Reati Fallimentari
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26164 del 25 marzo 2024 (depositata il 3 luglio 2024), affronta il tema del rapporto tra bancarotta fraudolenta e sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., chiarendo diversi aspetti giuridici rilevanti in materia di fallimento e di misure cautelari reali.
La vicenda ruota attorno alla cessione di beni immobili di una società fallita e alla contestazione di distrazione patrimoniale a carico degli amministratori.
La società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento nel settembre 2021. Prima della dichiarazione di fallimento, i beni immobili della società erano stati venduti ad un'altra società riconducibile alla stessa famiglia degli amministratori della cedente. Tuttavia, il prezzo pattuito per la vendita non era mai stato pagato, e gli immobili risultavano essere utilizzati da una terza società, senza alcun titolo giuridico valido.
Il Procuratore della Repubblica di Benevento aveva chiesto il sequestro preventivo dei beni immobili, sostenendo che la vendita fosse stata effettuata a fini distrattivi, ovvero per sottrarre i beni dal patrimonio fallimentare senza un reale vantaggio per i creditori.
Tuttavia, sia il G.i.p. che il Tribunale del Riesame avevano rigettato tale richiesta, sostenendo che la vendita, essendo soggetta a una condizione sospensiva mai verificatasi, non aveva prodotto effetti traslativi.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, sottolineando diversi aspetti fondamentali per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Distrazione patrimoniale e perdita del bene: La Cassazione ha ribadito che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale può configurarsi non solo quando vi sia un atto negoziale che trasferisce formalmente la proprietà dei beni, ma anche quando vi sia una perdita sostanziale del patrimonio aziendale, come nel caso di beni utilizzati da terzi senza alcun vantaggio per la società fallita. In tal senso, anche se la condizione sospensiva del contratto non si era verificata, i beni immobili erano stati di fatto sottratti alla disponibilità della fallita, generando così un depauperamento patrimoniale.
Effetti della condizione sospensiva: La Corte ha criticato l’interpretazione fornita dal Tribunale del Riesame, secondo cui il mancato verificarsi della condizione sospensiva avrebbe escluso la configurabilità della distrazione. Al contrario, ha affermato che, indipendentemente dall’efficacia formale del contratto, la sottrazione di fatto dei beni, senza un corrispettivo economico adeguato, integra la condotta di distrazione penalmente rilevante.
Rapporti tra le società coinvolte: Un altro elemento decisivo nel ragionamento della Corte è stato il collegamento tra le tre società coinvolte, tutte riconducibili alla stessa famiglia. La commistione gestionale tra le società e l’utilizzo sine titulo dei beni da parte della terza società coinvolta evidenziavano l’intento fraudolento, finalizzato a sottrarre beni dal patrimonio della fallita a favore di un'altra società dello stesso gruppo familiare.
Sequestro Preventivo: La Cassazione ha altresì ribadito la funzione del sequestro preventivo in ambito fallimentare, precisando che esso può essere disposto anche in assenza di un danno effettivo ai creditori, essendo il reato di bancarotta fraudolenta un reato di pericolo concreto. In altre parole, è sufficiente che vi sia un rischio concreto di depauperamento del patrimonio a danno dei creditori per giustificare l’applicazione della misura cautelare.
La pronuncia in commento offre importanti chiarimenti su due profili principali.
Da un lato, sottolinea come il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non richieda necessariamente un trasferimento formale dei beni, essendo sufficiente la sottrazione sostanziale degli stessi dal patrimonio della società fallita.
Dall’altro lato, conferma la possibilità di disporre il sequestro preventivo anche in presenza di atti negoziali apparentemente inefficaci, qualora vi sia un effetto concreto di depauperamento a danno della massa fallimentare.