Il terzo interessato non può contestare il sequestro sul fumus delicti (Cass. Pen. n. 9147/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 14 mar
- Tempo di lettura: 2 min

Con la sentenza n. 9147/2025, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che il terzo interessato, che si oppone a un sequestro preventivo su beni formalmente a lui intestati, non può contestare l’esistenza dei presupposti del reato né la proporzionalità della misura, ma solo dimostrare la propria effettiva titolarità del bene e l’assenza di collegamenti con l’indagato.
La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di M.A., confermando l’ordinanza del Tribunale di Bologna, che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto sui beni della società Top Service S.r.l. nell’ambito di un’indagine per autoriciclaggio e reati tributari.
Il caso: opposizione al sequestro preventivo su quote societarie e compendio aziendale
Il procedimento riguarda un sequestro preventivo disposto dal GIP di Bologna il 10 luglio 2023 su quote societarie e sull’intero compendio aziendale della Top Service S.r.l., riconducibile a P.D., indagato per reati fiscali e autoriciclaggio.
M.A., seconda moglie di P.D., ha presentato istanza di revoca del sequestro, sostenendo che le quote societarie le erano state cedute dai figli dell’indagato senza alcun legame con le attività illecite contestate.
Il Tribunale di Bologna, il 4 marzo 2024, ha rigettato l’istanza, ritenendo provata la fittizietà della cessione delle quote e confermando che P.D. manteneva la reale disponibilità della società.
M.A. ha impugnato la decisione in appello cautelare, ma il Tribunale di Bologna ha confermato il rigetto il 15 aprile 2024.
La difesa ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando l’illegittimità del sequestro e la violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare reale.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che:
Il terzo interessato non può contestare il fumus del reato né la proporzionalità della misura
In materia di sequestro preventivo, il terzo che rivendica la titolarità di un bene sequestrato non può opporsi sostenendo l’insussistenza del reato o la sproporzione della misura cautelare.
Può solo dimostrare la propria effettiva titolarità del bene e l’inesistenza di legami con l’indagato (Cass. Sez. 3, n. 3034/2023; Cass. Sez. 3, n. 36347/2019).
Nel caso in esame, la difesa di M.A. ha contestato la fondatezza dell’indagine su P.D., argomentazione non ammissibile da parte di un terzo estraneo al reato.
Se il terzo non dimostra la reale disponibilità del bene, il sequestro è legittimo
Il sequestro preventivo può colpire anche beni formalmente intestati a un soggetto diverso dall’indagato, se emerge che quest’ultimo ne ha la disponibilità effettiva.
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto provata la fittizietà della cessione delle quote della Top Service S.r.l., che restavano nella disponibilità di P.D..
Conclusioni
La sentenza ha affermato in tema di sequestro preventivo:
Il terzo interessato non può contestare il fumus del reato o la proporzionalità della misura cautelare, ma solo provare la propria titolarità del bene sequestrato e la mancanza di collegamenti con l’indagato.
Se il giudice di merito ritiene provata la fittizietà dell’intestazione di un bene, il sequestro può essere confermato senza necessità di ulteriori accertamenti.