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Nullità del decreto di citazione a giudizio: la Cassazione annulla per abnormità (Cass. Pen. n. 6800/2025)


Nullità atti

Con la sentenza n. 6800/2025, la Corte di Cassazione ha affermato, in materia di nullità del decreto di citazione a giudizio, il seguente principio di diritto: il giudice non può dichiarare la nullità per genericità dell’imputazione senza prima invitare il Pubblico Ministero a riformularla.

Il caso riguarda un procedimento per truffa (art. 640 c.p.) in cui il Tribunale di Bologna aveva annullato il decreto di citazione per mancanza di una chiara descrizione della condotta contestata agli imputati, restituendo gli atti al Pubblico Ministero. La Cassazione ha accolto il ricorso del PM, annullando l’ordinanza per abnormità e chiarendo che, in base all’art. 554-bis c.p.p., il giudice deve prima sollecitare il PM a correggere l’imputazione prima di disporre la regressione del procedimento.


Il caso concreto: annullamento del decreto di citazione senza invito al PM

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 13 novembre 2024, aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di M.A.G.M. e M.C., imputati per truffa, ritenendo che la contestazione fosse indeterminata e non descrivesse chiaramente la condotta addebitata.

Il Pubblico Ministero ha impugnato l’ordinanza, sostenendo che:

  • la condotta contestata era adeguatamente descritta e il Giudice per le indagini preliminari aveva già emesso un decreto penale di condanna, poi opposto dagli imputati.

  • l’ordinanza del Tribunale aveva determinato un’indebita regressione del procedimento, senza prima chiedere al PM di integrare l’imputazione.

L’art. 554-bis c.p.p. prevede che il giudice, in caso di genericità dell’imputazione, debba prima invitare il PM a riformularla e solo in caso di mancata correzione dichiararne la nullità.


La decisione della Cassazione: il provvedimento del Tribunale è abnorme

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del PM, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata e restituendo gli atti al Tribunale di Bologna.


1. L’art. 554-bis c.p.p. impone al giudice di chiedere la riformulazione dell’imputazione prima di annullare

La Cassazione ha ribadito che, in base alla riforma del 2022, nei procedimenti a citazione diretta il giudice deve prima invitare il PM a correggere l’imputazione e solo in caso di mancata riformulazione può dichiararne la nullità.

Nel corso dell’udienza predibattimentale, il giudice, se rileva la genericità dell’imputazione, invita il PM a riformularla e solo in caso di mancata correzione dichiara la nullità” (art. 554-bis c.p.p.).

Nel caso in esame, il Tribunale aveva direttamente annullato il decreto di citazione, senza attivare questa procedura, commettendo quindi una violazione di legge.


2. L’ordinanza del Tribunale ha causato un’indebita regressione del procedimento

La Cassazione ha anche evidenziato che l’ordinanza impugnata ha determinato un’anomala regressione del processo, in violazione del principio di ragionevole durata del processo.

“È abnorme il provvedimento che, senza giustificazione normativa, determina un’indebita regressione del procedimento, alterandone la sequenza logico-cronologica” (Cass., Sez. U, n. 5307/2008).

In questo caso, il Tribunale avrebbe potuto correggere l’imputazione senza necessità di azzerare il procedimento, ma non l’ha fatto, violando il principio di efficienza processuale.


3. L’annullamento senza rinvio e la ripresa del procedimento

La Cassazione ha quindi annullato l’ordinanza del Tribunale di Bologna senza rinvio, restituendo gli atti al giudice affinché il procedimento prosegua senza inutili ritardi.

Le implicazioni della sentenza: maggiore efficienza nella fase predibattimentale

Questa decisione ha importanti conseguenze per la gestione della fase predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta:

  • il giudice non può dichiarare la nullità del decreto di citazione senza prima chiedere al PM di correggere l’imputazione;

  • un provvedimento che determina la regressione del processo senza necessità è abnorme e deve essere annullato;

  • l’efficienza e la ragionevole durata del processo devono essere garantite anche nella fase predibattimentale.


Conclusioni

La Corte di Cassazione ha dunque annullato l’ordinanza del Tribunale di Bologna, permettendo la prosecuzione del processo senza regressione.




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