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Reati tributari

La dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale integra il reato di dichiarazione fraudolenta

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La sentenza Cass. Pen. n. 31010/2023 , affronta il tema del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, concentrandosi in particolare sulla questione delle dichiarazioni integrative infedeli.

L’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La norma si applica in presenza di condotte fraudolente poste in essere attraverso la presentazione di documenti falsi, con l’intento di evadere l’imposta sul reddito e l’IVA. La fattispecie incriminatrice riguarda la dichiarazione infedele che porta alla creazione di passività fittizie per ridurre indebitamente l’imponibile e il debito d’imposta.


Il caso

Nel caso in esame, la Corte di Appello di Messina aveva confermato la condanna di un legale rappresentante di una società, responsabile di aver presentato una dichiarazione integrativa infedele con indebita compensazione dell’IVA per 33.992 euro e un'evasione di IRES per 42.491 euro.

La difesa dell'imputata ha presentato ricorso per Cassazione su due punti principali.

Il primo riguardava la presunta nullità della dichiarazione integrativa, ritenuta invalida in quanto trasmessa dopo l'avvio dell'accertamento da parte della Guardia di Finanza e successivamente a un accesso ispettivo.

Il secondo punto contestava la confisca per equivalente disposta ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000, sostenendo che fosse stata illegittimamente applicata alla persona fisica senza prima considerare i beni della società.


La decisione della Corte di Cassazione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, confermando la legittimità delle decisioni pronunciate nei gradi di merito e chiarendo alcuni importanti principi relativi alla dichiarazione integrativa e alla confisca per equivalente.


1. Validità della dichiarazione integrativa

Il primo motivo di ricorso, basato sulla pretesa nullità della dichiarazione integrativa, è stato respinto. La difesa sosteneva che la dichiarazione integrativa fosse invalida poiché presentata dopo l'inizio dell'attività di accertamento. Tuttavia, la Corte ha ribadito che la presentazione della dichiarazione integrativa è sempre possibile finché non sia iniziata formalmente un'attività di accertamento che coinvolga il contribuente.

Nello specifico, nel caso in esame, sebbene fossero stati eseguiti controlli preliminari nel 2016 e nel 2018, la formale contestazione delle violazioni fiscali e penali era avvenuta solo il 22 marzo 2018, quindi dopo la presentazione della dichiarazione integrativa (12 gennaio 2018). La Corte ha pertanto ritenuto che, al momento della dichiarazione, l’imputata non fosse a conoscenza di una contestazione formale, rendendo la dichiarazione validamente presentata.


2. Confisca per equivalente

Il secondo motivo di ricorso riguardava la legittimità della confisca per equivalente sui beni della persona fisica, senza un previo tentativo di confisca diretta sui beni della società. Anche questo motivo è stato respinto.

La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, la confisca per equivalente sui beni personali dell'imputato è legittima nel caso in cui la confisca diretta sui beni della persona giuridica risulti infruttuosa. Nel caso di specie, la confisca è stata ritenuta corretta poiché la società non disponeva di beni sufficienti a coprire il valore dell'evasione.


Conclusioni

La sentenza in argomento evidenzia l'importanza della tempistica nella presentazione delle dichiarazioni integrative e del ruolo che queste possono avere nel mitigare o escludere la responsabilità penale del contribuente. Tuttavia, come sottolineato dalla Corte, tali dichiarazioni devono essere presentate prima che il contribuente riceva formale conoscenza dell’inizio di un procedimento di accertamento.

La decisione riflette la necessità di un coordinamento tra norme tributarie e penali per favorire la correzione spontanea degli errori da parte dei contribuenti, attraverso il meccanismo del ravvedimento operoso, evitando allo stesso tempo che tali strumenti possano essere utilizzati in modo elusivo per evitare le sanzioni.

Il reato di dichiarazione fraudolenta rappresenta una delle fattispecie più rilevanti in ambito di diritto tributario penale, poiché colpisce condotte volte ad evadere il fisco mediante l’utilizzo di documentazione falsa.

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