top of page

Nessuna responsabilità per gli organizzatori di gara se il pilota omette di allacciare le cinture di sicurezza

macchina da corsa

Colpa organizzativa e il nesso causale nell’omicidio stradale durante competizioni sportive

Con la sentenza n. 6811/2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto in materia di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) durante gare automobilistiche: l’omessa verifica delle misure di sicurezza da parte degli organizzatori non è penalmente rilevante se il pilota conosceva i rischi e ha volontariamente omesso di adottare le precauzioni necessarie.

La decisione ha confermato l’assoluzione di M. e A., rispettivamente Direttore di gara e Delegato all’allestimento del percorso della competizione T., accusati di omicidio colposo per la morte del pilota M.A., avvenuta durante la corsa del 21 aprile 2017.


Il caso: incidente mortale durante la gara

Durante la prova speciale "P" della competizione, la BMW Mini Cooper n. 29 condotta da M.A. perdeva il controllo a circa 130 km/h su fondo stradale bagnato, finendo contro un albero e successivamente contro uno sperone roccioso.

Dall’accertamento peritale emerse che il pilota non aveva correttamente agganciato le cinture di sicurezza spallari, violando sia l’art. 21.1.2 delle Norme Rally 2017 sia l’art. 172 del Codice della Strada.

L’accusa contestava agli imputati di non aver predisposto un controllo adeguato sulla corretta adozione dei dispositivi di sicurezza da parte degli equipaggi e di non aver segnalato la presenza di irregolarità nel manto stradale, elementi che – secondo la parte civile – avrebbero contribuito in modo causale all’evento mortale.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 25 giugno 2024, confermava l’assoluzione degli imputati, escludendo qualsiasi nesso causale tra le omissioni contestate e la morte del pilota.

La parte civile, Rosa Villari, ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che:

  • Errata esclusione del nesso causale

L’omissione degli imputati aveva comunque aumentato il rischio di verificazione dell’evento, violando i principi della colpa organizzativa.

  • Violazione dell’obbligo di segnalazione delle condizioni del percorso

L’organizzazione avrebbe dovuto avvisare i piloti delle irregolarità del fondo stradale, segnalando con precisione i punti critici.

  • Omesso riconoscimento del risarcimento del danno alla parte civile

L’assoluzione degli imputati non avrebbe dovuto impedire il riconoscimento del danno alla famiglia della vittima.


La decisione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che:

  • L’omessa verifica delle cinture non ha avuto incidenza causale sull’evento

Il regolamento prevedeva un controllo visivo sommario da parte degli addetti alla sicurezza.

Anche se effettuato, il controllo non avrebbe potuto rilevare il difetto di "tensionamento" delle cinture, che è stata una scelta del pilota.

  • La segnalazione delle condizioni del percorso non era determinante ai fini dell’incidente

La perizia ha dimostrato che il pilota conosceva già le condizioni del manto stradale, avendole annotate durante la ricognizione pre-gara.

L’audio di bordo ha confermato che il copilota aveva avvertito A. prima della curva fatale.

  • L’assenza del nesso causale esclude ogni forma di responsabilità penale e civile

Non può essere riconosciuto il risarcimento alla parte civile in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste.

L’azione risarcitoria potrebbe essere esercitata solo in sede civile, ma non in ambito penale.

In conclusione, la sentenza afferma, in tema di sicurezza nelle competizioni sportive e responsabilità degli organizzatori:

  1. Gli organizzatori di eventi automobilistici non sono responsabili penalmente se il pilota omette di adottare precauzioni personali.

  2. Il controllo della sicurezza in gara ha limiti oggettivi: se la violazione non è rilevabile con un controllo visivo sommario, non può fondare una responsabilità penale.

  3. Il nesso causale tra omissione e evento deve essere rigorosamente provato: non basta che la condotta illecita "aumenti il rischio", serve una prova concreta del legame tra la condotta e il decesso.

  4. La segnalazione delle condizioni della strada non è un obbligo assoluto se i piloti hanno già conoscenza del percorso.

  5. L’assoluzione penale impedisce il risarcimento del danno in sede penale, ma la parte civile può rivolgersi al giudice civile per una diversa valutazione della responsabilità.

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg
bottom of page