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Sussiste il reato di bancarotta se il dissesto è stato causato dal sistematico inadempimento fiscale (Cass. Pen. n. 17140/2024)

Bancarotta impropria

Con la sentenza n. 17140/2024, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che l’amministratore di una società fallita può essere ritenuto responsabile per bancarotta impropria anche se non vi è stata una distrazione patrimoniale diretta, ma il dissesto è stato causato da una gestione aziendale caratterizzata dal sistematico inadempimento fiscale e dal mancato pagamento di debiti d’imposta.

La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di M., confermando la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva rideterminato la pena e confermato le pene accessorie per il reato di bancarotta impropria.


Il caso: omessi versamenti fiscali e fallimento della Electric Service S.r.l.

M., amministratrice unica della E. S.r.l., era stata condannata per bancarotta impropria (art. 223, comma 2, legge fallimentare) poiché, dal 2005 al 2013, aveva sistematicamente omesso il pagamento delle imposte e dei tributi, determinando il dissesto della società, dichiarata fallita il 2 marzo 2015.

Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la colpevolezza dell’imputata e irrogato la pena di tre anni di reclusione, ritenendo che la condotta della M. avesse provocato un passivo fallimentare superiore agli otto milioni di euro.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 5 luglio 2023, aveva rideterminato la pena senza modificare l’impianto accusatorio, confermando:

  • la responsabilità per bancarotta impropria;

  • l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

  • le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Il difensore di M. ha proposto ricorso per Cassazione, contestando:

  1. L’errata valutazione dell’elemento soggettivo del reato

Secondo la difesa, il dissesto non era stato determinato da una scelta deliberata dell’imputata, ma da circostanze esterne, come la mancata riscossione di crediti e la necessità di pagare i lavoratori.

La Corte d’Appello avrebbe dovuto derubricare il reato in bancarotta semplice.

  1. L’errata applicazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità

La difesa ha sostenuto che non vi era stata alcuna operazione illecita che avesse provocato una diminuzione della massa attiva.

Il pregiudizio per i creditori derivava dal mancato pagamento dei debiti fiscali, e non da una condotta dolosa della M..

  1. Il vizio di motivazione sulla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici

La difesa ha eccepito la mancata motivazione sulla durata dell’interdizione, che era stata stabilita in cinque anni senza alcuna valutazione specifica.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:

  • Il dolo nella bancarotta impropria si configura anche in assenza di una distrazione diretta, se la gestione societaria ha portato consapevolmente al dissesto

Il dolo non richiede un’intenzione specifica di provocare l’insolvenza, ma è sufficiente che l’amministratore sia consapevole che le proprie scelte gestionali comportano un grave squilibrio economico (Cass. Sez. 5, n. 42257/2014, Solignani).

Nel caso in esame, il sistematico mancato pagamento dei debiti fiscali dal 2005 al 2013 ha reso inevitabile il fallimento della società, esponendo i creditori a un danno economico certo.

  • L’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità si applica anche alla bancarotta impropria

L’aggravante non si limita ai reati di bancarotta fraudolenta, ma è applicabile a tutte le forme di bancarotta (Cass. Sez. 5, n. 24216/2021, Peviani).

Nel caso in esame, il debito tributario di 1.666.813 euro costituiva quasi la totalità del passivo fallimentare, rendendo l’aggravante pienamente configurabile.

  • La pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici è automatica se la condanna supera i tre anni di reclusione

L’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni è prevista dall’art. 29 c.p. per le condanne superiori a tre anni.

Non era necessaria una motivazione specifica, poiché la durata della pena accessoria è stabilita per legge (Cass. Sez. 1, n. 36299/2015, Navarra).


Conclusioni

La sentenza ha affermato in tema di bancarotta impropria e applicazione delle aggravanti:

  1. L’amministratore di una società fallita può essere condannato per bancarotta impropria se ha consapevolmente gestito l’impresa in modo tale da determinare il dissesto, anche in assenza di distrazioni patrimoniali.

  2. Il dolo nella bancarotta impropria si configura quando il soggetto è consapevole che le proprie scelte gestionali porteranno all’insolvenza, anche se non vi è un intento specifico di provocare il fallimento.

  3. L’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità si applica anche alla bancarotta impropria, se il danno complessivo per i creditori è significativo.

  4. Le pene accessorie per condanne superiori a tre anni di reclusione sono automatiche e non necessitano di una specifica motivazione da parte del giudice.


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