
Con la sentenza n. 8379/2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato, in materia di misure cautelari nei reati di atti persecutori (stalking, art. 612-bis c.p.), il seguente principio di diritto: l’impossibilità tecnica di applicare il braccialetto elettronico non comporta automaticamente l’aggravamento della misura cautelare, ma impone una nuova valutazione del giudice sulla proporzionalità della restrizione.
La decisione ha annullato senza rinvio l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Milano, limitatamente alla parte in cui disponeva in modo automatico il divieto di dimora dell’indagato in caso di mancata applicazione del braccialetto elettronico.
Il caso: stalking e divieto di avvicinamento con prescrizioni rafforzate
L’imputato era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex moglie e alla figlia minore, con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri e il divieto di contatto con i familiari conviventi.
Inoltre, il Tribunale del Riesame di Milano, accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero, aveva stabilito che l’indagato dovesse essere monitorato con il braccialetto elettronico per garantire il rispetto della misura.
Nel caso in cui il braccialetto non fosse applicabile per motivi tecnici, la misura doveva essere automaticamente aggravata con il divieto di dimora nel Comune di Saronno.
La difesa ha presentato ricorso per Cassazione, contestando:
l’illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza per stalking
Secondo il ricorrente, non vi erano elementi sufficienti per configurare il reato di atti persecutori, e il Tribunale aveva valorizzato dichiarazioni contraddittorie della persona offesa.
La difesa ha inoltre sostenuto che non esisteva un nesso logico tra le richieste di aiuto economico avanzate dall’ex moglie ai servizi sociali e l’accusa di stalking.
L’automatismo dell’aggravamento della misura in caso di mancata applicazione del braccialetto elettronico
Il Tribunale aveva aggravato automaticamente la misura in caso di impossibilità tecnica di applicare il braccialetto, senza una valutazione caso per caso.
Secondo la difesa, tale automatismo violava il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari.
Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, ma ha accolto il secondo motivo, stabilendo che:
L’applicazione del divieto di dimora in caso di mancata attivazione del braccialetto elettronico non può avvenire in automatico
Il giudice deve valutare di volta in volta se la misura del divieto di avvicinamento sia comunque idonea a garantire la tutela della vittima, anche senza il braccialetto elettronico.
L’impossibilità tecnica di applicare il dispositivo non giustifica automaticamente un aggravamento della misura.
La Corte Costituzionale ha già chiarito che non vi può essere automatismo nelle misure cautelari
La Cassazione ha richiamato la sentenza n. 173/2024 della Corte Costituzionale, che ha escluso qualsiasi meccanismo automatico di aggravamento delle misure cautelari.
Il giudice deve sempre rivalutare la situazione concreta, bilanciando le esigenze di tutela della persona offesa con il principio di proporzionalità.
L’aggravamento della misura può essere disposto solo previa valutazione della sua effettiva necessità
Il Tribunale del Riesame aveva disposto che, se il braccialetto non fosse stato applicabile, il divieto di avvicinamento si trasformasse automaticamente in divieto di dimora.
La Cassazione ha annullato questa parte della decisione, imponendo al giudice una nuova valutazione basata su criteri di proporzionalità e adeguatezza.
La decisione in sintesi
La sentenza stabilisce i seguenti principi in materia di stalking e misure cautelari:
Le misure cautelari devono essere proporzionate e non possono essere automaticamente aggravate in caso di problemi tecnici con il braccialetto elettronico.
La tutela della persona offesa resta prioritaria, ma deve essere bilanciata con il diritto dell’indagato a una misura restrittiva adeguata alla sua situazione specifica.
I giudici devono effettuare una valutazione caso per caso, senza applicare schemi automatici di aggravamento delle restrizioni.
L’indisponibilità tecnica del braccialetto elettronico non giustifica automaticamente l’adozione di una misura più gravosa, come il divieto di dimora.