Reati Fallimentari
La bancarotta societaria rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale fallimentare ed è disciplinata dall'art. 223, comma 2, n. 1 e n. 2 della Legge Fallimentare.
Il reato in argomento riguarda specifiche figure all'interno di una società dichiarata fallita, come amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, che possono essere ritenute penalmente responsabili qualora abbiano contribuito, commettendo determinati reati societari o mediante operazioni dolose, al dissesto della società.
Il reato di bancarotta societaria può configurarsi in due ipotesi principali:
Reati societari antecedenti al fallimento: La norma sanziona chi ha commesso uno dei reati previsti dal Codice Civile (artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c.) come ad esempio false comunicazioni sociali, indebita restituzione dei conferimenti, illecita ripartizione degli utili, o infedeltà patrimoniale. Questi reati, commessi dagli amministratori o da altre figure dirigenziali, rappresentano elementi costitutivi della bancarotta impropria da reato societario.
Fallimento causato da operazioni dolose: Questa fattispecie punisce chi, con dolo o mediante operazioni dolose, ha causato il fallimento della società. Per "operazioni dolose" si intendono attività che, pur non comportando direttamente distrazioni o dissipazioni di beni, comportano un aggravamento del dissesto economico della società.
La bancarotta societaria è un reato proprio (non esclusivo) o a "soggettività ristretta" (come la gran parte dei reati fallimentari), riservato a soggetti che rivestono ruoli apicali all'interno dell'organizzazione aziendale. Tuttavia, in base all'art. 110 c.p., anche soggetti esterni come dipendenti, collaboratori o consulenti possono concorrere nel reato, qualora forniscano un contributo consapevole, sia morale (es. istigazione o rafforzamento del proposito criminoso) sia materiale (es. predisposizione di bilanci falsi).
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Un elemento distintivo tra la bancarotta societaria e la bancarotta fraudolenta patrimoniale risiede nella natura delle operazioni. Mentre la bancarotta fraudolenta prevede la distrazione o dissipazione di beni aziendali, quella societaria si concentra su operazioni dolose più complesse che aggravano la situazione di dissesto già esistente. Un esempio pratico è l'amministratore che espone dati falsi nel bilancio per nascondere perdite, consentendo la prosecuzione dell’attività senza interventi di ricapitalizzazione, con conseguente accumulo di ulteriori debiti.
Il reato societario deve perfezionarsi in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. Invero i reati societari sono richiamati con tutti i loro estremi, anche psicologici, come definiti dal codice civile: per "fatti" deve intendersi la "tipicità" del reato, vale a dire l'insieme degli elementi fattuali descritti dal legislatore nell'ambito di una singola disposizione incriminatrice, all'interno della quale, dunque, trova posto anche il dolo.
Quanto all'elemento oggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto.
Sotto il profilo soggettivo si è affermato che, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.
Un caso esemplare di bancarotta societaria può essere quello di un amministratore che decide di non adempiere sistematicamente agli obblighi fiscali e previdenziali. Questa condotta, frutto di una scelta gestionale consapevole, porta inevitabilmente ad un aumento dell'esposizione debitoria dell'azienda, aggravando il dissesto e determinando il fallimento.
Le pene per chi è riconosciuto colpevole di bancarotta societaria possono essere molto severe, comprendendo sia sanzioni pecuniarie che pene detentive. Gli amministratori, sindaci o liquidatori che vengono ritenuti responsabili rischiano fino a 10 anni di reclusione. Inoltre, la responsabilità può estendersi anche a soggetti terzi coinvolti nel reato.