Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 33, L. 20 maggio 2016, n. 76; per l’efficacia di tale disposizione, vedi l’art. 1, comma 35, della medesima L. 76/2016.