Bancarotta fraudolenta: se manca una contropartita, le operazioni infragruppo sono distrattive (Cass. Pen. n. 9799/2025)
- Avvocato Del Giudice
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Con la sentenza n. 9799/2025, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di G. per bancarotta fraudolenta e semplice patrimoniale, rigettando il ricorso che invocava la legittimità delle operazioni effettuate tra due società collegate e la buona fede dell’amministratrice.
La Corte ha ribadito che il pagamento di debiti di altra società, in assenza di vantaggi concreti per quella depauperata, è indice di distrazione, anche nell’ambito di un gruppo economico.
Il fatto
G., in qualità di amministratrice della P. S.r.l., era stata condannata per aver distratto risorse della società fallita a favore della P. S.n.c., con cui sosteneva esistesse un legame economico-funzionale, giustificato dal tentativo di salvare i rapporti con l’unico committente, Pr. S.p.A.
Le condotte erano state qualificate come bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e semplice patrimoniale (per aggravamento del dissesto).
Il ricorso per cassazione era fondato su tre motivi:
L’omessa valutazione della continuità operativa tra le due società e la legittimità delle operazioni nell’interesse del gruppo;
L’assenza dell’elemento soggettivo, essendo l’imputata convinta di agire per salvare la società;
Il diniego di concessione del lavoro di pubblica utilità.
La decisione della Corte
La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso:
Ha chiarito che non è scriminata la condotta di chi, pur nell’ambito di un gruppo di società, disponga illecitamente del patrimonio di una società a favore di un’altra, in assenza di un saldo finale positivo o di un vantaggio effettivamente prevedibile e documentato.
Ha rilevato che non era provato alcun collegamento societario formale tra le due imprese, né erano emersi elementi idonei a giustificare le operazioni come funzionali all’interesse della S.r.l.
Ha escluso ogni efficacia scusante soggettiva alle aspettative dell’amministratrice, ritenendo che la fiducia nella continuità dei rapporti con Prada S.p.A. fosse un dato aleatorio e non sufficiente a escludere dolo o colpa grave.
Ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità o pena pecuniaria, non essendo stata presentata con procura speciale e risultando l’imputata inadempiente rispetto a un precedente accordo con la Curatela.
Il principio di diritto
Nel reato di bancarotta fraudolenta, il trasferimento di risorse da una società a un’altra del medesimo gruppo, senza vantaggi concreti e documentati per la prima, configura una distrazione penalmente rilevante. Le aspettative soggettive dell’amministratore non scriminano la condotta in assenza di elementi fattuali certi. La richiesta di pena sostitutiva è inammissibile se non conforme ai requisiti formali e sostanziali richiesti.