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Il decorso del tempo non è sufficiente per la revoca della misura cautelare senza elementi nuovi

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Con la sentenza n. 6597/2025, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto in materia di misure cautelari personali (artt. 274 e 275 c.p.p.) nei reati di stupefacenti: il solo decorso del tempo non è sufficiente a giustificare la revoca o la sostituzione della misura, a meno che non siano sopravvenuti elementi concreti che incidano sulle esigenze cautelari.

La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di G., indagato per detenzione di cocaina a fini di spaccio, il quale chiedeva la revoca dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sostenendo che il tempo trascorso dall’applicazione della misura avesse fatto venire meno il pericolo di reiterazione del reato.


Il caso: obbligo di firma per reati di droga e richiesta di revoca

L’indagato era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione a reati di detenzione e spaccio di cocaina, contestati nell’ambito di un’indagine della Procura di Bologna.

Il Tribunale del Riesame di Bologna, con ordinanza dell’8 ottobre 2024, aveva respinto la richiesta di revoca della misura, ritenendo che:

  • Il quadro indiziario e cautelare era stato già confermato in precedenti fasi del procedimento.

  • L. era in contatto con ambienti del narcotraffico di sicuro spessore e aveva effettuato acquisti significativi di droga, indicatori di un’attività strutturata di spaccio.

  • Il tempo trascorso non era sufficiente a ritenere attenuato il pericolo di reiterazione del reato, in assenza di elementi nuovi a supporto.

La difesa ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che:

  • Il tribunale aveva omesso di valutare l’effettiva attualità del pericolo di reiterazione del reato

Il decorso del tempo avrebbe dovuto essere considerato un fattore idoneo a giustificare la revoca della misura.

  • L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria era incompatibile con l’attività lavorativa dell’indagato

L. svolgeva il lavoro di grafico pubblicitario, che richiedeva frequenti viaggi, rendendo la misura eccessivamente afflittiva.

  • La misura cautelare non era più proporzionata alle esigenze del caso

L’indagato aveva sempre rispettato le prescrizioni e non vi erano elementi concreti per ritenere che avrebbe ripreso l’attività di spaccio.


La decisione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che:

  • Il decorso del tempo non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca di una misura cautelare

La sola trascorsa applicazione della misura non è un fattore autonomo idoneo a far ritenere cessato il pericolo di reiterazione del reato.

Affinché il tempo abbia rilevanza, deve essere accompagnato da elementi concreti che incidano sulle esigenze cautelari, come mutamenti nella vita dell’indagato o fatti nuovi.

  • Il rispetto delle prescrizioni cautelari non è un elemento sufficiente per revocare la misura

La semplice osservanza dell’obbligo di firma non è un indice di cessato pericolo di recidiva, ma rappresenta una condizione obbligata per evitare l’aggravamento della misura.

  • L’incompatibilità con l’attività lavorativa deve essere provata con elementi concreti

La difesa non ha fornito prove dettagliate sulla reale incompatibilità dell’obbligo di firma con il lavoro dell’indagato.

L’assenza di elementi specifici rende inammissibile il motivo di ricorso.

  • Il ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre genericamente le stesse argomentazioni già rigettate nei gradi di merito

I motivi di impugnazione devono confrontarsi con la motivazione del tribunale, mentre nel caso di specie la difesa non ha fornito nuovi elementi rispetto a quanto già valutato nei gradi precedenti.

In conclusione, la sentenza afferma in materia di misure cautelari personali:

  1. Il solo decorso del tempo non è sufficiente per la revoca della misura cautelare, a meno che non vi siano elementi nuovi concreti che incidano sulle esigenze cautelari.

  2. Il rispetto delle prescrizioni cautelari non è un indice di cessato pericolo di recidiva, ma solo il corretto adempimento di un obbligo imposto dal giudice.

  3. L’incompatibilità tra la misura e l’attività lavorativa deve essere provata con elementi concreti, non con mere affermazioni generiche.

  4. I motivi di ricorso per Cassazione devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del tribunale, altrimenti sono inammissibili.

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