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Appello inammissibile se non contiene l’indicazione esplicita del domicilio dell'imputato (Cass. Pen. n. 9281/2025)

Corte di cassazione

Con la sentenza n. 9281/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che un appello è inammissibile se nell’atto di impugnazione non viene indicato espressamente il domicilio dell’imputato o non viene fatto specifico riferimento a una precedente dichiarazione di domicilio già contenuta nel fascicolo processuale.

La decisione ha confermato l’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile l’appello di M., condannato in primo grado per il reato ascrittogli.


Il caso: appello dichiarato inammissibile per mancata indicazione del domicilio

M., condannato dal Tribunale di Napoli con sentenza dell’8 novembre 2023, aveva presentato appello contro la condanna, ma la Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza del 13 giugno 2024, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione.

Il motivo? Nell’atto di appello non era stata allegata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, come previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-ter, c.p.p.


La difesa di M. ha presentato ricorso per Cassazione, contestando:

  • L’errata applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

La difesa ha sostenuto che la procura speciale allegata all’atto di appello conteneva già l’indicazione del domicilio dell’imputato e che alla mancata elezione di domicilio poteva supplire il riferimento alla dichiarazione contenuta nella procura conferita per il giudizio di primo grado.

  • L’illegittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

La difesa ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, sostenendo che la norma in questione violerebbe l’art. 24 Cost. per eccessiva rigidità nell’interpretazione dei requisiti formali dell’appello.


La decisione Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:

  • L’appello è inammissibile se non contiene l’indicazione esplicita del domicilio dell’imputato o il richiamo a una precedente elezione di domicilio

Le Sezioni Unite della Cassazione, con decisione del 24 ottobre 2024, hanno chiarito che:

  1. L’atto di impugnazione deve contenere il richiamo espresso e specifico a una dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo processuale.

  2. Non è sufficiente che vi sia una dichiarazione di domicilio negli atti, se l’atto di appello non la richiama espressamente.

  3. Il richiamo alla procura del primo grado non può supplire alla mancata indicazione del domicilio nell’appello

La Cassazione ha chiarito che il domicilio dichiarato nella procura speciale del primo grado non è sufficiente, se nell’atto di impugnazione non vi è un espresso riferimento alla sua collocazione nel fascicolo processuale.

  • L’eccezione di illegittimità costituzionale è irrilevante

La difesa ha contestato la legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., ma la norma in questione non era applicabile al caso concreto, per cui la questione è stata dichiarata irrilevante.


Conclusioni

Questa sentenza ha affermato in materia di impugnazioni:

  1. Un appello è inammissibile se l’imputato non indica espressamente il domicilio nell’atto di impugnazione o non richiama chiaramente una precedente dichiarazione di domicilio nel fascicolo processuale.

  2. Il domicilio indicato nella procura speciale del primo grado non è sufficiente se non viene espressamente richiamato nell’appello.

  3. La Corte d’Appello può dichiarare l’inammissibilità dell’appello anche se il domicilio era già presente nel fascicolo, se non viene richiamato nell’atto di impugnazione.

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