Autore mediato e uso di fatture false: annullata la condanna per violazione dell’art. 521 c.p.p. (Cass. Pen. n. 8075/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 3 giorni fa
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Con la sentenza n. 8075/2025, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna inflitta a G. per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
La Corte ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 521 c.p.p., per essere stato condannato l’imputato come autore mediato (ai sensi dell’art. 48 c.p.) per un fatto non contestato in questi termini.
La condotta accertata risultava sostanzialmente diversa rispetto a quella descritta nell’imputazione.
Il fatto
G., in qualità di liquidatore della "G. s.r.l.", era stato condannato per aver indicato nella dichiarazione fiscale 2015 elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture false. Secondo la Corte d’Appello di Milano, G. aveva predisposto documenti contabili fittizi consegnati al curatore fallimentare, il quale aveva poi presentato la dichiarazione fiscale fraudolenta.
Il giudice ha qualificato la responsabilità dell’imputato in termini di autore mediato, avendo egli tratto in inganno il curatore con la falsa documentazione.
Il ricorso
La difesa ha sollevato tre motivi:
L’inapplicabilità dell’art. 2 d.lgs. 74/2000, per non aver Guerra presentato direttamente la dichiarazione;
La violazione dell’art. 521 c.p.p., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza: la contestazione descriveva un reato monosoggettivo, mentre la condanna ha riguardato un fatto realizzato con l’intervento (ingannato) del curatore fallimentare;
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante l’incensuratezza e la lontananza dei fatti.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto il secondo motivo, con assorbimento del terzo:
Ha confermato che, secondo la giurisprudenza consolidata, il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 può essere commesso anche da chi, senza presentare materialmente la dichiarazione, induce un terzo a inserirvi elementi passivi fittizi.
Tuttavia, ha rilevato che nella contestazione non vi era traccia dell’intervento del curatore fallimentare, né del ruolo dell’imputato quale autore mediato. Il fatto contestato è risultato dunque diverso nei suoi tratti essenziali rispetto a quello per cui è intervenuta la condanna.
La Corte ha ritenuto integrata una violazione sostanziale del diritto di difesa, poiché la difesa non ha avuto modo di articolarsi su una condotta fondata sull’inganno di un terzo (curatore), del tutto assente nell’imputazione.
Il principio di diritto
Sussiste violazione dell’art. 521 c.p.p. quando la sentenza di condanna si fonda su un fatto che, pur riferibile allo stesso soggetto, presenta elementi essenziali non contenuti nell’imputazione, precludendo il pieno esercizio del diritto di difesa. L’autore mediato risponde ex art. 48 c.p., ma tale qualifica va esplicitamente contestata, ove il fatto sia realizzato mediante l’inganno di un soggetto terzo.