La massima
In tema di calunnia, il soggetto falsamente incolpato è legittimato a proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento, attesa la natura plurioffensiva del reato (Cassazione penale , sez. VI , 25/07/2017 , n. 49740).
Fonte: Ced Cassazione Penale
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La sentenza integrale
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1. C.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Bologna il 16.9.2014; ha dedotto la violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Lamenta il ricorrente di non aver ricevuto, nonostante ne avesse fatto espressa richiesta, la notifica dell'avviso di presentazione della richiesta di archiviazione della notizia di reato di calunnia nell'ambito del procedimento originato da una sua denunzia - querela nei confronti di R.F..
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Dall'esame degli atti emerge che: a) C.S. in data 01/07/2011 aveva presentato denuncia querela nei confronti di R.F. in cui aveva espressamente richiesto di essere avvisato della eventuale richiesta di archiviazione della notizia di reato; b) nella occasione, il denunciante aveva eletto domicilio presso l'avv. Di Martino Marco del foro di Bologna con studio in (OMISSIS); c) l'avviso della richiesta di archiviazione relativa al reato di calunnia è stata notificato presso lo studio dell'avv. Di Martino Salvatore Marco in (OMISSIS).
In tale contesto è sufficiente ribadire che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art. 127 c.p.p., comma 5, del decreto di archiviazione.
2.2. Nè può dubitarsi della legittimazione del ricorrente, avendo la Corte di cassazione in molteplici occasioni che il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che, oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l'onore dell'incolpato, il quale è conseguentemente legittimato all'opposizione alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento (Sez., 6, n. 21789 del 28/04/2010, P.o. in proc. Pascarella; Sez. 6, n. 10535 del 21/02/2007, p.o. in proc. Caprio, Rv. 235929, Sez. 6, n. 3507 del 11/11/1998, Cavallini, Rv. 212680).
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, il 25 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017