
Con la sentenza n. 9277/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che se un imputato detenuto agli arresti domiciliari non viene avvisato della facoltà di essere tradotto in aula o autorizzato a comparire libero, la sentenza emessa in sua assenza è affetta da nullità assoluta e insanabile.
La decisione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Catania nei confronti di B., rinviando il processo per un nuovo giudizio, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso di G., condannandolo alle spese processuali.
Il caso: processo celebrato in assenza di un imputato in detenzione domiciliare
B. e G. erano stati condannati dalla Corte d’Appello di Catania il 25 giugno 2024 per reati connessi a riciclaggio e furto aggravato.
B., sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, non era stato tradotto in aula né avvisato della possibilità di comparire libero.
La sentenza di secondo grado aveva confermato la condanna, nonostante la sua assenza forzata dall’udienza.
I difensori dei due imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, contestando:
Per l'imputato B:
Nullità del processo per mancata traduzione in aula dell’imputato detenuto.
Vizio di motivazione sulla responsabilità penale e sulle circostanze attenuanti generiche.
Per l'imputato G.:
Errata valutazione delle prove in merito al concorso nel riciclaggio di un’autovettura.
Mancato riconoscimento dell’attenuante per lieve entità del reato.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di Bellissima e rigettato quello di Giuliano, stabilendo che:
La detenzione domiciliare costituisce un legittimo impedimento alla partecipazione al processo
Un imputato sottoposto agli arresti domiciliari non può essere giudicato in assenza se non è stato preventivamente avvisato della possibilità di essere tradotto in aula o di comparire libero previa autorizzazione.
L’assenza dell’imputato in queste condizioni rende nullo il processo per violazione del diritto di difesa (Cass. Sez. U, n. 37483/2006, Arena).
L’onere di garantire la partecipazione dell’imputato spetta al giudice, non all’imputato
Il giudice che ha conoscenza dello stato di detenzione dell’imputato deve d’ufficio rinviare il processo e predisporre la traduzione, salvo esplicita rinuncia dell’imputato a comparire (Cass. Sez. U, n. 7635/2021, Costantino).
Non è richiesto che l’imputato faccia richiesta di partecipazione: la sua assenza non può essere interpretata automaticamente come rinuncia.
La sentenza emessa in violazione di questi principi è affetta da nullità assoluta e insanabile
Il processo deve essere celebrato nuovamente, garantendo all’imputato la possibilità di presenziare all’udienza.
La sentenza della Corte d’Appello di Catania è stata annullata e rinviata per un nuovo giudizio.
Per G., il ricorso è inammissibile e viene condannato alle spese processuali
Le motivazioni sulla sua responsabilità nel riciclaggio dell’auto erano adeguatamente argomentate nei due gradi di merito.
La richiesta di attenuante per lieve entità del reato è stata considerata infondata, dato che il furto del veicolo è avvenuto in un luogo esposto alla pubblica fede, aggravando il reato presupposto.
Conclusioni
La sentenza ha affermato in tema di celebrazione del processo in assenza:
Un imputato detenuto deve sempre essere informato della possibilità di presenziare all’udienza, e il giudice deve garantire questa possibilità d’ufficio.
Se il giudice ha conoscenza dello stato di detenzione, non può procedere in assenza dell’imputato senza aver prima predisposto le condizioni per la sua partecipazione.
Un processo celebrato senza garantire la partecipazione dell’imputato è nullo e deve essere rifatto.