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La tentata lesione deve essere assorbita nella rapina se deriva dalla violenza funzionale alla sottrazione del bene (Cass. Pen. n. 9213/2025)

Rapina

Con la sentenza n. 9213/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di rapina, la violenza che non provoca lesioni personali è interamente assorbita nel delitto di rapina, mentre in caso contrario si applica il concorso tra i reati di rapina e lesioni personali.

La decisione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la condanna di R. per rapina aggravata e lesioni, ordinando un nuovo esame per la valutazione dell’assorbimento del reato di tentate lesioni nella rapina.


Il caso: contestata la configurazione autonoma delle tentate lesioni e il mancato riconoscimento delle attenuanti

R. era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Roma il 24 aprile 2024 per i reati di:

  • Rapina aggravata (art. 628 c.p.)

  • Lesioni consumate (art. 582 c.p.)

  • Tentate lesioni (art. 582 c.p. in combinato con l’art. 56 c.p.)

La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza, respingendo le richieste della difesa di:

  • Derubricare la rapina in furto in abitazione.

  • Ritenere il reato di tentate lesioni assorbito in quello di rapina.

  • Applicare l’attenuante di cui all’art. 625-bis c.p..

  • Escludere la recidiva.


Il difensore di Radosavljevic ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che:

  1. L’azione criminosa era iniziata come un semplice furto e la rapina era stata determinata solo dal tentativo della vittima di fermare l’imputato.

  2. Il reato di tentate lesioni doveva essere assorbito in quello di rapina, poiché la violenza esercitata era strumentale alla sottrazione del bene.

  3. L’attenuante dell’art. 625-bis c.p. doveva essere applicata per analogia, data la contestazione dell’aggravante del luogo del reato ex art. 624-bis c.p.

  4. Il diniego della recidiva era stato motivato in modo apparente.

  5. Il giudice di merito non aveva adeguatamente considerato la gravità della pena in relazione al bilanciamento delle attenuanti generiche.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che:

  • La tentata lesione deve essere assorbita nella rapina se deriva dalla violenza esercitata per garantire il possesso del bene sottratto

La giurisprudenza consolidata stabilisce che la violenza che integra la rapina è interamente assorbita in essa se non provoca lesioni personali (Cass. Sez. 2, n. 37048/2022, Sunday).

Se invece la violenza provoca lesioni, trova applicazione il concorso tra i due reati (Cass. Sez. 2, n. 21458/2019, Jakimi).

Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha erroneamente considerato come autonomo il reato di tentate lesioni, senza verificare se la violenza esercitata dall’imputato fosse già assorbita nella rapina.

  • Il rigetto della richiesta di applicazione dell’attenuante dell’art. 625-bis c.p. è legittimo

L’attenuante in questione si applica solo ai reati previsti dagli artt. 624, 624-bis e 625 c.p..

L’art. 628 c.p. (rapina) non è incluso in tale elenco, quindi non è possibile applicare l’attenuante per analogia.

  • Il diniego della recidiva è stato motivato in modo congruo

La giurisprudenza richiede una motivazione specifica sulla recidiva, sia in caso di applicazione che di esclusione.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha evidenziato che la condotta dell’imputato era la prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, giustificando l’applicazione della recidiva.

  • Il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è insindacabile in Cassazione, salvo manifesta illogicità

Le decisioni sulla comparazione tra aggravanti e attenuanti sono censurabili solo se frutto di arbitrio o ragionamento illogico (Cass. Sez. 4, n. 25532/2007, Montanino).

Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente la scelta di non ridurre la pena in misura maggiore.

  • Annullamento con rinvio per una nuova valutazione del concorso tra i reati

La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata per rivalutare il mancato assorbimento del reato di tentate lesioni nella rapina.

Il nuovo esame dovrà verificare se la violenza contestata sia effettivamente autonoma o se sia già inclusa nel reato di rapina.

L’affermazione di responsabilità per la rapina e le lesioni consumate resta irrevocabile.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in tema di concorso tra reati e criteri di applicazione della recidiva:

  1. Il reato di tentate lesioni deve essere assorbito nella rapina se la violenza esercitata è strumentale alla sottrazione del bene.

  2. L’attenuante dell’art. 625-bis c.p. non può essere applicata alla rapina, poiché la norma fa riferimento solo ai reati di furto e appropriazione indebita.

  3. Il giudice deve motivare adeguatamente l’applicazione della recidiva, ma una motivazione succinta è sufficiente se evidenzia la continuità del percorso criminale dell’imputato.

  4. Le valutazioni sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti sono insindacabili in Cassazione, salvo manifesta illogicità.

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