
Con la sentenza n. 9289/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che la conferma di una misura cautelare non detentiva è legittima anche se il Tribunale del Riesame omette di motivare su uno dei presupposti originariamente contestati, purché sussista un’altra esigenza cautelare idonea a giustificare il provvedimento.
La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Z., confermando l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona, che aveva mantenuto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il pericolo di reiterazione del reato.
Il caso: misura cautelare per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e riciclaggio
Z., indagata per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e di riciclaggio (artt. 416, 648-bis e 648-ter.1 c.p.), era stata sottoposta a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura applicata dal GIP del Tribunale di Macerata il 16 settembre 2024.
Il Tribunale del Riesame di Ancona, con ordinanza del 12 novembre 2024, aveva rigettato l’istanza di revoca della misura, ritenendo che:
Sussistesse un concreto pericolo di reiterazione dei reati, considerata la continuazione dell’attività illecita anche dopo l’arresto del genitore, presunto dominus dell’organizzazione criminale.
La misura cautelare fosse proporzionata, considerando il ruolo della ricorrente e la necessità di prevenire nuove condotte illecite.
La difesa ha presentato ricorso per Cassazione, contestando:
La mancata motivazione sul pericolo di fuga
La difesa ha sostenuto che il Tribunale del Riesame ha erroneamente fatto riferimento al pericolo di fuga, non riconosciuto dal GIP nel provvedimento originario, senza motivare sul punto.
L’inadeguatezza della misura cautelare rispetto alla posizione dell’indagata
Secondo la difesa, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria era una misura eccessivamente gravosa, non essendo stato dimostrato un pericolo concreto di reiterazione.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:
Il pericolo di reiterazione del reato è sufficiente per giustificare la misura cautelare
L’art. 274 c.p.p. non richiede che tutte le esigenze cautelari concorrano contemporaneamente: basta che ne sussista una per legittimare la misura (Cass. Sez. 3, n. 937/1993, Garofano).
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che il pericolo di reiterazione fosse adeguatamente motivato, indipendentemente dal riferimento errato al pericolo di fuga.
Il Tribunale del Riesame non è tenuto a motivare su un presupposto non rilevante ai fini della decisione
Se il pericolo di fuga non era stato considerato nel provvedimento originario, l’eventuale riferimento del Tribunale del Riesame è irrilevante ai fini della validità della misura cautelare.
La decisione si fonda esclusivamente sul pericolo di reiterazione del reato, valutato in relazione al contesto familiare e criminale della ricorrente.
La misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è proporzionata alla gravità del reato contestato
Il Tribunale ha valutato che la misura fosse adeguata rispetto al ruolo dell’indagata e alla necessità di prevenire nuove condotte illecite, motivando in modo logico e coerente.
Conclusioni
La sentenza ha affermato in tema di misure cautelari:
Il pericolo di reiterazione del reato è sufficiente per giustificare una misura cautelare, anche se altre esigenze cautelari non sussistono o non sono motivate.
Se un Tribunale del Riesame fa riferimento a un presupposto errato, ma la misura è giustificata da un altro motivo fondato, la decisione resta valida.
L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria può essere considerato adeguato e proporzionato, anche in assenza di precedenti penali, se vi è rischio di recidiva.