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Che cos'è il carcere, cos'è il 41 bis, chi dirige gli istituti penitenziari e come funziona la vita dei detenuti nel nostro Paese.
Indice:
2. Quanti tipi di carcere ci sono?
4. Qual è la differenza tra carcere e prigione?
5. Quali sono le carceri di massima sicurezza in Italia?
6. Come si svolge la vita in un carcere?
7. Qual è lo scopo del carcere?
8. Come sono vestiti i carcerati in Italia?
9. Come sono fatte le celle del carcere?
10. Cos’è il 41 bis?
11. Quanti carceri 41 bis ci sono in Italia?
Il carcere (o istituto penitenziario) è il termine comunemente utilizzato per indicare il luogo in cui vengono detenuti gli indagati in stato di custodia cautelare, i condannati in via definitiva ed i destinatari di misure di sicurezza.
A seconda della tipologia, il carcere assume una delle seguenti denominazioni.
La “casa mandamentale” è il carcere in cui sono detenuti i condannati con una pena non superiore ad un anno o gli imputati attinti da una misura cautelare per reati minori.
È bene precisare che le “case mandamentali” ormai sono quasi tutte dismesse.
La “casa circondariale” è il carcere in cui sono detenuti principalmente gli imputati o gli indagati in attesa di giudizio ma ospitano anche i condannati, in via definitiva, a pene non superiori ai cinque anni, nelle cd. “sezioni penali”.
Per intenderci, quasi tutti i “carceri” più conosciuti (Rebibbia, Poggioreale, San Vittore, solo per fare alcuni esempi) sono case circondariali.
La “casa di reclusione” è l'istituto in cui sono detenuti solo coloro che hanno ricevuto una sentenza di condanna definitiva, ma in alcuni casi può essere prevista anche una specifica sezione del carcere, detta “giudiziaria” destinata alla carcerazione preventiva.
L’Istituto a custodia attenuata per detenute madri (I.C.A.M.) è l'istituto in cui sono detenute le madri insieme ai figli di età inferiore ai sei anni.
Gli ICAM stati istituiti con la legge n. 62/2011, al fine di consentire alle madri destinatarie di una sentenza di condanna o di un provvedimento di custodia cautelare di non interrompere e quindi pregiudicare il rapporto con i propri figli minori.
L’ospedale psichiatrico giudiziario (O.P.G.) era l’istituto in cui venivano internati affetti da patologie di natura psichiatrica.
Oggi, gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati sostituiti, con non poche difficoltà logistiche ed operative, dalle R.E.M.S. (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza), al fine di favorire la funzione riabilitativa in luogo di quella punitiva.
L’istituto a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti (ICATT) è un istituto introdotto dal D.P.R. 309/1990 e sono ospitati al suo interno solo detenuti tossicodipendenti.
La finalità di questo istituto è la cura e la riabilitazione del detenuto tossicodipendente.
L’istituto penale minorile è il carcere in cui sono detenuti i minorenni che abbiano compiuto i 14 anni, in esecuzione di una misura cautelare o a seguito di una sentenza di condanna definitiva.
L'organizzazione ed il coordinamento delle attività del carcere sono attribuite al direttore del carcere.
Ed infatti, è il direttore del carcere ad impartire le direttive agli operatori penitenziari, garantire la sicurezza dell’istituto penitenziario e promuovere la rieducazione dei detenuti.
Su quest’ultimo aspetto, ad esempio, si rappresenta che è il direttore a disporre l’ammissione al lavoro esterno del detenuto (art.21 O.P.).
Nessuna, possiamo tranquillamente definire le parole "carcere" e "prigione" due sinonimi che vengono utilizzati nel linguaggio comune per definire un istituto penitenziario.
Per carceri di massima sicurezza si intendono i cd. “supercarceri", istituti penitenziari destinati esclusivamente ai detenuti per reati di terrorismo e criminalità organizzata (mafia, camorra ed ndrangheta).
Oggi questi istituti non esistono più ed infatti i condannati e gli imputati per reati di terrorismo o criminalità organizzata sono detenuti negli istituti ordinari, in specifiche sezioni - circuiti Alta sicurezza (AS) e 41 bis - a loro destinate.
La vita in carcere è disciplinata dalle norme dell’Ordinamento Penitenziario.
Nel carcere vigono regole precise ed estremamente rigide finalizzate alla realizzazione dell’obiettivo (almeno sulla carta) della detenzione: la rieducazione del detenuto.
Il detenuto deve infatti osservare tutte le norme che regolano la vita del carcere, rispettare gli altri detenuti e le indicazioni fornite dal personale del carcere.
Se il detenuto non rispetta le regole poste dall’Ordinamento Penitenziario, infatti, rischia di incorrere in una sanzione disciplinare (richiamo, ammonizione, esclusione dalle attività ricreative e sportive e nei casi più gravi l’isolamento).
Oltre al profilo sanzionatorio disciplinare, il detenuto che subisca sanzioni disciplinari può incorrere in ben più gravi conseguenze, come ad esempio, non vedersi riconoscere la liberazione anticipata (i cd. “giorni”), ovvero lo sconto di pena per buona condotta.
Nello specifico, il detenuto deve tenere ordine e pulire regolarmente la sua camera, se assegnato al lavoro, impegnarsi nelle sue mansioni e non arrecare disturbo agli altri.
Ed ancora, il detenuto non deve appropriarsi indebitamente di beni di proprietà del carcere, organizzare traffici illeciti all’interno dell’istituto (pensiamo ai famosi microtelefoni o peggio ancora alle sostanze stupefacenti), compiere atti osceni (pensiamo ai rapporti sessuali con altri detenuti), minacciare gli atri detenuti, danneggiare beni dell’istituto o promuovere sommosse.
Il carcere ha lo scopo di rieducare il condannato, così come previsto dall’art. 27 della Costituzione.
Ciò significa che il detenuto non viene inserito nel circuito penitenziario semplicemente per essere punito per il reato commesso (cd. “funzione retributiva”) ma per essere sottoposto ad un determinato percorso di riabilitazione che lo porti a diventare una persona “nuova”, consapevole del danno arrecato ma capace di reintegrarsi in società.
L’obiettivo quindi del nostro sistema penitenziario è favorire il reinserimento del detenuto ed evitare che lo stesso, una volta scontata la pena, possa tornare a delinquere (cd. recidiva).
In Italia, i detenuti indossano vestiti comuni, non sono infatti previste divise come accade, ad esempio, negli Stati Uniti.
La struttura delle singole celle varia a seconda dell’istituto penitenziario, in altri termini non c’è una misura standard.
All’interno delle celle c’è un bagno, i letti (anche in questo caso il numero per cella varia a seconda dell’istituto) e un minimo di mobilio (armadio, tavolo e dispensa).
In ogni caso, ad ogni detenuto devono essere garantiti almeno tre metri quadri di spazio all’interno della cella, se questa condizione viene violata si configura un trattamento è «inumano e degradante» (articolo 3 della CEDU Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).
Il 41 bis è una norma dell’ordinamento penitenziario che introduce un particolare regime detentivo per determinati detenuti accusati o condannati per gravi reati di terrorismo o criminalità organizzata.
In particolare, con il 41 bis, vengono sospese per queste tipologie di detenuti le ordinarie regole di trattamento penitenziario.
Il regime di detenzione 41 bis è particolarmente duro, il condannato infatti non può avere contatti con l’esterno e viene collocato in una cella singola videosorvegliata.
Ed ancora, il detenuto al regime 41 bis gode di un solo colloquio al mese con i familiari, di un orario di visita ridotto e tutti gli incontri effettuati vengono video registrati.
Il 41 bis venne introdotto a seguito delle stragi di mafia ed in particolare dopo i tragici attentati che uccisero i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
In Italia ci sono 12 carceri con sezioni per il regime 41 bis:
Casa Circondariale di Cuneo;
Casa Circondariale di Marino del Tronto (ex Supercarcere di Ascoli Piceno);
Casa Circondariale di Novara,
Casa Circondariale di Parma,
Casa Circondariale di Pisa
Casa Circondariale di Rebibbia;
Casa Circondariale di Secondigliano - Napoli;
Casa Circondariale di Spoleto;
Casa Circondariale di Terni;
Casa Circondariale di Tolmezzo - Udine;
Casa Circondariale di Viterbo;
Casa Circondariale di L'Aquila.
Ad oggi, sono 749 i detenuti sottoposti al regime 41 bis.