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Reati contro il patrimonio

Truffa assicurativa: il reato previsto dall'art. 642 del codice penale

Truffa assicurativa

Negli ultimi anni, le truffe assicurative in Italia sono aumentate, con stime che indicano un incremento significativo dei casi. Secondo un rapporto dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), si calcola che nel 2022 le frodi abbiano raggiunto un valore di circa 1,5 miliardi di euro. Inoltre, oltre il 10% dei sinistri denunciati sono considerati sospetti di frode.

Le truffe più comuni sono rappresentate da incidenti stradali simulati, richieste di risarcimento maggiorate rispetto ai danni reali e danni a beni non esistenti.

Cos'è la truffa assicurativa?

La truffa assicurativa è disciplinata dall'articolo 642 c.p. e si configura quando una persona danneggia intenzionalmente beni assicurati o falsifica documenti con l'intento di ottenere un indennizzo o un vantaggio da un contratto assicurativo.

Il reato punisce diverse condotte, come il danneggiamento di beni, la falsificazione di polizze, la mutilazione fraudolenta (causare lesioni a se stessi per aumentare il danno) o la denuncia di sinistri mai avvenuti.

Sanzioni penali

Chiunque commetta una truffa assicurativa rischia pene severe, che possono arrivare fino a cinque anni di reclusione. È importante sottolineare che il reato è procedibile a querela della parte offesa (in questi casi, la compagnia assicurativa).


Il testo dell'articolo 642 c.p.

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta', falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena e' aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

 

Pena: la pena prevista per il reato di truffa assicurativa è la reclusione da uno a cinque anni.

Procedibilità: il reato di truffa assicurativa è procedibile a querela, d'ufficio nel caso descritto dal primo comma.

Prescrizione: il reato di truffa assicurativa si prescrive in sei anni (sette anni e mezzo in caso di atto interruttivo).

Arresto: per il reato di truffa assicurativa l'arresto è facoltativo

Fermo: per il reato di truffa assicurativa il fermo è consentito.

Competenza per materia: per il reato di truffa assicurativa la competenza appartiene al tribunale in composizione monocratica.

Udienza preliminare: per il reato di truffa assicurativa non è prevista l'udienza preliminare.

Custodia cautelare: per il reato di truffa assicurativa la custodia cautelare è consentita.


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Quando si configura: l'elemento oggettivo del reato

Il reato di truffa assicurativa (o frode in assicurazione) previsto dall'art. 642 c.p. è strutturato come una norma penale mista e ciò in quanto prevede nei suoi commi primo e secondo cinque diverse fattispecie di reato:

  1.  il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza (nel comma primo);

  2. la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro (nel comma secondo).

Secondo la giurispudenza di legittimità, le cinque condotte illecite descritte nell'art. 642 c.p., laddove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Cfr. Cass.sez. 2, Sentenza n. 1856 del 17/12/2013 Ud.dep. 17/01/2014 Rv. 258012).

Il termine "sinistro" utilizzato dal legislatore ricomprende qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore di un contratto di assicurazione che fa sorgere in capo a questi il diritto ad un risarcimento (cfr. Cassazione Penale n. 21818/2014).

Il reato in argomento è volto a tutelare esclusivamente il patrimonio delle compagnie assicurative da comportamenti contrari alla buona fede contrattuale e non la persona danneggiata dal reato.

Per tale ragione, possiamo affermare che il reato in argomento non ha natura plurioffensiva. 

Ed infatti, la legittimazione a proporre querela appartiene solo alla compagnia che gestisce o liquida il sinistro e non anche la persona danneggiata dal reato, individuabile nel contraente per la Rca, che potrà agire eventualmente per il risarcimento del danno subito al proprio veicolo. 

Il reato di truffa assicurativa costituisce una ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa previsto dall'art. 640 c.p. di cui contiene tutti gli elementi della condotta e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2506 del 13/11/2003 - dep. 24/01/2004 - Rv. 227890).

Il reato di cui all'art. 642 c.p. viene definito "a consumazione anticipata" nel senso che esso è già perfetto, e si consuma, fin dal momento in cui si pone in essere la distruzione della cosa con il fine specifico di ottenere  "l'indennizzo" dalla compagnia di assicurazione.

La realizzazione del fine costituisce, infatti, una circostanza aggravante e non già un elemento costitutivo di una autonoma figura criminosa.

Diversamente opinando, infatti, si sposterebbe il momento consumativo ad una data successiva ed indipendente dalla volontà dell'autore del fatto e, per di più, si farebbe dipendere la consumazione del reato da un fatto incerto ed eventuale del terzo (liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione).

Incidente stradale

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di truffa assicurativa è costituito dal dolo specifico: occorre, dunque, la coscienza e la volontà di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, rappresentato dall'indennizzo da parte della compagnia assicurativa.

In altri termini, si richiede che l'agente agisca non solo con coscienza e volontà della condotta e con rappresentazione dell'evento ma con "il fine" specifico di conseguire il prezzo di un'assicurazione.

Ciò posto, si rappresenta che l'indennizzo dell'assicurazione non deve essere effettivamente conseguito dall'agente, essendo sufficiente per l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 642 c.p. che questi ponga in essere una delle azioni descritte dalla norma al fine specifico di ottenere un "vantaggio" - non necessariamente coincidente con l'indennizzo - che discenda direttamente dal contratto di assicurazione.

Come Difendersi

In caso di incidenti, è fondamentale raccogliere prove dettagliate che possano supportare la tua richiesta di risarcimento.

Inizia documentando ogni aspetto dell'evento attraverso fotografie chiare, in grado di documentare non solo i danni visibili ma anche il contesto dell'incidente.

Inoltre, se ci sono testimoni presenti, assicurati di annotare i loro nomi e contatti, poiché le loro dichiarazioni possono rivelarsi preziose per corroborare la tua versione dei fatti.

Comunica prontamente e in modo chiaro il sinistro alla compagnia assicurativa e non esagerare i danni o inventare eventi che non si sono verificati.

Se sospetti frodi, informa immediatamente la tua compagnia assicurativa. Ogni segnalazione può contribuire a prevenire ulteriori illeciti.

 

Fonti:

Tribunale Napoli sez. VI, 24/03/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 24/03/2021), n.2727

Cassazione penale sez. II, 21/01/2016, (ud. 21/01/2016, dep. 29/02/2016), n.8105




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