Bancarotta e fatture false: la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non sussiste se l’imputato è stato posto in condizione di difendersi (Cass. Pen. n. 11583/2025)
- Avvocato Del Giudice
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Con la sentenza n. 11583/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di M., confermando la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
La decisione ribadisce che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non sussiste quando l’imputato sia stato posto in condizione di difendersi efficacemente, e che in sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione del merito probatorio.
Il fatto
M., amministratore di fatto della G. s.r.l., dichiarata fallita nel 2016, era stato condannato:
per bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto le scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio, registrando operazioni fittizie;
per bancarotta patrimoniale, per aver distratto oltre 500.000 euro a favore di terzi per consulenze inesistenti e per pagamenti di canoni relativi a beni personali;
per dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture false per oltre 19 milioni di euro nell’anno d’imposta 2013.
La Corte d’appello di Firenze aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando prescritto il reato fiscale relativo al 2012 e riducendo la pena.
La decisione della Corte
La Cassazione ha respinto tutti i cinque motivi di ricorso:
Sulla bancarotta documentale, ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 521 c.p.p. in tema di correlazione tra accusa e sentenza: la condotta contestata rientra nell’ipotesi di bancarotta documentale "generica", che richiede il dolo generico, e non in quella "specifica" che necessita del dolo specifico.
Il dolo generico era stato contestato e il riferimento al dolo specifico era irrilevante. La difesa ha avuto modo di articolarsi su tutti gli aspetti fattuali rilevanti, e quindi non vi è stato pregiudizio difensivo.
Sulle distrazioni patrimoniali, la Corte ha confermato che le somme erogate a terzi erano prive di giustificazione economica e che l’uso personale di fondi sociali per scopi estranei alla società configura una distrazione penalmente rilevante.
Le doglianze sul ruolo di amministratore di fatto sono state ritenute manifestamente infondate, in quanto fondate su una rilettura alternativa del materiale probatorio.
Sulla dichiarazione fraudolenta, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure, perché dirette a una rivalutazione del fatto. L'elemento soggettivo del reato è stato ritenuto sussistente alla luce della consapevolezza del ricorrente dell’inesistenza delle operazioni e della natura fittizia del fornitore.
L’eccezione di prescrizione per il reato del 2013 è stata dichiarata infondata, in quanto i termini risultavano prorogati ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 74/2000. Inoltre, l’inammissibilità del ricorso precludeva in ogni caso la rilevabilità delle cause di non punibilità.
Il principio di diritto
Nel reato di bancarotta documentale, la qualificazione della condotta nella forma generica o specifica non incide sulla validità della sentenza se l’imputazione contiene gli elementi essenziali e la difesa ha potuto articolarsi pienamente.
In sede di legittimità, non è ammessa una rilettura delle prove al fine di proporre una versione alternativa dei fatti, salvo i casi di motivazione assente o manifestamente illogica.