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Reati tributari

Quando i lubrificanti per aeromobili sono soggetti all'imposta di consumo: requisiti e rilevanza del sequestro

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L'art. 62 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 disciplina l'imposta di consumo sui prodotti energetici e sui lubrificanti.

In particolare, prevede che i lubrificanti utilizzati per scopi meccanici, anche se importati da altri Stati membri dell'Unione Europea, siano soggetti al pagamento dell'imposta. La normativa risponde a esigenze di armonizzazione fiscale a livello comunitario e di prevenzione di pratiche elusive.

Nel caso dei lubrificanti classificati sotto il codice NC 3403, l'imposta di consumo è applicabile non solo agli oli di petrolio o ai materiali bituminosi, ma anche ai prodotti lubrificanti sintetici, a meno che non sia dimostrato che tali prodotti non contengano in alcuna misura tali sostanze.


Il caso

Nel marzo 2024, il Tribunale di Bari ha respinto il riesame presentato dal legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, riguardante il sequestro di una partita di 911 kg di olio lubrificante destinato ad una compagnia aerea e consegnato presso l'aeroporto di Bari. Il sequestro era stato disposto nel maggio 2023 per la presunta mancata corresponsione dell'imposta di consumo sul prodotto, in violazione degli artt. 61 e 62 del D.Lgs. 504/1995.


La questione di diritto: imposta di consumo sui lubrificanti

La questione giuridica principale in questo caso riguarda l'applicabilità dell'imposta di consumo ai lubrificanti importati, classificati sotto la voce NC 3403 della nomenclatura doganale combinata. Secondo la documentazione fornita dalla difesa, il prodotto sequestrato non conteneva oli minerali né derivati del petrolio, essendo un lubrificante di natura sintetica.

Tuttavia, la Cassazione, con la sentenza n.36156/24, ha ritenuto che, in base alla classificazione doganale NC 3403, l’imposta di consumo fosse astrattamente applicabile, confermando la legittimità del sequestro​.


Il principio del "fumus commissi delicti"

La Corte di Cassazione ha evidenziato che, per disporre un sequestro probatorio, è sufficiente la presenza del fumus commissi delicti, cioè l'esistenza di elementi che rendano verosimile la commissione del reato.

Nel caso di specie, il sequestro era finalizzato a svolgere accertamenti tecnici per verificare se il prodotto rientrasse tra quelli soggetti all'imposta di consumo. Sebbene non fosse stato ancora accertato in concreto, il fatto che il lubrificante fosse classificato sotto la voce NC 3403 lo rendeva, in astratto, assoggettabile.


La difesa e gli sviluppi del caso

La difesa ha presentato vari elementi tecnici, ed in particolare un parere rilasciato da un professore di ingegneria chimica, che sosteneva la natura sintetica del prodotto e l'assenza di oli minerali. Tuttavia, tali argomentazioni non sono state ritenute sufficienti a escludere il fumus del reato. La Cassazione ha chiarito che la questione può essere risolta solo attraverso accertamenti tecnici specifici e che il sequestro era finalizzato proprio a consentire tali verifiche.


La decisione della Corte

In ultima istanza, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la classificazione del prodotto nella voce NC 3403 era sufficiente a giustificare il sequestro probatorio, dato che esisteva il sospetto che il prodotto fosse soggetto all’imposta. La Corte ha precisato che eventuali esami tecnici dovranno confermare se il prodotto contenga oli minerali o altre sostanze che rendono dovuta l’imposta​.

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