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Codice di procedura penale

Art. 107 c.p.p. - Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore

1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.


2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.


3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.


4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

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