
Con la sentenza n. 8419/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui il sequestro preventivo di un’azienda ritenuta riconducibile a un indagato per reati di criminalità organizzata può rimanere mantenuto anche se la misura cautelare personale a carico dello stesso viene revocata.
La decisione ha rigettato il ricorso di M., confermando il sequestro preventivo della società V. s.r.l.s., ritenuta collegata al padre M.M., indagato per associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p..
Il caso: il sequestro dell’azienda e l’impugnazione della figlia del principale indagato
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 24 luglio 2024, aveva disposto il sequestro preventivo della società V.M. s.r.l.s., poiché ritenuta strumentale alle attività illecite del padre della ricorrente, M.M., indagato per associazione mafiosa.
Successivamente, il Tribunale aveva revocato la misura cautelare personale nei confronti di M.M., per il venir meno delle esigenze cautelari, ma aveva confermato il sequestro preventivo dell’azienda.
M., legale rappresentante della società, ha impugnato l’ordinanza di sequestro, sostenendo che il venir meno della misura cautelare personale dovesse determinare anche la revoca del sequestro aziendale.
Il Tribunale del Riesame ha rigettato l’appello, confermando la legittimità del sequestro.
La difesa ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che il sequestro fosse privo di motivazione adeguata e che la revoca della misura cautelare nei confronti del padre dovesse comportare automaticamente la revoca del vincolo reale sull’azienda.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:
Il sequestro preventivo non dipende dalla misura cautelare personale
La revoca della misura cautelare personale non incide automaticamente sulla validità del sequestro preventivo, se permangono i presupposti di pericolosità dei beni.
Il sequestro è finalizzato a impedire l’uso del bene per finalità illecite e a garantirne la futura confiscabilità, indipendentemente dal fatto che il soggetto indagato sia o meno sottoposto a custodia cautelare.
Il periculum in mora non viene meno con la sola revoca della misura personale
Se il pericolo di utilizzo illecito del bene esisteva al momento del sequestro, esso non può considerarsi cessato solo perché l’indagato è stato scarcerato.
L’azienda sequestrata era stata ritenuta strumentale alle attività illecite dell’indagato, e il tribunale ha adeguatamente motivato il permanere del periculum in mora.
Il principio del giudicato cautelare impedisce una continua rimessa in discussione delle misure adottate
La Cassazione ha ribadito che le ordinanze in materia cautelare, una volta esaurite le impugnazioni previste dalla legge, costituiscono “giudicato cautelare” e non possono essere rimesse in discussione se non emergono elementi nuovi e sopravvenuti.
Non basta riproporre argomenti già esaminati per ottenere la revoca di un sequestro preventivo.
La memoria difensiva presentata tardivamente non è valutabile
Il Tribunale di Catanzaro aveva legittimamente rifiutato di esaminare una memoria difensiva presentata oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza, come previsto dall’art. 127 c.p.p.
Il rispetto del termine è essenziale per garantire il contraddittorio e la parità tra le parti.
Il fumus commissi delicti è sufficiente per la conferma del sequestro
Nel sequestro preventivo non è necessario dimostrare la colpevolezza dell’indagato, ma è sufficiente che i fatti contestati siano astrattamente riconducibili a un’ipotesi di reato.
Nel caso di specie, l’azienda era stata ritenuta riconducibile a un indagato per associazione mafiosa e il provvedimento era supportato da elementi idonei a giustificare il vincolo reale.
Conclusioni
Il sequestro preventivo di un’azienda può rimanere in vigore anche se la misura cautelare personale dell’indagato viene revocata.
La revoca della misura personale non elimina automaticamente il periculum in mora, che deve essere valutato autonomamente rispetto al sequestro.
Le ordinanze cautelari, una volta esaurite le impugnazioni, costituiscono “giudicato cautelare” e non possono essere rimesse in discussione se non emergono elementi nuovi e sopravvenuti.
Nel giudizio di appello cautelare, le memorie difensive devono essere presentate nei termini previsti dall’art. 127 c.p.p., pena l’inutilizzabilità.
Per la conferma del sequestro è sufficiente il fumus commissi delicti, ossia la semplice astratta riconducibilità del fatto a un’ipotesi di reato, senza la necessità di provare la responsabilità dell’indagato.