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Calunnia: la prova dell'elemento soggettivo va dedotta dalle circostanze e modalità dell'azione


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di calunnia

La massima

In tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver presentato la denuncia di smarrimento di un assegno, da lui precedentemente affidato ad altro soggetto affinché, in sua vece, lo consegnasse ad un terzo - Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2014 , n. 10289).

Fonte: Ced Cassazione Penale

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2014 , n. 10289

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 novembre 2012 - 29 gennaio 2013 la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa il 5 febbraio 2009 dal Giudice monocratico del Tribunale di Reggio Calabria che condannava R.P. alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno causato alle parti civili per il reato di calunnia nei confronti di G.P. e S.M., entrambi incolpati del reato di falsa testimonianza in ragione delle dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento nei suoi confronti instaurato dinanzi al Giudice del lavoro di quel Tribunale per il riconoscimento di differenze retributive, condannando altresì l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel relativo grado di giudizio.


2. Avverso la suddetta pronuncia della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del R., deducendo quattro motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.


2.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 64, 191, 197, 197-bis e 210 c.p.p., attesa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, G.P. e S.M., che hanno deposto alle udienze del 16 gennaio 2008 e del 27 giugno 2007, in violazione delle regole in materia di compatibilità con l'ufficio del testimone e di modalità di assunzione dell'esame dei soggetti contemplati dall'art. 210 c.p.p., senza alcuna considerazione della loro posizione di indagati in un procedimento connesso e/o collegato.


2.2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 210 c.p.p., per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione sul punto sopra indicato, non avendo i Giudici di merito individuato correttamente l'esatta posizione processuale delle predette parti civili.


2.3. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 49, 368 c.p. e 192 c.p.p., avendo la Corte territoriale affermato che le contraddizioni segnalate dal R. nel proprio atto di denuncia - ossia, le contrastanti deposizioni rese da S. e G. - erano "vere", ma "irrilevanti", poichè insuscettibili di apprezzamento penale, così implicitamente escludendo la sussistenza del delitto contestato sotto il profilo della inidoneità della condotta tipizzata nell'art. 368 c.p., che richiede la denuncia di un fatto astrattamente configurabile come reato.


Un evidente travisamento della prova è inoltre ravvisabile nell'omessa valutazione della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado (ossia, delle copie del "registro fatture emesse"), da cui emerge l'inesistenza, nell'agosto del 2002, di qualunque attività di fatturazione da parte dello studio professionale del ricorrente, offrendo un elemento di riscontro negativo a quanto affermato dalle parti civili in merito al fatto che il laboratorio del R. svolgesse regolare attività lavorativa in quel mese.


Ulteriori profili di illogicità ed incompatibilità con dati di comune esperienza sono ravvisabili, infine, laddove la Corte distrettuale procede alla valutazione dei tabulati telefonici acquisiti agli atti, nonchè della connessa circostanza che, in sede di denuncia, il ricorrente aveva depositato esclusivamente quelli concernenti le telefonate in uscita, per trarne la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato: la difesa, infatti, aveva evidenziato nei motivi d'appello che i tabulati prodotti dal ricorrente erano gli unici esistenti, e dunque i soli che materialmente potevano essere allegati.


2.4. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., avendo la Corte d'appello erroneamente valutato il contenuto delle prove testimoniali a discarico in merito alle circostanze, anche temporali, inerenti ad alcune telefonate effettuate al laboratorio del ricorrente, ovvero omesso di valutare sul punto una testimonianza (resa da C.A.); il cui contenuto aveva trovato pieno riscontro nei tabulati telefonici in atti.


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Infondate devono ritenersi le prime due censure dal ricorrente prospettate, ove si consideri che, anche a voler prescindere dalla carenza di specificità dei rilievi difensivi, che omettono di precisare quali fossero, in relazione al caso in esame, gli specifici presupposti storico-fattuali e l'insieme delle peculiari condizioni che potrebbero dar luogo alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, la tesi propugnata stravolge profondamente la natura dell'istituto in questione, poichè esso tende a tutelare l'imputato o l'indagato nel procedimento connesso dal rischio che, deponendo nel processo principale come testimone obbligato a dire la verità, arrivi inconsapevolmente ad autoincriminarsi per il reato connesso o collegato e, comunque, a deporre contro sè stesso.


Al riguardo, invero, questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 8082 del 11/02/2010, dep. 01/03/2010, Rv. 246329; Sez. 1, n. 43187 del 16/10/2012, dep. 08/11/2012, Rv. 253748; Sez. 3, n. 38748 del 11/06/2004, dep. 05/10/2004, Rv. 229614) ha più volte affermato il condivisibile principio in base al quale la violazione delle disposizioni di cui all'art. 210 cod. proc. pen. nell'esame di persona indagata o imputata in un procedimento connesso non determina affatto la inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento principale, ma una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., che non può essere eccepita dall'imputato del procedimento principale per assenza di interesse all'osservanza della disposizione violata.


Invero, nell'ipotesi in cui, pur esistendone i presupposti, non si procede all'applicazione dell'art. 210 c.p.p., la conseguenza della inosservanza non è la inutilizzabilità della deposizione testimoniale ex art. 191 c.p.p., ma piuttosto la nullità della medesima ex art. 178 c.p.p., lett. c), atteso che la legge non vieta l'esame dell'imputato in un processo connesso o collegato, ma semplicemente prescrive che esso sia assunto secondo determinate formalità. Al riguardo infatti la giurisprudenza ha costantemente chiarito che l'inutilizzabilità di una prova ai sensi dell'art. 191 c.p.p., comma 1, consegue soltanto nei casi in cui quella prova sia stata assunta "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", e non nei casi in cui l'assunzione della prova, pur consentita, sia stata assunta senza l'osservanza delle formalità prescritte: in questi ultimi casi, può trovare applicazione soltanto il diverso istituto delle nullità (Sez. 1, 11 maggio 1992, n. 6922, Cannarozzo, Rv. 190570; Sez. 1, 9 giugno 1994, n. 2825, Lo Cascio, Rv. 198961;


Sez. 1, 21 febbraio 1997, n. 2690, Mirino, Rv. 207271; Sez. 3, 30 aprile 1999, n. 7747, Leone D, Rv. 214162; Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, dep. 31/10/2008, Rv. 241318).


In tali evenienze, dunque, non ricorre affatto un caso di inutilizzabilità, ma sussiste una mera nullità, che da una parte non può essere più rilevata in questa Sede, e dall'altra, a norma dell'art. 182 c.p.p., comma 1, non può essere eccepita dall'imputato nel presente processo, perchè non ha interesse all'osservanza della disposizione che asserisce essere stata violata.


4. Manifestamente infondate devono ritenersi le ulteriori doglianze dal ricorrente prospettate (v., supra, i parr. 2.3. e 2.4.), poichè in relazione a tali profili il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, sostanzialmente reiterando, peraltro, le medesime censure già sollevate dinanzi ai Giudici di merito, che ne hanno conformemente escluso la fondatezza sulla base di un congruo e lineare percorso argomentativo, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una completa ed approfondita disamina delle risultanze processuali.


Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza, con plausibili giustificazioni: a) da un lato, la piena credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese G.P. e S. M., congruamente apprezzata sulla base di una valutazione del tutto coerente con i dati processuali inerenti alla disamina dei tabulati telefonici acquisiti nell'istruttoria dibattimentale ed alle relative conferme offerte da altre fonti testimoniali ( F. A. e C.M.G.), laddove le dichiarazioni rese dai testi addotti a discarico sono state motivatamente ritenute imprecise, contraddittorie e, soprattutto, smentite dalle stesse risultanze offerte dai predetti tabulati, relativi a tutti i gestori dell'utenza telefonica interessata nell'arco temporale ricompreso tra il primo giugno ed il 30 settembre 2002; b) che il preteso contrasto emergente dalle dichiarazioni dei testi G. e S. in ordine alla lunghezza dell'orario di lavoro osservato nella giornata di sabato è stato concordemente ritenuto frutto di una marginale e comunque non decisiva discrasia, riconducibile anche al mero decorso del tempo; c) che i tabulati allegati alla denuncia del R. erano incompleti, evidenziando solo le chiamate in uscita e non anche quelle in entrata; d) che, di contro, sulla base delle risultanze offerte dalla disamina dei dati documentali completi del traffico, acquisiti dagli organi di P.G. presso i relativi gestori ufficiali, l'utenza telefonica del laboratorio ove era stata prestata attività lavorativa alle dipendenze del R. era stata globalmente interessata, sia in entrata che in uscita, nel corso delle giornate indicate dai testi, sin dalla mattina, con inizio dalle ore nove circa, fino ad arrivare in alcuni casi oltre le ore venti.


In tal guisa ricostruito il contesto storico-fattuale della regiudicanda, è d'uopo rilevare come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia, per un verso escludendo la configurabilità della falsa testimonianza oggetto dell'incolpazione, in ragione della attendibile ricostruzione offerta dalle dichiarazioni delle persone offese in ordine alla reale operatività del laboratorio nel periodo estivo, e per altro verso ponendo in evidenza l'artificiosa rappresentazione della realtà dei fatti in sede di denuncia, attraverso la parziale allegazione di tabulati che evidenziavano solo chiamate in uscita, e non anche quelle in entrata, sì da indurre a ritenere che il laboratorio non fosse aperto nella giornata del sabato e nel periodo estivo - così come era stato invece sostenuto dalle parti ricorrenti e confermato dai testimoni - neutralizzando al contempo gli effetti delle deposizioni testimoniali risultate non favorevoli all'imputato nel relativo procedimento civile.


La prova dell'elemento soggettivo, dunque, è stata correttamente desunta dai Giudici di merito, sulla base delle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è stato possibile evidenziare la cosciente volontà di un'accusa mendace, nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito alle persone incolpate (Sez. 6, n. 32801 del 02/02/2012, dep. 21/08/2012, Rv. 253270).


E' noto, peraltro, che ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicchè soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perchè in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del dell'atto di calunnia (Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, dep. 26/08/2010, Rv. 248079).


5. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dei delitti oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.


La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.


In questa Sede, del resto, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, e a verificarne la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.


6. L'illustrata infondatezza dei motivi di ricorso non può far velo, tuttavia, alla constatazione che il reato ascritto all'imputato è oggi attinto da causa estintiva per decorso del corrispondente termine prescrizionale nella sua massima estensione ex art. 161 c.p. (sette anni e sei mesi). I fatti integranti l'accusa sono stati commessi, come da imputazione, alla data del 23 novembre 2005 ed il relativo termine massimo di prescrizione è spirato il 23.5.2013, dunque in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello impugnata.


La descritta emergenza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza e la declaratoria della sopravvenuta causa estintiva del reato in ossequio all'obbligo di cui all'art. 129 c.p.p., comma 1, in carenza - per le ragioni dianzi esposte - di elementi che elidano la responsabilità penale del ricorrente, o configurino situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. Evenienza, questa, da escludere alla luce della logica e corretta motivazione della sentenza di appello, unico atto in base al quale (in uno alla confermata sentenza di primo grado) questa Corte di legittimità potrebbe individuare il profilarsi di una più favorevole causa liberatoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, rispetto alla causa estintiva prescrizionale (cfr.: Cass., Sez. 4, 18.9.2008 n. 40799, Merlo, Rv. 241474; Cass., Sez. 6,12.6.2008 n. 27944, Capuzzo, Rv. 240955).


7. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, le statuizioni civili contenute nelle sentenze di merito devono essere confermate, con la conseguente condanna al pagamento delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, che, tenuto conto delle questioni dedotte, vengono complessivamente liquidate nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, che liquida complessivamente in Euro 3.500,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.


Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2014



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