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Codice di procedura penale

Art. 109 c.p.p. - Lingua degli atti

1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.


2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.


3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.

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