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Il processo celebrato in assenza è nullo se non vi è stato un effettivo rapporto con il difensore di ufficio (Cass. Pen. n. 9215/2025)

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Con la sentenza n. 9215/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che se l’imputato non ha avuto un effettivo rapporto con il difensore d’ufficio e non ha avuto conoscenza reale del processo, la condanna deve essere revocata e il giudizio riaperto.

La decisione ha annullato senza rinvio l’ordinanza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata da M., revocando la sua condanna e disponendone l’immediata scarcerazione.


Il caso: condannato in assenza senza effettiva conoscenza del processo

M., cittadino tunisino, era stato condannato dal Tribunale di Firenze il 17 maggio 2023 per i reati di:

  • Rapina aggravata (art. 628 c.p.)

  • Lesioni personali (art. 582 c.p.)

  • Furto tentato (art. 56 e 624 c.p.)

  • Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il processo era stato celebrato in assenza dell’imputato, che non si era presentato alle udienze e non aveva impugnato la sentenza nei termini.


Successivamente, M. ha presentato istanza di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), sostenendo che:

  • Nel verbale di identificazione e di elezione di domicilio erano stati indicati reati diversi da quelli contestati in giudizio, creando un’errata consapevolezza del procedimento.

  • Il verbale dell’udienza preliminare riportava erroneamente che aveva nominato un difensore di fiducia, mentre era stato assistito da un difensore d’ufficio con cui non aveva mai avuto alcun contatto.

  • Non aveva potuto ritirare l’avviso di deposito dell’udienza perché si trovava in carcere al momento della notifica.

  • Non vi erano elementi per ritenere che avesse avuto effettiva conoscenza del processo o che si fosse volontariamente sottratto alla giustizia.


La Corte d’Appello di Firenze, il 12 novembre 2024, ha respinto l’istanza, ritenendo che la semplice elezione di domicilio fosse sufficiente a dimostrare la conoscenza del processo.

Il difensore di M. ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello non aveva verificato se vi fosse stata un’effettiva instaurazione di un rapporto tra l’imputato e il suo difensore d’ufficio, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e revocato la condanna, stabilendo che:

  • L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non è sufficiente a dimostrare la conoscenza del processo

La mera nomina di un difensore d’ufficio non prova che l’imputato fosse consapevole del procedimento (Cass. Sez. U, n. 23948/2019, Darwish).

Il giudice deve verificare se vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l’imputato e il difensore, tale da garantire il diritto alla difesa.

Nel caso in esame, il difensore d’ufficio originario si era cancellato dall’albo e la nuova nomina non era mai stata comunicata a M., impedendogli di conoscere l’iter del processo.

  • Se l’imputato era detenuto, la mancata ricezione della notifica dell’udienza non può essergli imputata

M. non ha ritirato l’avviso di udienza perché era detenuto, circostanza provata dalla documentazione in atti.

Il principio di effettiva conoscenza del procedimento impone che, in casi simili, la notifica venga effettuata con mezzi che garantiscano la reale informazione dell’imputato.

  • L’assenza dell’imputato al processo non può considerarsi volontaria se non vi sono prove concrete che egli abbia inteso sottrarsi alla giustizia

La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che l’imputato fosse a conoscenza del processo senza verificare la reale instaurazione del rapporto con il difensore.

La Cassazione ha ribadito che la consapevolezza del processo non può basarsi su presunzioni formali, ma deve essere provata attraverso elementi concreti.

  • Annullamento della sentenza e revoca della condanna

La Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza della Corte d’Appello di Firenze e revocato la sentenza di condanna di M.

È stato disposto l’immediato rilascio dell’imputato, salvo che non fosse detenuto per altra causa.

Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Firenze per un nuovo processo, garantendo il diritto di difesa dell’imputato.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in tema di rescissione del giudicato e diritto alla difesa:

  1. L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non è sufficiente a dimostrare la conoscenza del processo se non vi è stato un effettivo rapporto tra difensore e imputato.

  2. Se l’imputato è detenuto e non può ritirare la notifica dell’udienza, ciò non può essere considerato come una sua volontaria sottrazione al processo.

  3. Il principio di effettiva conoscenza del processo impone che il giudice verifichi in concreto se l’imputato abbia realmente avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa.

  4. La rescissione del giudicato è un rimedio essenziale per garantire il diritto a un processo equo e impedire che condanne ingiuste diventino definitive per vizi di notifica o difesa.

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