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Nessuna rapina senza la prova della violenza o minaccia: annullata la condanna (Cass. Pen. n. 13115/2025)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13115/2025, ha annullato senza rinvio la condanna per rapina aggravata e lesioni inflitta a un cittadino senegalese, ritenendo insussistenti gli elementi costitutivi del reato.

La pronuncia conferma che, in assenza di dichiarazioni utilizzabili della persona offesa e senza elementi diretti sulla violenza o minaccia, non può ritenersi provata la rapina.


Il fatto

M. era stato condannato dalla Corte d’Appello dell’Aquila per rapina aggravata e lesioni ai danni di A.

In particolare:

  • le dichiarazioni della persona offesa erano state ritenute inutilizzabili, in quanto rese in fase istruttoria ma mai confermate in dibattimento (art. 512 c.p.p.);

  • la condanna era stata fondata sui soli elementi residuali, tra cui:

  • il certificato medico allegato alla querela;

  • le dichiarazioni di due agenti intervenuti dopo il fatto, tra cui un testimone indiretto.

La difesa ha proposto ricorso, contestando l’inutilizzabilità del certificato medico e l’assenza di un narrato probatorio idoneo a integrare gli estremi della rapina.


La decisione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza impugnata, con la formula “perché il fatto non sussiste”, affermando che:

  • non vi è alcuna prova diretta della dinamica del fatto, né dell’uso di violenza o minaccia, né dell’oggetto sottratto;

  • il certificato medico si limita a documentare un’aggressione, ma non fornisce elementi utili a ricondurre l’evento a una rapina;

  • le dichiarazioni dell’agente Moretti, intervenuto ore dopo, si fondano sulle parole della persona offesa, non escussa in dibattimento, e quindi non sono utilizzabili per ricostruire il fatto.

La Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “la dichiarazione della persona offesa acquisita ex art. 512 c.p.p. è inutilizzabile se non confermata in dibattimento, e in sua assenza non è possibile basarsi su dichiarazioni derivate per affermare la responsabilità”.

Conseguentemente, ha annullato senza rinvio la condanna per insussistenza del fatto.


Il principio di diritto

La responsabilità per rapina non può fondarsi su elementi probatori privi di contenuto diretto sul fatto-reato e sulla violenza o minaccia.

In assenza di dichiarazioni utilizzabili della persona offesa, e senza una prova autonoma degli elementi costitutivi, il reato deve ritenersi insussistente.

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