
Con la sentenza n. 6808/2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto in materia di furto di energia elettrica (art. 624 e 625 c.p.) e attività di accertamento della polizia giudiziaria: i rilievi effettuati sullo stato dei luoghi dai carabinieri e dai tecnici dell'Enel non costituiscono accertamenti tecnici irripetibili e, pertanto, non richiedono l’avviso alla difesa dell’indagato.
La decisione ha rigettato il ricorso di D., condannato per furto aggravato di energia elettrica, confermando che le verifiche della polizia giudiziaria e dei tecnici dell’ente erogatore sono prove valide anche senza la presenza della difesa.
Il caso: furto di energia elettrica e contestazione della prova
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria per furto aggravato di energia elettrica (art. 624, 625 co. 1 n. 2 e 7 c.p.), per essersi illegalmente allacciato alla rete di distribuzione elettrica, sottraendo energia senza pagarla tra il 14 settembre 2008 e il 17 dicembre 2012.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 7 maggio 2024, ha confermato la condanna, ritenendo:
Validi i rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria e dai tecnici Enel, che avevano accertato la presenza di un allaccio abusivo a monte del contatore.
Non necessario l’avviso alla difesa, poiché l’attività di verifica non era un accertamento tecnico irripetibile, ma un semplice rilievo.
Provata l’effettiva sottrazione dell’energia, poiché nel momento dell’accertamento gli elettrodomestici dell’abitazione erano in funzione e collegati alla rete abusiva.
La difesa ha presentato ricorso per Cassazione, sollevando due motivi:
Inutilizzabilità dei rilievi della polizia giudiziaria e dei tecnici Enel per mancata osservanza delle garanzie difensive
Secondo la difesa, le verifiche avrebbero dovuto essere considerate accertamenti tecnici irripetibili, e quindi avrebbero richiesto l’avviso al difensore ai sensi dell’art. 360 c.p.p.
L'assenza di tale avviso avrebbe dovuto determinare l’inutilizzabilità dei rilievi.
Mancata qualificazione del fatto come tentativo di furto e non come furto consumato
La difesa ha sostenuto che, non essendoci prova certa che l’allaccio fosse effettivamente funzionante al momento del sopralluogo, il reato avrebbe dovuto essere qualificato come tentato furto e non consumato.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:
I rilievi della polizia giudiziaria nei furti di energia non sono accertamenti tecnici irripetibili e non richiedono l’avviso alla difesa
I rilievi della polizia giudiziaria consistono nella mera constatazione di una situazione esistente e non necessitano di specifiche competenze tecniche-scientifiche.
Non rientrano negli accertamenti tecnici irripetibili, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., che invece riguardano operazioni che comportano una valutazione scientifica complessa.
L’assenza di avviso alla difesa non determina quindi l’inutilizzabilità delle prove.
L’attività ispettiva dei tecnici Enel è una verifica amministrativa utilizzabile nel processo penale
Il sopralluogo dei tecnici dell’ente erogatore ha natura ispettiva, non investigativa, e non è soggetto alle garanzie difensive dell’art. 360 c.p.p..
La Cassazione ha confermato che i dati raccolti sono validi per provare la sottrazione di energia.
Il furto di energia elettrica è un reato a consumazione permanente e si protrae finché l’utenza domestica è attiva
Il reato non è tentato se gli elettrodomestici erano collegati e in funzione al momento del sopralluogo, come accertato nel caso di specie.
La prova del consumo illecito di energia era chiara e dimostrata dai rilievi dei Carabinieri e dei tecnici Enel.
In conclusione, la sentenza ha affermato in tema di furto di energia e accertamenti probatori:
I sopralluoghi della polizia giudiziaria e dei tecnici Enel non sono accertamenti tecnici irripetibili, quindi non richiedono l’avviso alla difesa.
L’attività ispettiva dell’ente erogatore è pienamente utilizzabile nel processo penale.
Il furto di energia elettrica si considera consumato quando gli apparecchi collegati sono in funzione al momento dell’accertamento, anche se l’impianto fraudolento non è attivato manualmente.
Le difese non possono contestare l’utilizzabilità dei rilievi della polizia giudiziaria con l’argomento dell’irripetibilità, se l’attività consiste in una semplice constatazione dello stato dei luoghi.