(…) (1) (1) “Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali. Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'articolo 111.” Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.