
Con la sentenza n. 7274/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che la celebrazione del giudizio d’appello in forma cartolare, dopo aver inizialmente disposto la partecipazione delle parti, determina la nullità assoluta della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio.
La decisione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che aveva confermato la condanna di M. per rapina e lesioni personali aggravate, disponendo la trasmissione degli atti per un nuovo giudizio.
Il caso: giudizio d’appello celebrato in forma cartolare senza avvisare le parti
L’imputato M., condannato dal Tribunale di Marsala l’11 settembre 2023 per rapina e lesioni personali aggravate con la pena di otto anni di reclusione e 2.000 euro di multa, aveva proposto appello.
La Corte d’Appello di Palermo aveva:
Fissato l’udienza per il 14 giugno 2024, notificando alle parti un decreto di citazione che esplicitamente prevedeva la loro partecipazione.
Modificato successivamente il rito, disponendo una trattazione in forma cartolare senza avvisare il difensore dell’imputato.
Respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ritenendo sufficiente il riconoscimento effettuato dalle persone offese.
Confermato la condanna di primo grado.
Il ricorso per Cassazione
La difesa ha impugnato la sentenza in Cassazione, sollevando tre motivi:
Nullità assoluta della sentenza per violazione del contraddittorio
La Corte d’Appello aveva indotto il difensore a credere che il giudizio si sarebbe svolto con la partecipazione delle parti, salvo poi celebrarlo in forma cartolare senza informarlo della modifica.
Ciò aveva impedito all’imputato di rendere dichiarazioni spontanee e al difensore di discutere oralmente.
Violazione del diritto di difesa per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
Il ricorrente contestava il mancato accoglimento della richiesta di perizia antropometrica, volta a dimostrare che il soggetto ripreso dalle telecamere aveva altezza e corporatura diverse dall’imputato.
Il giudizio si era basato esclusivamente sul riconoscimento delle persone offese, senza un’analisi più approfondita delle prove.
Mancanza di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello
La decisione si limitava a confermare la sentenza di primo grado, senza valutare le censure della difesa.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza, stabilendo che:
Se il giudice d’appello ha fissato l’udienza con la partecipazione delle parti, non può poi celebrarla in forma cartolare senza avvisarle
Il decreto di citazione dell’udienza indicava chiaramente che le parti potevano comparire e rendere dichiarazioni.
L’imputato e il difensore hanno legittimamente fatto affidamento su questa modalità e non hanno presentato una richiesta di trattazione orale, poiché il decreto già la prevedeva.
Il successivo passaggio al rito cartolare, senza un nuovo avviso, ha violato il diritto al contraddittorio.
La celebrazione del giudizio in forma cartolare senza avvisare la difesa costituisce una nullità assoluta e insanabile
Ai sensi dell’art. 179, comma 1, c.p.p., la violazione del diritto al contraddittorio determina l’invalidità dell’intero processo d’appello.
Il difensore dell’imputato non ha potuto discutere oralmente né presentare richieste istruttorie in udienza, compromettendo il diritto di difesa.
L’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale non può essere giustificata con una motivazione generica
Se l’imputato contesta l’identificazione sulla base di elementi concreti (come differenze fisiche con il soggetto ripreso dalle telecamere), il giudice d’appello deve motivare adeguatamente il rifiuto di una perizia antropometrica.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello si è limitata a ritenere sufficiente il riconoscimento delle persone offese, senza analizzare le altre prove disponibili.
Annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti per un nuovo giudizio d’appello
Poiché la sentenza è viziata da una nullità assoluta, non può essere sanata e deve essere rifatta.
Gli atti sono stati rinviati alla Corte d’Appello di Palermo, che dovrà celebrare un nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio.
Conclusioni
La sentenza ha affermato in tema di diritti dell’imputato nel giudizio di appello:
Se il giudice d’appello decide di trattare il processo in forma cartolare, deve avvisare chiaramente le parti e concedere loro la possibilità di opporsi.
Il difensore dell’imputato ha il diritto di essere presente all’udienza se il decreto di citazione prevede la partecipazione delle parti.
La celebrazione di un giudizio cartolare senza avvisare la difesa comporta la nullità assoluta della sentenza.
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale deve essere valutata con attenzione, soprattutto quando l’identificazione dell’imputato è contestata con elementi oggettivi.