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Se il giudice dichiara la nullità del capo d’imputazione dopo aver sentito le parti, il provvedimento non può essere considerato abnorme (Cass. Pen. n. 7989/2025)


Aula tribunale

Con la sentenza n. 7989/2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto in materia di nullità del capo d’imputazione e limiti dell’abnormità processuale: il giudice non può dichiarare la nullità del capo d’imputazione per genericità senza prima sollecitare il Pubblico Ministero a precisarlo, pena il rischio di un’invalidità processuale per indebita regressione del procedimento.

La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di MM S.p.A., parte civile nel procedimento contro F., confermando la decisione del Giudice di Pace di Milano di annullare il decreto di citazione a giudizio per il reato di diffamazione aggravata (art. 595 c.p.).


Il caso: dichiarata la nullità del capo d’imputazione per genericità e restituzione degli atti al PM

La vicenda giudiziaria trae origine dalla denuncia presentata da MM S.p.A. nei confronti di F., accusata di diffamazione aggravata.

Il Giudice di Pace di Milano, con ordinanza del 2 ottobre 2024, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, ritenendo il capo d’imputazione generico e indeterminato.

Di conseguenza, il giudice ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, per una nuova formulazione dell’accusa.

MM S.p.A., costituita parte civile, ha impugnato l’ordinanza in Cassazione, sostenendo che il provvedimento fosse abnorme, in quanto il giudice avrebbe dovuto sollecitare il PM a integrare l’imputazione, anziché dichiararne direttamente la nullità.

Il Pubblico Ministero e la parte civile hanno espresso dissenso rispetto alla decisione, mentre la difesa dell’imputata ha sostenuto la nullità del capo d’imputazione.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che:

  • Il giudice può dichiarare la nullità del capo d’imputazione se questo è generico o indeterminato

Secondo l’orientamento consolidato, il capo d’imputazione deve essere formulato in modo chiaro e preciso, affinché l’imputato possa esercitare il proprio diritto di difesa.

Se il capo d’imputazione è eccessivamente vago o ambiguo, il giudice può dichiararne la nullità ai sensi dell’art. 552, comma 2, c.p.p.

  • L’abnormità processuale esiste solo se il provvedimento crea una situazione di stallo insanabile

L’abnormità non si verifica ogni volta che un giudice adotta una decisione errata, ma solo quando il provvedimento esce dai confini dell’ordinamento processuale e impedisce la prosecuzione del procedimento.

Nel caso in esame, la decisione del Giudice di Pace, anche se contestata, non ha prodotto un’alterazione grave del procedimento, ma ha seguito un iter legittimo.

  • L’ordinanza non è abnorme perché il giudice ha preventivamente sentito le parti

Dagli atti processuali risulta che il Giudice di Pace ha invitato le parti a esprimersi sulla questione della genericità dell’imputazione.

Non vi è stata un’improvvisa regressione del procedimento, ma un atto motivato che ha rispettato il contraddittorio.

  • L’abnormità strutturale e funzionale non sussiste in questo caso

L’abnormità strutturale si verifica quando un atto processuale è del tutto estraneo all’ordinamento, mentre l’abnormità funzionale si verifica quando il provvedimento crea una stasi insanabile.

La dichiarazione di nullità del capo d’imputazione e la restituzione degli atti al PM rientrano nei poteri del giudice, quindi non si può parlare di abnormità.

  • Condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali

Data l’inammissibilità del ricorso, MM S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in materia di nullità del capo d’imputazione e abnormità degli atti processuali:

  1. Il capo d’imputazione deve essere chiaro e preciso, altrimenti il giudice può dichiararne la nullità ai sensi dell’art. 552 c.p.p.

  2. L’abnormità non si verifica in ogni caso di regressione del procedimento, ma solo se il provvedimento è del tutto estraneo all’ordinamento o causa una paralisi processuale insanabile.

  3. Se il giudice dichiara la nullità del capo d’imputazione dopo aver sentito le parti, il provvedimento non può essere considerato abnorme.

  4. Le parti civili che impugnano provvedimenti ritenuti abnormi devono dimostrare un’effettiva violazione del principio della ragionevole durata del processo e non solo un’irregolarità formale.


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