Reati contro l'amministrazione della giustizia
Art. 372 del codice penale - Falsa Testimonianza
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria [244-245 c.p.c.; 194-207, 497-500 c.p.p.] o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni [375-377, 384; 207, 476 c.p.p.; 245 trans. c.p.p.]
Competenza: per il reato di falsa testimonianza è competente il tribunale in composizione monocratica
Procedibilità: il reato di falsa testimonianza è procedibile d'ufficio
Arresto: per il reato di falsa testimonianza l'arresto è facoltativo
Fermo: per il reato di falsa testimonianza il fermo non consentito
Custodia cautelare in carcere: per il reato di falsa testimonianza non è consentita
Indice:
1. Che cos'è e come è punita la falsa testimonianza?
2. Quando si configura il reato di falsa testimonianza?
3. Elemento psicologico della falsa testimonianza
4. Esclusione della punibilità
5. Segreto
6. Persona offesa del reato di falsa testimonianza
7. Ritrattazione del reato di falsa testimonianza
Il reato di falsa testimonianza è un delitto previsto dall'art. 372 del codice penale e punisce chi, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.
La falsa testimonianza è punita con la reclusione da due a sei anni.
Il delitto di falsa testimonianza si configura allorquando il testimone rilasci una testimonianza non veritiera o reticente nel corso di un processo (penale, civile o amministrativo).
La falsa testimonianza è considerata un reato molto grave, in quanto mina l'affidabilità del sistema giudiziario, ostacolando il corretto accertamento dei fatti da parte del giudice.L'oggetto giuridico del reato di falsa testimonianza è rappresentato dal corretto e normale funzionamento dell'attività giudiziaria.
Il delitto di falsa testimonianza offende l'interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia ed al raggiungimento della verità in un determinato procedimento giudiziario o amministrativo.
La testimonianza è la prova "regina" in qualsiasi tipo di processo, in quanto consente di acquisire fatti e circostanze utili alla decisione del giudice.
Se un testimone depone il falso, mette in pericolo l'intero processo e il diritto di difesa delle parti processuali.
Il reato di falsa testimonianza è strutturato sulla base di tre elementi essenziali:
soggetto attivo può essere solo chi assume la qualifica (il testimone in un processo in cui debba deporre davanti all'Autorità Giudiziaria);
la condotta è sorretta da dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di affermare il falso, negare il vero o tacere ciò che si sa in merito ai fatti oggetto della testimonianza;
la condotta si articola nell'affermazione del falso, nella negazione del vero, nel tacere. Affermare il falso significa dichiarare accaduto un evento che in realtà non si è mai verificato; negare il vero significa dichiarare un fatto come accaduto mentre si sa bene che non è così; tacere, in tutto o in parte, significa rimanere in silenzio relativamente a quanto a propria conoscenza.
Esso si atteggia come reato di pericolo in quanto sussiste ogni volta in cui le dichiarazioni mendaci siano in grado di incidere sull'andamento del processo, per cui il reato può essere escluso solo quando i fatti riferiti siano del tutto privi di rilevanza probatoria (Sez. VI, 4/5/2018 n. 38592).
L'articolo 372 del codice penale prevede che il reato di falsa testimonianza possa essere commesso in forma commissiva (l'affermazione del falso o la negazione del vero) ed in forma omissiva (la reticenza).
Entrambe le condotte sono considerate penalmente equivalenti, il che significa che è sufficiente che una sola di esse sia presente affinché il reato sia configurato. Tuttavia, la commissione di più condotte tra quelle descritte nella norma durante una singola deposizione non modifica l'unicità del reato.
Per quanto riguarda la forma commissiva, per determinare il concetto di falsità della testimonianza, sia nell'aspetto positivo dell'affermazione del falso che nell'aspetto negativo della negazione del vero, è ormai ampiamente accettata sia in dottrina che in giurisprudenza la teoria del "vero soggettivo".
Secondo questa teoria, per configurare la falsa testimonianza, ciò che conta non è il contrasto tra il fatto rappresentato dal soggetto e il fatto effettivamente accaduto, ma il contrasto tra la rappresentazione che il soggetto fa della sua percezione di un dato fatto e la percezione effettiva che il soggetto ha avuto di quel fatto, o addirittura la totale mancanza di percezione di quel fatto.
Questa concezione ebbe origine con Francesco Carrara, il quale affermò che "il criterio della falsità della testimonianza non dipende dal rapporto tra ciò che viene detto e la realtà delle cose, ma dal rapporto tra ciò che viene detto e la conoscenza del testimone" (CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, V, Lucca, 1881).
Sul punto, si riportano di seguito alcune sentenze della Suprema Corte:
Cassazione penale , sez. VI , 16/09/2022 , n. 42224
In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il pubblico ministero della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto; ne consegue che la deposizione dibattimentale del teste, pur se falsa, rimane parte integrante del processo in cui è stata resa e costituisce prova ivi utilizzabile e valutabile in relazione all'altro materiale probatorio legittimamente acquisito, anche sulla base del meccanismo disciplinato ai sensi dell' art. 500, comma 4, c.p.p.
Cassazione penale , sez. VI , 15/06/2022 , n. 35631
In tema di falsa testimonianza, eventuali cause di nullità o di inutilizzabilità della deposizione testimoniale non escludono la configurabilità del reato, a meno che non siano tali da far venire meno la stessa qualifica di testimone. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese dal testimone prima della disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della persona del giudice).
Cassazione penale , sez. VI , 21/09/2021 , n. 37649
In tema di falsa testimonianza, la valutazione della pertinenza (da intendersi come riferibilità o afferenza dell'oggetto della testimonianza ai fatti che il processo è destinato ad accertare) e della rilevanza (che riguarda l'efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia ex ante e non ex post.
Cassazione penale , sez. VI , 11/02/2016 , n. 8206
Risponde del delitto di falsa testimonianza il testimone c.d. assistito che rifiuta di sottoporsi al controesame.
Cassazione penale , sez. VI , 25/02/2015 , n. 20123
Le dichiarazioni acquisite dal giudice in un procedimento cautelare civile hanno natura di testimonianza, sicché la loro falsità integra il delitto di cui all'art. 372 cod. pen., indipendentemente dall'assunzione, da parte del dichiarante, dell'obbligo di dire il vero con le formalità di cui all'art. 251 cod. proc. civ..
Cassazione penale , sez. VI , 05/12/2013 , n. 51032
Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, è sufficiente che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice.
Cassazione penale , sez. VI , 08/05/2013 , n. 41572
È configurabile il delitto di falsa testimonianza anche quando le dichiarazioni mendaci sono rese in risposta a domande dirette a sondare l'attendibilità del teste, poiché le stesse sono dotate dei caratteri della pertinenzialità, sia pur mediata, rispetto ai temi del processo e della rilevanza ai fini del giudizio.
Cassazione penale , sez. VI , 02/05/2013 , n. 33126
Sussiste il delitto di falsa testimonianza anche quando la mendace deposizione sia stata resa in un procedimento definitvo con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela.
Cassazione penale , sez. VI , 10/01/2013 , n. 4299
Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la valutazione sulla pertinenza (da intendersi come riferibilità o afferenza dell'oggetto della testimonianza ai fatti che il processo è destinato ad accertare) e sulla rilevanza (che riguarda l'efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia ex ante e non ex post. (Nella specie, la S.C. ha affermato che detta valutazione va effettuata da parte del giudice sulla base di norme giuridiche e non anche mediante l'utilizzazione di massime di esperienza).
Cassazione penale , sez. VI , 22/11/2011 , n. 20656
Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la nozione di pertinenza della dichiarazione indica che i fatti o le circostanze che ne costituiscono l'oggetto devono essere direttamente o indirettamente attinenti all'accertamento giurisdizionale svolto nel processo in cui viene raccolta la deposizione, mentre la nozione di rilevanza, da ritenere diversa ma complementare alla prima, ha carattere funzionale ed attiene alla efficacia probatoria di quegli stessi fatti e circostanze, ossia alla loro capacità di falsa rappresentazione in grado di influire sulla decisione del processo, deviandone il corso dall'obiettivo dell'autentica e genuina verità processuale.
Cassazione penale , sez. VI , 22/11/2011 , n. 20656
Il delitto di falsa testimonianza è un reato di pericolo e per la sua integrazione non è dunque necessario che il giudice sia in concreto tratto in inganno, essendo invece sufficiente che la falsa deposizione risulti astrattamente idonea ad alterarne o comunque ad influenzarne la formazione del convincimento.
Cassazione penale , sez. VI , 22/11/2011 , n. 20656
Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia ex ante e non ex post, ed alla relativa affermazione il giudice deve pervenire attraverso l'esame di norme giuridiche, non mediante l'utilizzazione di massime di esperienza.
Cassazione penale , sez. VI , 19/04/2011 , n. 23478
La trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento perché proceda nei confronti del testimone sospettato di falsità o reticenza e del testimone renitente non costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale per il reato di falsa testimonianza.
Cassazione penale , sez. VI , 14/01/2011 , n. 12431
Non commette il reato di diffamazione il testimone che, adempiendo il dovere di testimoniare, renda dichiarazioni offensive dell'onore altrui.
Per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione(Cassazione penale , sez. VI , 25/06/2014 , n. 37482)
Ed invero, la fattispecie criminosa di falsa testimonianza non richiede il dolo specifico, bastando l'intendimento, comunque determinatosi, di dire il falso e rimanendo dunque indifferente l'obiettivo avuto di mira dall'agente (Cassazione penale , sez. VI , 23/11/2010 , n. 816).
Cassazione penale , sez. VI , 23/06/2022 , n. 29940
In tema di falsa testimonianza, ricorre la causa di esclusione della punibilità di cui all' art. 384, comma 1, c.p. nel caso in cui il mendacio dell'agente risponda all'esigenza di evitare l'altrimenti sicuro pregiudizio alla sfera della propria libertà individuale, nelle sue varie manifestazioni, comprensive del diritto al lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato il mancato riconoscimento della scusante nei confronti della titolare di un rapporto di “ franchising ” che, nella causa di licenziamento intentata da un funzionario commerciale della società concedente, nel timore di subire la risoluzione del contratto, aveva falsamente attribuito l'anomala redazione di alcune pratiche ai suggerimenti ricevuti dal detto funzionario).
Cassazione penale , sez. VI , 08/01/2021 , n. 7006
In tema di falsa testimonianza, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la propria vita o incolumità, a seguito della propria testimonianza, non rientra nella previsione dell'esimente di cui all' art.384 c.p. che, invece, si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore. (In motivazione, la Corte ha precisato che il timore per eventuali ritorsioni dipendenti dalla testimonianza può rilevare ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. , qualora sussista una situazione di pericolo concreto ed attuale, non essendo sufficiente che il teste si senta minacciato).
Cassazione penale , sez. VI , 23/09/2020 , n. 34777
In tema di favoreggiamento personale, l' art. 384 cod. pen. integra una causa di esclusione della colpevolezza e non di esclusione della antigiuridicità della condotta, sicchè opera solo nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare all'agente un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui.
Cassazione penale , sez. II , 14/01/2020 , n. 7264
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall' art. 384, comma 1, c.p. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa non solo un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni, ma, soprattutto, che detto rapporto sia rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione, per cui il pericolo deve essere collegato a circostanze obiettive ed attuali e risultare evitabile soltanto con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali l'esimente opera.
Cassazione penale , sez. VI , 05/10/2017 , n. 49072
La ritrattazione compiuta nel processo penale esclude la punibilità di una falsa testimonianza resa in un processo civile solo se interviene prima che sulla domanda giudiziale proposta in sede civilistica sia pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile, tale dovendosi ritenere ogni pronuncia sul petitum introdotto dall'attore o dal ricorrente, compresa l'ordinanza emessa nel giudizio possessorio al termine della fase sommaria interdittale, con esclusione delle pronunce interlocutorie, incidentali o di carattere meramente processuale.
Cassazione penale , sez. VI , 01/12/2016 , n. 3795
La causa di esclusione della punibilità, prevista dall'art. 384, comma 1, c.p., non è applicabile nei confronti di colui che, dopo aver presentato denuncia o querela nei confronti di un prossimo congiunto, commetta il reato di falsa testimonianza al fine di salvarlo dal pericolo di condanna nell'ambito del processo scaturito dalla sua accusa.
Cassazione penale , sez. VI , 04/02/2016 , n. 9955
La ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità del delitto di falsa testimonianza, deve consistere in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero, non essendo sufficiente una dichiarazione che, pur volta a minimizzare le conseguenze processuali della testimonianza, sostanzialmente confermi il precedente racconto.
Cassazione penale , sez. VI , 02/04/2015 , n. 19110
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente invocata, in relazione al delitto di falsa testimonianza, prospettando una situazione di condizionamento ambientale subito in ragione della presenza di una pervasiva criminalità organizzata).
Cassazione penale , sez. VI , 25/03/2015 , n. 16443
In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, ovvero per il timore di essere licenziato e perdere il proprio posto di lavoro, a condizione che tale timore attenga ad un rapporto di derivazione del danno dal contenuto della deposizione, rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non applicabile la causa di esclusione della punibilità in relazione alla falsa testimonianza resa da due operai nel processo a carico del loro datore di lavoro per il reato di cui all'art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con riferimento all'occupazione di altro dipendente, non risultando dagli atti processuali alcuna situazione indicativa del pericolo per gli imputati di perdere il rapporto di lavoro in conseguenza di una corretta deposizione).
Cassazione penale , sez. VI , 25/11/2014 , n. 1401
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, la norma di cui all'art. 384 c.p. contempla un'esimente ovvero un elemento negativo del fatto-reato, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato che intende avvalersene e che, al fine di assolvere all'onere probatorio, non può limitarsi alla mera allegazione delle condizioni della sua esistenza, occorrendo l'indicazione di elementi specifici che pongano il giudice in condizione di rilevarne l'applicabilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, in riferimento al delitto di falsa testimonianza, aveva escluso la sussistenza dell'esimente invocata in sede di discussione dal difensore, senza che fosse stato allegato alcun timore per la propria libertà o per il proprio onore dall'imputato nel corso del dibattimento).
Cassazione penale , sez. VI , 11/11/2014 , n. 49542
Non può essere applicata l'esimente di cui all'art. 384, secondo comma, c.p. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, in quanto in relazione a questo l'art. 249 c.p.c. si riferisce solo alla facoltà di astensione per il segreto professionale, per il segreto d'ufficio e per il segreto di stato, e non richiama anche l'art. 199 c.p.p., che attiene alla facoltà di astenersi dal deporre dei prossimi congiunti dell'imputato.
Cassazione penale , sez. VI , 11/11/2014 , n. 49542
La punibilità della falsa testimonianza commessa in una causa civile non può essere esclusa, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p., in presenza di un interesse di mero fatto, non sorretto da una posizione di diritto sostanziale giuridicamente tutelabile, ma solo ove ricorra l'interesse che rende una persona incapace a deporre a norma dell'art. 246 c.p.c., ossia l'interesse giuridico personale, concreto e attuale a proporre una domanda e a contraddire, sia sotto l'aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso, con riferimento ad una deposizione avente ad oggetto l'autenticità di firme apposte ad una scrittura privata, che un interesse rilevante ex art. 246 c.p.c., possa identificarsi nella legittimazione a partecipare all'eventuale giudizio conseguente alla proposizione della querela di falso, avendo quest'ultimo un contenuto oggettivo, finalizzato ad eliminare ogni incertezza, con efficacia erga omnes, sulla veridicità di un atto e quindi sulla sua idoneità a fare pubblica fede).
Cassazione penale , sez. VI , 16/07/2013 , n. 30830
Non è punibile per i reati di falsa testimonianza, calunnia e autocalunnia, ai sensi dell'art. 384 c.p., il testimone che ribadisca nel processo le dichiarazioni autoaccusatorie e accusatorie precedentemente rese, non essendo tenuto a modificare le false affermazioni originariamente riferite.
Cassazione penale , sez. VI , 15/12/2016 , n. 6912
In tema di prova testimoniale, il “segreto ministeriale”, previsto dall'art. 200 c.p.p. per tutti i ministri delle confessioni religiose nonché, per i ministri di culto cattolico, anche dall'art. 4 l. 25 marzo 1985, n. 121 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede, non comprende solo le notizie apprese nel sacramento della confessione, ma tutte quelle acquisite nell'ambito delle attività connesse all'esercizio del ministero religioso con esclusione delle informazioni di cui si è avuta conoscenza nell'ambito dell'attività “sociale” svolta dagli ecclesiastici. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato i ricorsi proposti dagli imputati, rispettivamente una suora e un sacerdote, condannati per il reato di falsa testimonianza, ritenendo escluse dal segreto ministeriale le informazioni apprese da una giovane, vittima di reiterate violenze sessuali di gruppo, che si era rivolta al sacerdote chiedendo aiuto ed era stata da questo affidata alla suora).
Cassazione penale , sez. VI , 04/11/2015 , n. 45137
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denunzia- querela per il delitto di falsa testimonianza, non essendo titolare o contitolare dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice.
Cassazione penale , sez. VI , 01/07/2015 , n. 34002
La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 cod. pen. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 cod. pen., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore.
Cassazione penale , sez. VI , 28/09/2012 , n. 42502
La ritrattazione effettuata nel processo penale esclude la punibilità di una falsa testimonianza resa in un processo civile solo se interviene prima che sulla domanda giudiziale in sede civilistica sia stata pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile, tale dovendosi ritenere la sentenza emessa in primo grado, in appello o in sede di rinvio, con cui viene completamente deciso il merito.