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Il riconoscimento vocale della polizia è valido anche senza perizia fonica (Cass. Pen. n. 10310/2025)

Con la sentenza n. 10310/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che il riconoscimento vocale effettuato da un ufficiale di polizia giudiziaria può essere considerato attendibile anche senza perizia fonica, se il teste ha avuto precedenti contatti con l’imputato e lo identifica con sicurezza. Inoltre, chi contesta l’inutilizzabilità di un’intercettazione deve dimostrare che la sua eliminazione scardinerebbe la motivazione della sentenza di condanna.

La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di D.R., confermando la condanna per estorsione inflitta dalla Corte d’Appello di Catanzaro.


Il caso: intercettazioni e riconoscimento vocale dell'imputato

D.R. era stato condannato dal Tribunale di Cosenza l’8 luglio 2022 per il reato di estorsione (art. 629 c.p.), mentre il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) era stato dichiarato prescritto.

La Corte d’Appello di Catanzaro, il 25 giugno 2024, ha confermato la condanna per estorsione, basandosi principalmente su intercettazioni telefoniche nelle quali un ufficiale di polizia giudiziaria aveva riconosciuto la voce dell’imputato.

Il difensore ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la validità del riconoscimento vocale e sostenendo l’inutilizzabilità dell’intercettazione per vizi formali.

La difesa ha sollevato tre questioni:

  • Nullità della trascrizione delle intercettazioni per mancata sottoscrizione del verbale da parte di un operante

Il verbale del 15 luglio 2015 relativo all’intercettazione del 26 maggio 2015 non risultava firmato dal Brig. M., che aveva successivamente riconosciuto la voce dell’imputato.

  • Inutilizzabilità dell’intercettazione per violazione delle regole sul riconoscimento vocale

Il riconoscimento vocale dell’imputato non era stato effettuato con le garanzie previste dall’art. 216 c.p.p., ma solo sulla base della memoria uditiva di un brigadiere che non parlava con l’imputato da oltre quattro anni.

Violazione del principio della prova di resistenza

La difesa sosteneva che se si fosse esclusa l’intercettazione contestata, la motivazione della sentenza non avrebbe retto, rendendo necessaria l’assoluzione.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che:

  1. Le trascrizioni delle intercettazioni sono valide anche se un operante non le ha sottoscritte

Il verbale era stato firmato dagli ufficiali di polizia giudiziaria incaricati delle operazioni di ascolto e trascrizione, quindi era formalmente valido.

Il Brig. M. non aveva partecipato alla trascrizione, ma solo all’identificazione vocale successiva, un’attività che rientra nelle normali operazioni investigative e non incide sulla validità del verbale.

  1. Il riconoscimento vocale è valido anche senza perizia fonica se il testimone è attendibile

Le dichiarazioni di un ufficiale di polizia giudiziaria che afferma di riconoscere la voce di un imputato sono utilizzabili come prova, purché sia ritenuta attendibile la deposizione (Cass. Sez. 2, n. 12858/2017, De Cicco; Cass. Sez. 5, n. 20610/2021, Sadikaj).

Non è necessaria una perizia fonica se il testimone ha avuto in passato contatti diretti con l’imputato e lo riconosce con sicurezza.

Nel caso in esame, il Brig. M. aveva avuto più occasioni di interloquire con D.R. e ha affermato di riconoscerne perfettamente la voce.

  1. Il riconoscimento informale della voce è parte integrante della testimonianza

Il riconoscimento vocale effettuato in dibattimento è assimilabile a un normale riconoscimento visivo e segue le regole della testimonianza (Cass. Sez. 5, n. 37497/2014, Romano; Cass. Sez. 2, n. 23970/2022, Mannolo).

L’affidabilità della testimonianza non è censurabile in Cassazione se la motivazione della sentenza è logica e non contraddittoria.

  1. L’inutilizzabilità di un’intercettazione non comporta automaticamente l’assoluzione se la prova di resistenza regge

Quando si contesta l’inutilizzabilità di una prova, il ricorrente deve dimostrare che la sua eliminazione scardinerebbe la motivazione della sentenza (Cass. Sez. 5, n. 31823/2020, Lucamarini).

Nel caso in esame, anche escludendo l’intercettazione contestata, la condanna si fondava su altre prove, tra cui le dichiarazioni della vittima dell’estorsione.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in materia di intercettazioni e riconoscimento vocale:

  • Il riconoscimento vocale da parte della polizia giudiziaria è valido anche senza perizia fonica, se il testimone ha avuto rapporti diretti con l’imputato e lo riconosce con sicurezza.

  • Un verbale di trascrizione delle intercettazioni non perde validità se un operante non lo firma, purché sia sottoscritto da altri ufficiali incaricati.

  • L’inutilizzabilità di una prova non comporta automaticamente l’annullamento della condanna: il ricorrente deve dimostrare che la sua esclusione renderebbe insostenibile la motivazione della sentenza.

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