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Reati Fallimentari

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Bancarotta riparata

La bancarotta riparata rappresenta un importante istituto del diritto penale fallimentare. Essa si configura quando l’imprenditore o l’amministratore di una società, attraverso un’attività restitutoria posta in essere prima della dichiarazione di fallimento, riesce a ricostituire il patrimonio aziendale pregiudicato da precedenti atti distrattivi.

Questo intervento, se completo e tempestivo, può determinare l’insussistenza dell’elemento materiale del reato.


Il caso

La Corte di Appello di Firenze confermava la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva di alcuni imputati.

La distrazione contestata riguardava la somma di 2,6 milioni di euro, relativa a un contratto preliminare per l’acquisto del 70% delle quote di un'altra società, operazione priva di valide ragioni economiche e considerata finalizzata a trasferire illegittimamente fondi a terzi.

In appello, gli imputati si erano difesi invocando la bancarotta riparata, avendo versato 3,25 milioni di euro per estinguere un debito della società fallita nei confronti di un istituto di credito. Tuttavia, tale condotta era stata ritenuta insufficiente dalla Corte d’appello, poiché non era finalizzata a reintegrare il patrimonio dell’impresa per l’intera massa creditoria, ma solo a evitare azioni di responsabilità derivanti dalla loro posizione di garanti.


La bancarotta riparata: aspetti giuridici

L’elemento centrale della bancarotta riparata è la reintegrazione del patrimonio della società fallita in modo da eliminare il pregiudizio per i creditori, prima della dichiarazione di fallimento. La giurisprudenza ha più volte ribadito che la restituzione deve essere integrale e rivolta a tutti i creditori. In caso contrario, la riparazione è da considerarsi insufficiente a escludere la punibilità per il reato di bancarotta fraudolenta.

 

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Condizioni per la bancarotta riparata

Affinché si possa parlare di bancarotta riparata, è necessario che la condotta restitutoria sia idonea a ripristinare integralmente il patrimonio dell’impresa. In particolare, non possono essere considerate rilevanti:

  • restituzioni parziali, che non eliminano completamente il pregiudizio per la massa dei creditori.

  • versamenti a titolo diverso, come il pagamento di debiti per evitare responsabilità personali, senza l’intento di riparare il danno arrecato al patrimonio sociale.

La "riparazione", dunque, deve essere integrale e in favore dell'intera massa creditoria: solo se presenta tali requisiti, risulta idonea ad annullare la portata pregiudizievole della precedente condotta distrattiva. (Cassazione penale sez. V, 24/11/2023, n.798)

Nel caso sopra richiamato, il pagamento di una somma di denaro a un solo creditore (la banca) non è stato ritenuto sufficiente dalla Corte di Cassazione per escludere la responsabilità penale degli imputati. La Suprema Corte ha sottolineato che la bancarotta riparata richiede l’estinzione del debito nei confronti di tutti i creditori, non solo di uno, per annullare l’effetto pregiudizievole della distrazione.


La Cassazione e l’istituto della bancarotta riparata

La Corte di Cassazione ha affrontato più volte il tema della bancarotta riparata, fornendo delle linee guida chiare.

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l’atto di depauperamento del patrimonio sociale deve essere tale da esporre i creditori a un rischio effettivo. Tale rischio può essere annullato solo da una restituzione integrale, capace di far venire meno il danno per l’intera massa creditoria.

"il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società, in relazione alla massa dei creditori, e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare" (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562; Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437).

Inoltre, l’onere della prova grava sull’amministratore della società, il quale deve dimostrare che l’atto riparatorio abbia effettivamente eliminato il danno derivante dall’atto distrattivo.

In una recente sentenza (Cass. pen., sez. V, 10 luglio 2023, n. 29631), la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui la bancarotta riparata si realizza solo quando la sottrazione patrimoniale viene completamente annullata da un’attività contraria prima della dichiarazione di fallimento, con lo scopo di ripristinare integralmente il patrimonio dell’impresa.

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