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Contestazioni generiche sull’etilometro non sono sufficienti per escludere la prova dello stato di ebbrezza (Cass. Pen. n. 10001/2025)

Con la sentenza n. 10001/2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di P.C., confermando la sua condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis, Codice della Strada).

La decisione ribadisce che l’omologazione dell’etilometro è presunta salvo che l’imputato dimostri, con prove concrete, la mancata taratura o l’assenza dei controlli periodici sull’apparecchio utilizzato.


Il caso: ricorso contro la validità dell’alcoltest

P.C. era stato fermato il 2 ottobre 2018 e sottoposto a test alcolemico con esito positivo, registrando un tasso pari a 1,8 g/l, oltre il limite di legge.

Il Tribunale di Treviso e la Corte d’Appello di Venezia avevano confermato la condanna, riducendo solo la pena.

La difesa ha contestato l’utilizzabilità dei risultati dell’etilometro, sostenendo che l’apparecchio usato (modello MK III 7110) non fosse regolarmente omologato ai sensi degli artt. 379 e 192, comma 5, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:

1. La validità dell’etilometro è presunta salvo prova contraria

L’imputato deve dimostrare l’assenza di omologazione o il mancato rispetto delle verifiche periodiche.

Non è sufficiente contestare genericamente la validità dello strumento: serve una prova concreta, come la mancata registrazione della taratura o la testimonianza del responsabile dei controlli.

Nel caso in esame, la difesa ha prodotto solo una sentenza di un altro procedimento, senza elementi specifici sul dispositivo utilizzato.

2. L’esito positivo dell’alcoltest è prova sufficiente dello stato di ebbrezza

Il principio consolidato in giurisprudenza afferma che l’alcoltest costituisce prova dell’ebbrezza, in quanto soggetto a controlli e verifiche periodiche (Cass. Sez. 4, n. 46841/2021, Patruno).

L’onere della prova è dell’imputato, che deve dimostrare eventuali anomalie con dati specifici.

La Cassazione ha ritenuto che la difesa non abbia fornito alcun elemento idoneo a mettere in dubbio la regolarità dell’etilometro.

Di conseguenza, ha confermato la condanna e disposto il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in tema di guida in stato di ebbrezza:

  • La validità dell’alcoltest è presunta salvo prova contraria dell’imputato.

  • Contestazioni generiche sull’etilometro non sono sufficienti per escludere la prova dello stato di ebbrezza.

  • Chi intende contestare il test deve fornire prove specifiche sulla mancata taratura o sull’assenza dei controlli periodici.

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