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Bancarotta: va assolto l'ex amministratore se le condotte distrattive sono successive alla cessione delle quote (Trib. Nola n. 1808/24)

Aggiornamento: 6 apr

Bancarotta

Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 1808/2024, ha assolto un imputato accusato di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e impropria, rilevando l’assenza di prova circa la sua responsabilità in relazione ai fatti contestati.

La decisione chiarisce che non risponde di bancarotta chi, pur avendo amministrato formalmente la società in un periodo precedente al fallimento, ha regolarmente tenuto le scritture contabili, le ha consegnate al nuovo amministratore, ed è risultato estraneo alla gestione successiva.


Il fatto

L’imputato, Gi.An., era stato rinviato a giudizio per rispondere, in qualità di amministratore della società (…) s.r.l., dei reati di:

  • bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, per avere sottratto le scritture contabili e per la distrazione di 51 veicoli aziendali;

  • bancarotta impropria per avere cagionato il fallimento della società attraverso l’omesso accantonamento di un fondo rischi a fronte di una sentenza risarcitoria e il sistematico inadempimento degli obblighi fiscali.

Secondo l’accusa, dopo la cessione delle quote societarie nel dicembre 2010, Gi.An. avrebbe continuato a gestire la società “di fatto”, pur non risultando formalmente amministratore.


La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha assolto l’imputato “per non aver commesso il fatto”, in ragione dei seguenti rilievi:

  • Bancarotta documentale: l’imputato ha dimostrato di aver regolarmente tenuto i registri contabili e di averli consegnati al nuovo amministratore Gu.Vi. al momento della cessione, come attestato da un verbale firmato da quest’ultimo e versato in atti. Il curatore fallimentare, che non ha ritrovato la documentazione, si è basato su dichiarazioni non riscontrate, rese da Gu.Vi., poi deceduto.

  • Bancarotta patrimoniale: dei 51 veicoli indicati come distratti, solo 3 risultavano acquistati nel periodo in cui l’imputato era amministratore. Tuttavia, l’istruttoria non ha chiarito né la provenienza dei veicoli, né le circostanze della loro cessione. Inoltre, all’epoca, la società risultava in buone condizioni economiche.

  • Amministrazione di fatto: non è emersa alcuna prova che Gi.An. abbia continuato a gestire la società dopo la cessione delle quote. Tutti i testimoni hanno confermato che il soggetto attivo era Gu.Vi., spesso accompagnato da un altro soggetto (An.Ca.), individuato dall’imputato come reale acquirente “di fatto” della società.

  • Bancarotta impropria:

    • Fondo rischi: il bilancio 2017 è successivo alla cessione, mentre l’incidente del dipendente Zi.An. era avvenuto nel 2007. La sentenza risarcitoria era del 2016. Pertanto, Gi.An. non aveva alcun obbligo di accantonamento all’epoca della sua gestione.

    • Debiti fiscali: l’importo complessivo (circa 32.000 euro) è stato ritenuto modesto e non sintomatico di una gestione dolosa finalizzata al dissesto.


Il principio di diritto

L’amministratore che dimostri di aver regolarmente tenuto e consegnato le scritture contabili e che non risulti coinvolto nella gestione successiva alla cessione delle quote, non risponde della bancarotta, anche in presenza del fallimento della società.

Non può dirsi amministratore di fatto chi non svolge in maniera continuativa e significativa poteri gestori.

La mancata costituzione di un fondo rischi nel bilancio successivo alla cessione non è addebitabile al cedente, né può ritenersi operazione dolosa un modesto inadempimento fiscale privo di incidenza causale sul dissesto.

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