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Calunnia: non sussiste se la falsa querela presentata è priva di autenticazione della sottoscrizione


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di calunnia

La massima

Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa accusa abbia ad oggetto fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida atteso che, in siffatta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale. (Fattispecie relativa a querela priva di autenticazione della sottoscrizione - Cassazione penale , sez. VI , 29/11/2017, n. 335).

Fonte: Ced Cassazione Penale

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. VI , 29/11/2017 , n. 335

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del 16 luglio 2014, con la quale il Tribunale di Pesaro ha condannato P.D. alla pena di legge per il reato di calunnia, per avere ingiustamente incolpato il titolare della società "Boutique dell'auto s.a.s." ed il legale rappresentante della società "Plusvalore S.p.A." dei reati di truffa e di falso e, segnatamente, di avere apposto la sua firma (falsa) sul contratto di finanziamento per l'acquisto di un veicolo, fatto commesso dal (OMISSIS) al (OMISSIS), con querela sporta il 24 gennaio 2011.


2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso P.D., con atto depositato dal difensore di fiducia Avv. Baietta Marco, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:


2.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod. proc. pen., art. 39 disp. att. c.p.p. e artt. 485,640 e 368 cod. pen., per avere la Corte confermato la condanna nonostante l'assenza di autentica della firma dell'imputato in calce alla denuncia querela e, dunque, nonostante la mancanza della condizione di procedibilità in relazione ai reati oggetto di calunnia;


2.2. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 63,64,191,192,431,491,493,495 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1, artt. 530,533 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), con riguardo agli artt. 42,43 e 368 cod. pen., per contraddittorietà extra testuale e travisamento delle risultanze sia verbalizzate a mano, sia riprodotte in sede di trascrizione delle conversazioni di udienza fono registrate, nonchè per inutilizzabilità delle informazioni istruttorie di cui ai verbali di sommarie informazioni del P.;


2.3. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125,177,192 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1, artt. 530,533 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per contraddittorietà extra testuale e travisamento delle risultanze sia verbalizzate a mano, sia riprodotte in sede di trascrizione delle conversazioni di udienza fono registrate, con riguardo alle memorie difensive e per inutilizzabilità delle informazioni istruttorie di cui alla deposizione del teste Pe. del 18 dicembre 2013;


2.4. violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 108,125,177,178,179,180,181,182,191,192,493,495,496,500 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1, art. 530,533 c.p.p. e, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), con riguardo agli artt. 42,43 e 368 cod. pen., artt. 2,3,24,10,97,111 e 117 Cost. e art. 6 CEDU, con riferimento alle ordinanze istruttorie del 18 dicembre 2013, del 10 gennaio e 2 luglio 2014 nonchè inutilizzabilità delle informazioni istruttorie di cui alla deposizione del teste Pe.;


2.5. violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 96,108,178,179,180,181,182 e 183 cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 2,3,24,10,97,111 e 117 Cost. e 6 art. CEDU, con riferimento alle ordinanze istruttorie del 18 dicembre 2013, del 10 gennaio e 2 luglio 2014 ed inutilizzabilità delle informazioni istruttorie di cui alla deposizione del teste Pe.;


2.6. violazione di legge penale e vizio di motivazione per contraddittorietà intra ed extratestuale, in relazione agli artt. 125,177,192,178,179,516,518,519,520,521,522 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), con riguardo agli artt. 485,486 e 368 cod. pen.;


2.7. violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione, travisamento per contraddittorietà extratestuale, carenza di motivazione, in relazione agli artt. 125,177,530,533 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), con riguardo agli artt. 42,43 e 368 cod. pen., per avere la Corte riprodotto le motivazioni della sentenza di primo grado in punto di colpevolezza del P. senza rispondere alle deduzioni difensive mosse in appello;


2.8. violazione di legge penale e carenza di motivazione, in relazione agli artt. 125,177,192,530,533 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), con riguardo agli artt. 42,43 e 368 cod. pen., per difetto dell'elemento soggettivo e segnatamente della consapevolezza dell'imputato di accusare degli innocenti;


2.9. violazione di legge penale e carenza di motivazione, in relazione agli artt. 125,177,192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), con riguardo agli artt. 42,43,133 e 368 cod. pen., con riferimento all'aumento per la recidiva;


2.10. Nella memoria depositata in cancelleria, il patrono del P. ha sottoposto al vaglio della Corte ulteriori argomenti a sostegno del quarto, del settimo e dell'ottavo motivo, insistendo per l'accoglimento del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo.


1.1. Mette conto di rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, condiviso anche dalla dottrina prevalente, il delitto di calunnia è integrato allorquando il denunciante prospetti all'Autorità giudiziaria (o ad altra Autorità che alla prima abbia l'obbligo di riferire) circostanze di fatto anche solo in parte riconducibili ad una fattispecie incriminatrice astratta, ma sufficienti per ritenere implicitamente che l'illecito si sia compiutamente realizzato e, pur se in forma implicita o indiretta, che il soggetto accusato ne sia responsabile. In particolare, si è affermato che integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a determinare l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema tipico di una determinata fattispecie delittuosa, nè che siano corredati dalla qualificazione giuridica appropriata (Sez. 6, n. 32944 del 16/05/2012, Dell'Utri, Rv. 256253). La condotta del reato previsto dall'art. 368 cod. pen. consiste dunque nel portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile (ciò è sufficiente, integrando la calunnia una fattispecie di reato di pericolo) l'espletamento delle indagini (Sez. 6, n. 2389 del 20/11/1991, dep. 1992, Castelli, Rv. 189284).


Per quanto più rileva ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte regolatrice ha rimarcato che risulta irrilevante che, dalla falsa denuncia, siano desumibili, in via alternativa, reati perseguibili a querela (quali - ad esempio - il furto non aggravato), atteso che la verifica sul punto "non può certo compiersi ex post, restando altrimenti frustrata la finalità (...) di evitare il pericolo sia che l'amministrazione della giustizia venga tratta in inganno sia che venga leso l'onore e la libertà personale del soggetto falsamente incolpato. E' il pericolo, dunque, il dato ontologico che contrassegna la fattispecie in esame, derivante dalla possibilità - da verificare ex ante - che si instauri un procedimento penale, con il rischio di irrogare una pena nei confronti di un innocente" (così, testualmente, Sez. 6, n. 13912 del 09/02/2004 - dep. 22/03/2004, D'Amore, Rv. 229215). Ai fini della configurabilità del delitto di calunnia, è difatti sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità giudiziaria (o ad altra Autorità che alla prima abbia l'obbligo di riferire), pur se non univocamente indicativi di una specifica fattispecie di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile di ufficio a carico di una persona determinata (Sez. 6, n. 75 del 27/01/2016, Contenti).


2.2. Dalle considerazioni che precedono, discende - quale logico e giuridico corollario - che il delitto di cui all'art. 368 cod. pen. non può configurarsi allorquando oggetto specifico della falsa incolpazione sia un reato perseguibile a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida, atteso che, in tale ipotesi, la rappresentazione dei fatti ad opera dell'agente, pur sostanziando i presupposti di una falsa accusa di reato, non potrebbe mai essere idonea a determinare l'apertura di un procedimento penale nei confronti della persona ingiustamente accusata per difetto della condizione di procedibilità. In questo senso, si è già avuto modo di rilevare che, quando nella falsa incolpazione considerata nella sua formulazione obiettiva - vengono prospettate circostanze o indicati specifici elementi che reclamano la necessita della querela perchè si concreti la possibilità dell'inizio di un procedimento penale contro l'incolpato, se la querela non è presentata, il fatto non costituisce reato di calunnia, e le eventuali indagini della polizia giudiziaria o degli organi giudiziari non saranno valide a costituire il presupposto mancante (Sez. 6, n. 2415 del 20/12/1971 - dep. 1972, Andriollo, Rv. 120765). Ed invero, la calunnia è reato di pericolo e pur essendo sufficiente ad integrarne gli estremi anche la astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale, tale possibilità è esclusa quando la falsa accusa abbia ad oggetto un reato per il quale difetti con immediata evidenza la condizione di procedibilità prevista per l'esercizio dell'azione penale. (Sez. 6, n. 18359 del 17/02/2003, Parise, Rv. 225222).


2.3. Conclusivamente, deve essere riaffermato il principio di diritto secondo il quale, ai fini della integrazione del delitto di calunnia, è indispensabile che la falsa rappresentazione dei fatti, pur se non univocamente indicativa di una specifica fattispecie di reato, sia tale da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile di ufficio, di tal che il delitto non è configurabile allorquando il mendacio abbia ad oggetto esclusivamente fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa difetti ovvero sia invalida, atteso che in detta ipotesi la condotta risulta per tabulas, già in quel momento e non secondo una valutazione ex post, inidonea a determinare l'avvio del procedimento penale.


3. Tanto premesso quanto alla necessità che, in caso di calunniosa rappresentazione di fatti integranti un delitto procedibile a querela, essa sia stata validamente presentata, deve essere rilevato che, nel caso di specie, la falsa accusa mossa dal P. nei confronti del titolare della società "Boutique dell'auto s.a.s." e del legale rappresentante della società "Plusvalore S.p.A." concerne fatti tutti integranti reati procedibili a querela - segnatamente quelli di truffa e di falso - e che la querela presentata dal medesimo si appalesa invalida e dunque inidonea ad avviare un procedimento penale.


3.1. Ed invero, da quanto si evince dall'incartamento processuale - e contrariamente a quanto dato conto dal Collegio di merito -, l'atto di denuncia querela risulta firmato da P.D. e reca in calce la nomina quale difensore di fiducia dell'Avv. Biondi Laura con delega alla medesima ai fini del deposito della querela; nell'atto si legge, anche, l'attestazione dell'ufficio con la quale si dà atto del fatto che, in data 24 gennaio 2011, la querela veniva depositata nella segreteria della Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro dall'Avv. Biondi nota all'ufficio. Nell'atto manca, tuttavia, sia l'autentica della firma del querelante da parte del difensore o di altro soggetto a ciò legittimato ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., sia la firma dello stesso difensore di fiducia di seguito alla firma del patrocinato che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - ne costituisce equipollente (Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Pg in proc. Recce, Rv. 262966).


4. Sulla scorta dei principi sopra delineati, la sentenza impugnata nonchè la sentenza del 16 luglio 2014 del Tribunale di Pesaro devono essere annullate senza rinvio perchè il fatto non sussiste.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonchè la sentenza del 16 luglio 2014 del Tribunale di Pesaro perchè il fatto non sussiste.


Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.


Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2018

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