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Il sequestro preventivo non può essere disposto in solido tra i coindagati (Cass. Pen. n. 9287/2025)

Con la sentenza n. 9287/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato non può essere disposto in solido tra tutti gli indagati, ma deve essere parametrato alla quota concretamente conseguita da ciascuno di essi.

La decisione ha annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Trani, che aveva confermato il sequestro preventivo nei confronti di V., rinviando il caso per un nuovo esame.


Il caso: sequestro preventivo per associazione per delinquere e truffa aggravata

V., indagata per associazione per delinquere (art. 416 c.p.), truffa aggravata (art. 640 c.p.) e falsità materiale (art. 476 c.p.), si era vista sequestrare una somma di 16.000,00 euro, ritenuta parte del profitto illecito derivante da un sistema di vendita di falsi titoli di studio.

Il GIP del Tribunale di Trani, con decreto del 19 agosto 2024, aveva disposto il sequestro preventivo dell’intero profitto dell’associazione, pari a 7.249.869,94 euro, applicando il principio di solidarietà passiva tra tutti gli indagati.

Il Tribunale del Riesame di Trani, con ordinanza del 14 novembre 2024, aveva confermato il sequestro, sostenendo che:

  • Il sequestro poteva essere disposto in solido tra i coindagati, poiché l’associazione per delinquere agiva come un unico soggetto economico.

  • La somma sequestrata alla ricorrente poteva essere considerata parte del profitto dell’associazione, senza necessità di provare la sua diretta derivazione dal reato contestato.

La difesa di V. ha presentato ricorso per Cassazione, contestando:

  • L’erronea applicazione del principio di solidarietà nel sequestro preventivo

La difesa ha sostenuto che il principio di solidarietà passiva è applicabile solo alla confisca per equivalente (di natura sanzionatoria), ma non al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta.

  • L’assenza di nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato contestato

Secondo la difesa, i 16.000,00 euro sequestrati non erano provento dell’associazione, ma derivavano da versamenti leciti di quattro soggetti per un corso di specializzazione.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame, stabilendo che:

  • Il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta non può essere disposto in solido tra coindagati

Il vincolo di solidarietà passiva tra coindagati è ammesso solo nel sequestro per equivalente, che ha natura sanzionatoria, mentre nel sequestro preventivo il giudice deve provare il collegamento tra il bene sequestrato e il profitto del reato.

Nel caso in esame, il Tribunale ha erroneamente disposto il sequestro dell’intero profitto del reato senza accertare la quota di responsabilità individuale della ricorrente.

  • L’assenza di nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e il reato contestato rende il sequestro illegittimo

La confisca di somme di denaro è ammissibile solo se vi è prova della loro derivazione causale dal reato, e non può basarsi sulla mera fungibilità del denaro (Cass. Sez. U, n. 45936/2018, Gubert).

Nel caso in esame, la difesa ha fornito una spiegazione alternativa sull’origine lecita del denaro sequestrato, mai contestata né confutata dal Tribunale del Riesame.

  • L’errata applicazione delle Sezioni Unite sulla confisca diretta e per equivalente

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la confisca per equivalente si applica solo se il bene sequestrato non è direttamente riconducibile al reato, mentre nel caso in esame il Tribunale ha erroneamente trattato il sequestro preventivo come una misura di confisca per equivalente, senza rispettarne i presupposti.

L'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Trani, che dovrà riesaminare il caso alla luce del principio di proporzionalità e del divieto di applicazione del principio di solidarietà nel sequestro preventivo.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in materia di misure cautelari reali:

  1. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta deve essere parametrato alla quota effettivamente conseguita da ciascun coindagato, non potendo essere applicato in solido.

  2. Se manca la prova del nesso tra il denaro sequestrato e il reato contestato, il sequestro è illegittimo e deve essere revocato.

  3. Le somme sequestrate devono essere analizzate caso per caso per escludere che abbiano un’origine lecita, senza basarsi su presunzioni astratte.

  4. Il Tribunale del Riesame ha l’obbligo di motivare adeguatamente il sequestro, dimostrando il collegamento tra il bene e l’illecito contestato.

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