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Impugnazioni

La partecipazione della parte civile nei giudizi di impugnazione: questione rimessa alle Sezioni Unite (n.4328/2024)

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Avv. Salvatore del Giudice - Avvocato penalista Napoli
La partecipazione della parte civile nei giudizi di impugnazione: questione rimessa alle Sezioni Unite (n.4328/2024)

La sentenza n. 4328 dell'11 dicembre 2024 della Corte di Cassazione affronta un tema di particolare rilevanza giuridica: la legittimazione della parte civile a partecipare ai giudizi di impugnazione che vertono esclusivamente sulla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti.

Il caso in esame, relativo a un omicidio aggravato, si inserisce in un dibattito giurisprudenziale di lunga data, determinando il rinvio della questione alle Sezioni Unite.


Il principio di diritto

La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sulla legittimazione della parte civile a partecipare al giudizio di impugnazione, quando questo riguardi esclusivamente la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, senza mettere in discussione la responsabilità penale dell’imputato. In particolare, si tratta di stabilire se la parte civile possa formulare conclusioni e richieste sulle quali il giudice dell’impugnazione sia tenuto a pronunciarsi.


Il caso concreto

L’imputato, condannato a ventitré anni di reclusione per l’omicidio aggravato di Ca.An., aveva impugnato la sentenza lamentando:

  • l’errata applicazione dell’aggravante dei motivi abietti o futili;

  • la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata.

Le parti civili costituite, tra cui i familiari della vittima, hanno partecipato al giudizio d’impugnazione sostenendo la correttezza della decisione di merito e chiedendo il rigetto del ricorso.


Il contrasto giurisprudenziale e la rimessione alle Sezioni Unite

La decisione della Corte si inserisce in un più ampio dibattito giurisprudenziale, caratterizzato da due orientamenti contrapposti:

Secondo un primo orientamento, la parte civile non ha interesse a intervenire nei giudizi di impugnazione limitati alla valutazione di circostanze aggravanti o attenuanti, poiché tali questioni riguardano esclusivamente la determinazione della pena, senza incidere sul diritto al risarcimento del danno.

Un secondo orientamento sostiene che la qualificazione giuridica del reato e la sua gravità possano incidere sulla liquidazione del danno non patrimoniale. Di conseguenza, la parte civile avrebbe diritto a partecipare anche alle fasi di impugnazione.

Considerata l’incertezza interpretativa e la rilevanza della questione, la Cassazione ha deciso di rimettere il caso alle Sezioni Unite, formulando il seguente quesito:

“Se nei giudizi di impugnazione, nei quali la decisione di condanna dell'imputato sia censurata con esclusivo riguardo al riconoscimento delle circostanze aggravanti o alla concessione delle circostanze attenuanti, la parte civile, alla quale sia stato già riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, abbia ancora interesse a partecipare al processo nei gradi successivi e possa pertanto formulare conclusioni e richieste sulle quali il giudice dell'impugnazione è tenuto a statuire.”


Le possibili implicazioni

L’intervento delle Sezioni Unite potrebbe determinare un’importante svolta interpretativa, chiarendo definitivamente il ruolo della parte civile nei giudizi di impugnazione. Una conferma della legittimazione della parte civile amplierebbe le possibilità di partecipazione della vittima al processo, rafforzando la sua tutela anche nelle fasi di impugnazione. Al contrario, una decisione restrittiva consoliderebbe l’autonomia del giudizio penale rispetto alle questioni risarcitorie, limitando l’intervento della parte civile ai soli profili direttamente connessi alla responsabilità dell’imputato.



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