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Il reato di bancarotta fraudolenta impropria per omesso versamento di imposte è autonomo rispetto ai reati fiscali e non viola il ne bis in idem (Cass. Pen. n. 4582/2024)

Bancarotta impropria e reati tributari

Con la sentenza n. 4582/2024, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che il reato di bancarotta fraudolenta impropria per omessi versamenti fiscali è autonomo rispetto ai reati tributari e non viola il divieto di ne bis in idem, poiché i due illeciti tutelano beni giuridici differenti.

La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di G., confermando la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta impropria per avere causato il dissesto della società G. s.r.l. attraverso il mancato versamento sistematico delle imposte.


Il caso: mancati versamenti fiscali e fallimento della società

G., amministratore della G. s.r.l., fallita il 2 luglio 2012, era stato condannato per bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare) per aver omesso il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali in modo sistematico, aggravando il dissesto della società.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 26 gennaio 2023, aveva confermato la condanna, rigettando le richieste della difesa di:

  • Dichiarare l’illegittimità della condanna per violazione del ne bis in idem.

  • Riqualificare il reato in bancarotta semplice (art. 224 legge fallimentare).

  • Escludere il dolo nella condotta di G.


Il difensore ha presentato ricorso per Cassazione, contestando:

  • La violazione del principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.)

Secondo la difesa, l'imputato era già stato condannato per omesso versamento dell’IVA e dei contributi previdenziali, e il nuovo processo per bancarotta fraudolenta impropria riguardava lo stesso fatto storico.

  • L’assenza di dolo e la necessità di riqualificare il reato

La difesa ha sostenuto che G. non aveva omesso i versamenti con l’intento di danneggiare i creditori, ma per garantire la continuità aziendale.

L’inadempimento fiscale non era stato sistematico e intenzionale, ma legato alle difficoltà economiche della società.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:

  • Il reato di bancarotta fraudolenta impropria e il reato di omesso versamento delle imposte tutelano beni giuridici differenti

Il reato di omesso versamento delle imposte (artt. 10-bis e 10-ter D.lgs. 74/2000) tutela gli interessi erariali, punendo chi non versa tributi dovuti allo Stato.

Il reato di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma 2, legge fallimentare) tutela l’interesse dei creditori, punendo chi, attraverso condotte dolose, determina o aggrava il dissesto di un’impresa.

Poiché i due illeciti si riferiscono a interessi giuridici distinti, non vi è violazione del ne bis in idem (Cass. Sez. 3, n. 21994/2018, Pigozzi).

  • L’omesso pagamento delle imposte può integrare il reato di bancarotta fraudolenta se è sistematico e contribuisce al dissesto

La giurisprudenza ha chiarito che l’omesso versamento di imposte, se reiterato nel tempo e accompagnato da altre condotte dolose, può costituire bancarotta fraudolenta impropria (Cass. Sez. 5, n. 15281/2017, Gioffrè).

Nel caso in esame, G. aveva omesso il pagamento dei tributi dal 2006 al 2012, accumulando debiti per milioni di euro, portando la società a una condizione di insolvenza prevedibile e irreversibile.

  • Il dolo nella bancarotta fraudolenta impropria non richiede un’intenzione specifica di danneggiare i creditori, ma la consapevolezza di aggravare il dissesto

Non è necessario provare che l’amministratore volesse deliberatamente causare il fallimento.

È sufficiente che abbia adottato scelte gestionali consapevolmente pericolose, come l’omesso versamento sistematico delle imposte, che ha reso inevitabile l’insolvenza (Cass. Sez. 5, n. 24752/2018, De Mattia).

G. aveva scelto di non pagare il fisco per sei anni, aumentando il passivo della società e aggravando il dissesto.


Conclusioni

Questa sentenza ha importanti implicazioni pratiche per la giurisprudenza in materia di bancarotta fraudolenta e reati tributari:

  1. Il reato di bancarotta fraudolenta impropria per omesso versamento di imposte è autonomo rispetto ai reati fiscali e non viola il ne bis in idem.

  2. L’amministratore che omette sistematicamente il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali può rispondere di bancarotta fraudolenta se ciò aggrava il dissesto dell’impresa.

  3. Il dolo nella bancarotta fraudolenta impropria non richiede un’intenzione diretta di causare il fallimento, ma la consapevolezza che la condotta adottata lo renda inevitabile.

  4. Le difficoltà economiche dell’impresa non giustificano l’omesso versamento di tributi se ciò determina un aumento ingiustificato dell’indebitamento.


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