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Codice di procedura penale

Art. 11-bis c.p.p. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.

Massime
Cassazione penale , sez. I , 26/11/1990
Perché possa operare la regola di competenza di cui all'art. 11 bis c.p.p. 1988 il magistrato deve rivestire la qualità di danneggiato di reato non essendo necessario che egli risulti anche persona offesa dal reato.

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