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Codice di procedura penale

Art. 1 c.p.p. Giurisdizione penale

La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

Relazione al progetto preliminare
Il titolo relativo al giudice inizia con un capo generale sulla giurisdizione penale contenente tre articoli nei quali vengono disciplinate la cognizione del giudice penale e le questioni
pregiudiziali.
La creazione del capo risponde alla esigenza sistematica di operare, da un lato, un collegamento con le norme di ordinamento giudiziario e, dall'altro, di fissare nella sede piu' appropriata la sfera di operativita' della giurisdizione penale in rapporto al nuovo orientamento sulla disciplina della pregiudizialita'.
In relazione a quest'ultimo aspetto, in particolare, si e' accolta, in modo ancor piu' accentuato che nel Progetto del 1978 la regola dell'autonoma cognizione del giudice nei confronti di tutte le
questioni strumentali alla decisione finale, ad eccezione di quelle per cui sia diversamente stabilito (per esempio, le questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia o di cittadinanza, in ordine alle quali l'art. 3 prevede la sospensione facoltativa del processo, rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice procedente).
In tal modo si realizza, se non la esclusione, una notevolissima semplificazione delle attuali ipotesi di pregiudizialita', in linea con la direttiva 1 della legge-delega (massima semplificazione nello svolgimento del processo) e, piu' in generale, con le esigenze di celerita' e immediatezza proprie del nuovo rito.
L'articolo 1 fissa una norma che, pur essendo essenzialmente ricognitiva, non e' sembrata inutile, soprattutto perche', attraverso il collegamento con la disciplina dell'ordinamento giudiziario, vale
a sottolineare, sin dall'esordio del discorso normativo, la regola dell'esercizio della giurisdizione penale da parte dei giudici ordinari, in linea con il disposto dell'art. 102 Cost.
Nell'ultima parte dell'articolo e' contenuta la clausola "salvo quanto stabilito da speciali disposizioni" che si riferisce ai casi di competenze particolari previste da leggi speciali (Corte costituzionale e giudici militari).

Massime
Cassazione penale , sez. I , 10/02/2021 , n. 15084
Sussiste la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari quando i migranti, provenienti dall'estero a bordo di navi madre, siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura dell'autore mediato di cui all' art. 48 c.p. , in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la giurisdizione italiana nonostante l'intervento dei soccorritori non fosse stato causato da un abbandono volontario in acque internazionali ma da un'avaria ampiamente prevedibile date le condizioni di trasporto del natante).

Cassazione penale , sez. II , 16/12/2016 , n. 13153
La sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale per i minorenni per fatti commessi da un soggetto maggiore di età non può dirsi inesistente ed il ricorso per cassazione fondato su tale motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, in applicazione del principio del favor rei, stante il trattamento più favorevole applicabile, va sempre affermata la competenza del Tribunale per i minorenni quando le risultanze non offrono la certezza che l'imputato abbia raggiunto la maggiore età.

Cassazione penale , sez. V , 23/11/2015 , n. 4310
La sentenza di condanna pronunciata dal tribunale ordinario per fatti commessi da un soggetto all'epoca degli stessi minorenni non è inesistente, ma è viziata da nullità assoluta per incompetenza funzionale, vizio non più deducibile nella fase di esecuzione.


Cassazione penale , sez. I , 08/04/2015 , n. 20503
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano relativamente al delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari nella ipotesi in cui i migranti, provenienti dall'estero a bordo di navi madre, siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura dell'autore mediato di cui all'art. 48 cod.pen., in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale.

Cassazione penale , sez. I , 19/11/2014 , n. 7941
In tema di giurisdizione, l'azione di risarcimento danni o di restituzione, nascente da reato, nei confronti dell'imputato e dei responsabili civili dimoranti o aventi stabilimento principale in uno Stato estero aderente alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007, può essere legittimamente proposta davanti al giudice italiano presso il quale è esercitata l'azione penale.

Cassazione penale , sez. I , 10/06/2014 , n. 5689
Nel caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte con titoli di condanna emessi dal g.o. e dal giudice militare, la giurisdizione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena spetta al g.o. anche se il beneficio è stato concesso dal giudice militare in virtù del principio della preminenza della giurisdizione ordinaria di cui all'art. 665, comma 4, c.p.p., in quanto la giurisdizione militare trova esplicazione solo quando sia il titolo di condanna concessivo del beneficio sia quello determinativo della sua revoca promanano dal giudice militare.

Cassazione penale , sez. I , 15/11/2013 , n. 3803
La magistratura di sorveglianza non ha competenza esclusiva sui diritti dei detenuti né, in particolare, può pronunciarsi su domande di carattere risarcitorio derivanti da pretese violazioni di diritti soggettivi di detenuti, sebbene connessi allo stato di detenzione. (In motivazione, la Corte ha anche precisato che tale assetto normativo non è in contrasto, nelle sue linee generali, con i principi sanciti dall'art. 3 Cedu).

Cassazione penale , sez. I , 14/12/2010 , n. 45603
Non può dirsi inesistente la sentenza di condanna pronunciata dal tribunale ordinario per fatti commessi da un soggetto all'epoca degli stessi minorenne, perché la sentenza è inesistente quando è emessa da un soggetto estraneo all'ordinamento giudiziario.

Cassazione penale , sez. II , 16/03/2005 , n. 21956
La sentenza è inesistente quando è emessa da un soggetto estraneo all'ordinamento giudiziario, che si arroghi la qualità di giudice, e non anche quando è emessa da un giudice incompetente. Non è pertanto inesistente la sentenza di condanna pronunciata dal tribunale per i minorenni per fatti commessi da un soggetto maggiore di età. In tal caso la sentenza è suscettibile di passare in giudicato secondo le ordinarie regole di procedura.

Cassazione penale , sez. V , 23/10/2002 , n. 39406
Il ricorso contro il decreto di liquidazione dei compensi dovuti al perito ed agli altri ausiliari del giudice deve essere proposto avanti al tribunale o alla corte di appello che svolgono funzioni civili o penali, a seconda che il provvedimento impugnato sia stato adottato in un procedimento civile o penale. Il giudice erroneamente adito difetta di giurisdizione, e non semplicemente di competenza, giacché l'art. 1 di entrambi i codici di rito attribuisce ai giudici la funzione loro demandata secondo le norme proprie di ciascuno dei codici stessi. Da ciò consegue che deve essere rilevata la improponibilità o la inammissibilità della impugnazione proposta secondo il rito (e avanti al giudice) civile avverso il provvedimento assunto in un procedimento penale, ancorché gli atti siano stati eventualmente trasmessi al giudice penale, non potendosi nei casi di carenza della giurisdizione applicare il principio fissato all'ultimo comma dell'art. 568 cod. proc. pen. per l'ipotesi di incompetenza del giudice adito.

Cassazione penale , sez. un. , 24/11/1999 , n. 25
È giuridicamente inesistente il provvedimento giurisdizionale che, quantunque materialmente esistente e ascrivibile a un giudice, sia tuttavia privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della giurisdizione penale e, come tale, risulti esorbitante, siccome invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale, dai limiti interni e oggettivi che, alla stregua dell'ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e quello penale nella distribuzione della jurisdictio. (Fattispecie relativa a un'ordinanza del tribunale civile, ritenuta viziata da difetto assoluto di giurisdizione, di accoglimento del ricorso di difensore avverso decreto di g.i.p. militare in materia di liquidazione dei compensi professionali a norma della l. n. 217 del 1990).

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