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Bancarotta fraudolenta impropria: sussiste se l'imprenditore ha sistematicamente omesso versamenti fiscali e contributivi (Cass. Pen. n. 5236/2025)

Bancarotta impropria

Con la sentenza n. 5236/2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che l’amministratore di una società fallita risponde di bancarotta fraudolenta impropria se il dissesto è la conseguenza prevedibile di una gestione aziendale caratterizzata da inadempimenti sistematici, e di bancarotta documentale se non fornisce una giustificazione plausibile per l’assenza delle scritture contabili.

La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di C., confermando la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che aveva ribadito la condanna per bancarotta fraudolenta impropria e documentale.


Il caso: mancati versamenti fiscali e occultamento delle scritture contabili

C., amministratore unico della S. Soc. Coop., era stato condannato per bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma 2, legge fallimentare) e bancarotta documentale (art. 216, comma 1, legge fallimentare), poiché:

  • Aveva sistematicamente omesso il pagamento di contributi previdenziali e imposte, accumulando debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali.

  • Aveva occultato i libri e le scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione della situazione economica della società fallita.

Il Tribunale di Brescia aveva condannato Conti per entrambi i reati. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 15 marzo 2024, aveva confermato la condanna, ritenendo che il mancato versamento sistematico di imposte e contributi fosse una scelta consapevole che aveva aggravato il dissesto.


Il difensore di C. ha presentato ricorso per Cassazione, contestando:

  • La mancata riqualificazione della bancarotta fraudolenta impropria in bancarotta semplice

Secondo la difesa, C. non aveva agito con dolo, ma con l’intenzione di continuare l’attività imprenditoriale.

L’insolvenza era dipesa da fattori esterni e non da una volontaria condotta dolosa.

  • La mancata riqualificazione della bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice

La difesa ha sostenuto che l’assenza delle scritture contabili era dovuta a una distruzione accidentale.

Non vi erano prove che C. avesse occultato intenzionalmente la documentazione per ostacolare i creditori.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:

  • La bancarotta fraudolenta impropria si configura anche in assenza di distrazione, se la gestione ha reso prevedibile il dissesto

Non è necessario che l’amministratore abbia agito con l’intenzione di provocare il fallimento.

È sufficiente che la sua gestione abbia creato un disequilibrio economico irreversibile, che ha reso inevitabile il dissesto (Cass. Sez. 5, n. 16111/2024, Leoni).

Nel caso in esame, C. ha deliberatamente omesso i versamenti fiscali e contributivi dal 2012 al 2019, causando un’esposizione debitoria prevedibilmente insostenibile.

  • L’occultamento delle scritture contabili configura la bancarotta fraudolenta documentale

L’assenza delle scritture contabili non era giustificata da alcuna prova della presunta distruzione accidentale.

Le scritture mancavano per diversi periodi e non risultava alcun tentativo di ricostruzione della contabilità, nemmeno in modo informale.

La giurisprudenza ritiene che l’impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale dell’impresa sia sufficiente a integrare il reato di bancarotta documentale (Cass. Sez. 5, n. 24752/2018, De Mattia).

  • Il dolo nella bancarotta impropria deriva dalla consapevole gestione irresponsabile della società

Il dolo generico è sufficiente per la bancarotta fraudolenta impropria (Cass. Sez. 5, n. 45672/2015, Lubrina).

Il fatto che C. abbia scelto di pagare i fornitori e i dipendenti anziché versare imposte e contributi non esclude la sua responsabilità, perché questa scelta ha aggravato il dissesto e danneggiato gli enti previdenziali.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in materia di bancarotta impropria e documentale:

  1. L’amministratore di una società fallita risponde di bancarotta impropria se il dissesto è il risultato prevedibile di una gestione aziendale irresponsabile, anche in assenza di distrazioni patrimoniali.

  2. Il dolo nella bancarotta impropria si configura quando l’amministratore è consapevole che le proprie scelte gestionali rendono inevitabile il fallimento.

  3. L’occultamento delle scritture contabili integra la bancarotta fraudolenta documentale, salvo che l’imputato dimostri in modo credibile una causa accidentale della loro distruzione.

  4. Il sistematico mancato pagamento di imposte e contributi è una condotta dolosa se determina un’esposizione debitoria che rende prevedibile il dissesto della società.


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