
Con la sentenza n. 9214/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che nel concorso anomalo (art. 116 c.p.), la responsabilità per il reato più grave commesso da un concorrente è configurabile se l’evoluzione criminosa era prevedibile sulla base del contesto e della personalità dell’esecutore materiale.
La decisione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di L., S., F., confermando la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che li aveva condannati per rapina aggravata, lesioni e danneggiamento ai danni di A.L., ex convivente della F.
Il caso: spedizione punitiva culminata in rapina e aggressione
La sentenza riguarda una vicenda accaduta nel 2023 a Bologna, in cui F. aveva organizzato una spedizione punitiva presso l’abitazione del suo ex convivente, A.L., con l’aiuto di L. e S., per recuperare il suo telefono cellulare.
Tuttavia, nel corso della lite:
L. era stato aggredito e riportava lesioni.
Venivano danneggiati alcuni oggetti della casa.
Gli imputati si impossessavano di un orologio, un portafoglio e alcuni documenti della vittima.
Il Tribunale di Bologna aveva condannato F. per rapina e lesioni, e aveva riconosciuto la responsabilità di L. e S. in concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 c.p., ritenendo che avessero accettato il rischio che la spedizione degenerasse in un reato più grave.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, respingendo le richieste della difesa di:
Escludere il concorso anomalo di L. e S.
Ritenere la condotta di Ferrari come furto e non rapina.
Riconoscere una maggiore riduzione della pena per L. e S. in base al loro ruolo secondario.
I difensori hanno proposto ricorso per Cassazione, contestando:
L’errata configurazione del concorso anomalo per L. e S.
La difesa ha sostenuto che i due imputati non potevano prevedere che la F. si sarebbe impossessata di beni diversi dal cellulare, per cui la loro condotta non rientrava nei presupposti dell’art. 116 c.p.
La sentenza d’appello non avrebbe dimostrato il nesso psicologico e causale tra la loro condotta e la rapina.
Il mancato riconoscimento della massima riduzione della pena per L. e S.
La difesa ha evidenziato che i ruoli dei due imputati erano marginali, mentre la F. era la promotrice e principale esecutrice del reato.
Nonostante ciò, la pena inflitta a L. e F. era la stessa, senza una motivazione adeguata.
La mancata riqualificazione della condotta della F. come furto e non rapina
Secondo la difesa, la violenza non era stata finalizzata a sottrarre i beni, ma si inseriva in un contesto di violenza reciproca tra la F. e L., che si protraeva da giorni.
Non vi era quindi la coartazione necessaria per configurare la rapina, e il reato doveva essere riqualificato in furto.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato tutti i ricorsi, stabilendo che:
Il concorso anomalo si applica se l’evoluzione dei fatti era concretamente prevedibile
La responsabilità per concorso anomalo ex art. 116 c.p. richiede la prevedibilità del reato diverso come conseguenza dello sviluppo della condotta iniziale.
Chi partecipa volontariamente a una spedizione punitiva accetta il rischio che la situazione possa degenerare in condotte più gravi.
Nel caso in esame, era prevedibile che la F., una volta entrata nell’abitazione, potesse impossessarsi anche di altri beni, rendendo plausibile la configurazione della rapina.
Le attenuanti non devono necessariamente essere applicate nella massima estensione
Il giudice ha discrezionalità nella determinazione della riduzione di pena per il concorso anomalo, che dipende dall’apporto dato dal concorrente al reato.
La Corte d’Appello ha motivato adeguatamente il mancato riconoscimento della massima riduzione della pena per L. e S., evidenziando che avevano un ruolo attivo nell’azione criminosa.
La mera partecipazione passiva o secondaria non esclude la responsabilità nel concorso anomalo.
La condotta della F. è correttamente qualificata come rapina e non furto
La violenza e la sottrazione dei beni sono stati strettamente connessi, escludendo la possibilità di riqualificazione in furto.
Non rileva il fatto che la vittima abbia reagito, poiché la violenza è comunque stata usata per assicurarsi il possesso dei beni sottratti.
Conclusioni
La sentenza ha affermato in materia di concorso anomalo e trattamento sanzionatorio:
Chi partecipa a una spedizione punitiva risponde delle conseguenze prevedibili della propria condotta, anche se non aveva originariamente programmato il reato più grave.
Il concorso anomalo si applica anche quando l’evoluzione del reato è il risultato del contesto e della personalità dell’esecutore materiale.
La mancata concessione della massima riduzione di pena nel concorso anomalo è legittima se i giudici di merito motivano adeguatamente la decisione.
La differenziazione della pena tra i concorrenti deve tenere conto dell’apporto effettivo al reato, ma non è automatica.
Le attenuanti generiche non devono essere necessariamente concesse nella massima estensione se vi sono elementi negativi a carico dell’imputato.