
Con la sentenza n. 9386/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che la revisione non può essere utilizzata per contestare una condanna pronunciata in assenza dell’imputato visto che l’ordinamento italiano prevede già il rimedio della rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), e che il ricorso straordinario per errore di fatto può essere accolto solo se il vizio percettivo ha influito sulla decisione della Corte.
La decisione ha annullato l’ordinanza n. 33593/2024 della Corte di Cassazione, revocando la precedente dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario di F., ma ha dichiarato comunque inammissibile il suo ricorso per revisione della condanna.
Il caso: ricorso per revisione di una condanna emessa in assenza dell’imputato
F., cittadino rumeno, era stato condannato con sentenza del Tribunale di Milano del 24/11/2014, divenuta irrevocabile il 10/01/2015, senza essere stato presente al processo.
Nel 2022, dopo aver avuto conoscenza della condanna, aveva presentato alla Corte d’Appello di Brescia una richiesta di revisione, sostenendo che:
Non era stato informato del processo, in violazione dell’art. 6 della CEDU sul diritto a un processo equo.
La Corte EDU, nella sentenza "Sejdovic c. Italia" del 2006, aveva già stabilito che la celebrazione di un processo in assenza senza una reale conoscenza dell’imputato costituisce una violazione strutturale del diritto alla difesa.
La Corte d’Appello di Brescia, con ordinanza del 27 marzo 2024, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, affermando che:
Il rimedio corretto non era la revisione, ma la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), che deve essere chiesta entro 30 giorni dalla conoscenza della condanna.
L’eventuale nullità della dichiarazione di assenza non rientra nei motivi per cui è ammessa la revisione della sentenza.
La criticità strutturale denunciata dalla Corte EDU nel 2006 è stata sanata con la riforma del 2014, che ha introdotto l’istituto dell’assenza nel codice di procedura penale italiano.
F. ha quindi presentato ricorso per Cassazione contro l’ordinanza della Corte d’Appello, chiedendo di riesaminare il caso alla luce delle violazioni della CEDU.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che:
Il ricorso straordinario per errore di fatto può essere accolto solo se l’errore percettivo ha influito sulla decisione
La Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso di F. per tardività, ritenendo che fosse stato depositato il 13/04/2024 invece del 12/04/2024.
Poiché la documentazione provava che il deposito era avvenuto nei termini, la Cassazione ha revocato la precedente ordinanza di inammissibilità.
Tuttavia, il nuovo esame non ha cambiato il risultato finale, perché il ricorso per revisione era comunque infondato.
La revisione della sentenza non è ammessa se l’ordinamento prevede un altro rimedio specifico
L’art. 630 c.p.p. elenca tassativamente i motivi di revisione, e l’errata dichiarazione di assenza non rientra tra questi.
Se l’imputato viene condannato in sua assenza, può chiedere la rescissione del giudicato entro 30 giorni dalla conoscenza della sentenza.
Fanel aveva avuto conoscenza della condanna il 26/11/2015, ma non aveva chiesto la rescissione del giudicato entro il termine previsto.
La Corte EDU non può imporre la revisione automatica delle sentenze nazionali
La sentenza Sejdovic c. Italia del 2006 ha stabilito che il processo celebrato in assenza dell’imputato viola la CEDU se questi non è stato informato.
Tuttavia, l’Italia ha modificato la normativa nel 2014, introducendo nuove garanzie per gli imputati assenti.
Pertanto, l’eventuale violazione della CEDU deve essere fatta valere con il rimedio previsto dall’ordinamento interno (rescissione del giudicato), non con la revisione.
La richiesta di revisione era quindi inammissibile
L’imputato aveva perso la possibilità di chiedere la rescissione del giudicato per decorso del termine.
Non si può usare un diverso istituto processuale per rimediare a una decadenza già maturata.
Conclusioni
La sentenza ha affermato in tema di revisione della sentenza e di ricorso straordinario per errore di fatto:
La revisione della sentenza non è un rimedio generico per correggere errori processuali, ma può essere chiesta solo nei casi previsti dall’art. 630 c.p.p..
L’imputato condannato in assenza deve chiedere la rescissione del giudicato entro 30 giorni dalla conoscenza della condanna, altrimenti perde il diritto di contestare l’assenza.
La Cassazione può revocare una sua decisione per errore percettivo, ma questo non implica automaticamente l’accoglimento del ricorso, se la questione di merito resta infondata.
Le decisioni della Corte EDU non determinano automaticamente la revisione di una sentenza nazionale, se l’ordinamento interno prevede già un rimedio efficace per la tutela del diritto violato.