1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi consente. In caso contrario, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.
Massime
Cassazione penale , sez. III , 24/03/2023 , n. 30968
Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, ex art. 263, comma 5, c.p.p. , decide sull'opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro deve essere assunto in conformità al disposto dell' art. 127, comma 1, c.p.p. , sicché, ove adottato de plano , risulta affetto da nullità ai sensi dell' art. 127, comma 5, c.p.p. , salvo che nel caso di inammissibilità dell'atto introduttivo.
Cassazione penale , sez. II , 09/03/2023 , n. 22963
La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti del minorenne deve essere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari con la procedura camerale partecipata, conformemente alle disposizioni di cui all' art. 127 c.p.p. , e non de plano . (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la nullità, per violazione delle norme sul contraddittorio, della decisione di non doversi procedere per irrilevanza del fatto sul rilievo che il consenso prestato dagli imputati alla definizione del processo allo stato degli atti non rilevasse ai fini della corretta formalità del rito).
Cassazione penale , sez. III , 27/10/2022 , n. 5454
Il rinvio all' art. 127 c.p.p. operato in altre norme dello stesso codice, non con l'ampia formula a norma dell'art. 127, ma con espressioni quali nelle forme previste dall'art. 127 o equivalenti, non implica la ricezione completa del modello procedimentale descritto in detta norma, ivi compresa la ricorribilità in cassazione prevista dal settimo comma, ma riguarda la sola regola di svolgimento dell'udienza camerale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell'opposizione dell'indagato, sia ricorribile in cassazione ai sensi dell' art. 127, comma 7, c.p.p. ).
Cassazione penale , sez. IV , 23/09/2022 , n. 43477
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale nel contraddittorio tra le parti, rigetti la richiesta del pubblico ministero di distruggere le conversazioni intercettate nell'ambito di un procedimento definito con decreto di archiviazione, trattandosi di provvedimento che si colloca all'interno del sistema processuale e che non determina alcuna stasi del procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il provvedimento di rigetto della richiesta fondata esclusivamente sulla intervenuta archiviazione del procedimento, senza indicazione delle ragioni della inutilità delle intercettazioni e delle specifiche esigenze di tutela della riservatezza degli interessati).
Cassazione penale , sez. II , 08/02/2022 , n. 23244
Nel caso di accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di revoca del sequestro preventivo, la richiesta di parte di sospensione dell'immediata esecutività dell'ordinanza può essere decisa dal tribunale con procedura de plano, trattandosi di istanza non disciplinata dal codice, che non ne contempla l'ammissibilità e/o la proponibilità, sicché difetta qualsiasi richiamo normativo alla necessità di procedere con rito camerale partecipato, ai sensi dell' art. 127 c.p.p.
Cassazione penale , sez. II , 21/09/2021 , n. 36831
Il terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro non ha facoltà di intervenire per la prima volta nel giudizio cautelare di rinvio a seguito di annullamento dell'ordinanza di conferma del provvedimento genetico, atteso che la natura del giudizio di rinvio non consente l'introduzione di questioni – quale quella relativa alla proprietà dei beni attinti dal sequestro – diverse da quelle su cui è stato disposto il rinvio.
Cassazione penale , sez. I , 21/04/2021 , n. 21139
L' art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento, documentato e tempestivamente comunicato, del difensore di fiducia per motivi di salute - rappresentato dalla presenza nel suo nucleo familiare di un soggetto con sospetto Covid (nella specie, sottoposto a tampone) - costituisce causa di rinvio dell'udienza camerale partecipata ex art. 127 c.p.p. che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest'ultima.
Cassazione penale , sez. VI , 20/04/2021 , n. 20734
Nel giudizio di riesame, per effetto del rinvio operato dall' art. 309, comma 8, c.p.p. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall' art. 127 c.p.p. , l'avviso di deposito del provvedimento decisorio deve essere notificato al solo difensore destinatario dell'avviso di udienza e non anche a quelli nominati successivamente che, se intendono intervenire nella fase impugnatoria dell'ordinanza di riesame, hanno l'onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall'assistito o dal primo difensore.
Cassazione penale , sez. II , 01/04/2021 , n. 15702
L'immutabilità del giudice, sancita dall' art. 525, comma 2, c.p.p. , in quanto espressione di un principio generale, è estensibile anche alle decisioni assunte all'udienza camerale celebrata ai sensi dell' art. 127 c.p.p. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato la decisione che aveva deliberato sulla richiesta di estradizione sul rilievo che il collegio era in composizione differente rispetto a quella davanti alla quale si era svolta l'udienza con riserva di decisione).
Cassazione penale , sez. V , 12/03/2021 , n. 20639
Il terzo interessato (nella specie, la persona offesa in un procedimento penale collegato) non è legittimato all'ascolto delle conversazioni o comunicazioni intercettate e registrate, non essendo estensibile la nozione di “parte” di cui all' art. 269, comma 1, c.p.p. ai soggetti titolari solo di un interesse potenziale all'esercizio di tale facoltà.
Cassazione penale , sez. VI , 10/12/2020 , n. 35818
In tema di mandato di arresto europeo, nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna, che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione nelle forme di cui all' art. 127 c.p.p. , non è previsto, ai sensi dell' art. 613, comma 1, ultima parte, c.p.p. , il diritto del consegnando alla partecipazione personale all'udienza, sicché non assume rilievo il suo personale impedimento posto a fondamento dell'istanza di rinvio.
Cassazione penale , sez. I , 27/11/2020 , n. 37802
In tema di procedimenti innanzi alla Corte di cassazione soggetti al rito camerale di cui all' art. 127 c.p.p. , nel vigore della disciplina emergenziale, relativa alla pandemia da Covid-19, di cui all' art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 , conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176 , l'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza entro il termine di dieci giorni prima della stessa, previsto all' art. 127 c.p.p. , ma oltre quello di venticinque giorni prima, previsto per la presentazione della richiesta di discussione orale dal citato art. 23 , non integra una nullità di ordine generale, poiché quel che rileva a tal fine è che sia assicurata la possibilità di partecipazione del pubblico ministero e di intervento dell'imputato, che si realizzano pur quando le forme di partecipazione e di intervento siano quelle dei cd. contraddittorio cartolare.
Cassazione penale , sez. I , 27/11/2020 , n. 37802
La decisione sui conflitti negativi di competenza tra giudici che rifiutino di provvedere su richieste di misure cautelari deve essere assunta dalla Corte di cassazione all'esito di un procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all' art. 127 c.p.p. , senza che, in nome di esigenze di segretezza funzionali ad assicurare la corretta esecuzione dell'eventuale ordinanza applicativa della misura cautelare, si possano introdurre eccezioni alla previsione del contraddittorio camerale tra le parti e i soggetti interessati.
Cassazione penale , sez. VI , 21/10/2020 , n. 443
Sussiste la competenza funzionale della corte d'appello, in composizione collegiale, a provvedere sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando, con procedura partecipata prevista dall' art. 127 c.p.p. , sicché è affetta da nullità l'ordinanza adottata de plano dal giudice monocratico che sia stato a tanto delegato dal presidente della corte.
Cassazione penale , sez. I , 30/09/2020 , n. 27741
Vanno rimessi gli atti alle Sezioni unite perché risolvano la questione se, in caso di conflitto negativo tra giudici per le indagini preliminari che ricusino di prendere cognizione di una richiesta di misura cautelare personale, specie se coercitiva, nei confronti degli stessi soggetti per gli stessi fatti, e che ritengano insussistenti le condizioni di urgenza di cui all' art. 291 c.p.p. , comma 2 la Corte di cassazione debba procedere alla risoluzione del conflitto secondo l'ordinario schema del procedimento in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. - previsto in materia di conflitti di competenza, dando avviso anche alle parti private, oppure, per evitare l'anticipata discovery degli atti, debba procedere senza formalità di procedura.
Cassazione penale , sez. III , 16/09/2020 , n. 31196
Nei procedimenti di riesame o appello di misure cautelari reali non sussiste un diritto della parte interessata ad ottenere de plano copia degli atti di indagine bensì la possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale. (In motivazione, la Corte ha puntualizzato che il riconoscimento di un diritto in senso tecnico ad ottenere copia degli atti del procedimento urterebbe contro lo stesso interesse dell'indagato a una rapida decisione, oltre ad essere escluso dalla lettera della legge, non contenendo l' art. 127 c.p.p. alcuna disposizione che autorizzi il rilascio di copie degli atti).
Cassazione penale , sez. VI , 24/06/2020 , n. 21050
Nella riorganizzazione del sistema determinata dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 , il legislatore ha previsto, quale esclusivo mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione disposto dal GIP, il reclamo proposto dinanzi al Tribunale di cui all' art. 410-bis c.p.p. , stabilendo anche, nel caso in cui - come nella specie - il provvedimento abbia assunto la forma e la sostanza di ordinanza emessa in contraddittorio, limitale ipotesi di impugnabilità in pratica circoscritte ai profili di carattere formale indicati dall' art. 127 c.p.p. , comma 5.
Appare, dunque, evidente che a fronte della decisione pronunciata dal Tribunale in sede di reclamo, l'ordinamento non contempla oggi alcuna forma ulteriore di impugnazione, da cui la radicale improponibilità del ricorso.
Cassazione penale , sez. VI , 24/06/2020 , n. 21050
Nella riorganizzazione del sistema determinata dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 , il legislatore ha previsto, quale esclusivo mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione disposto dal GIP, il reclamo proposto dinanzi al Tribunale di cui all' art. 410-bis c.p.p. , stabilendo anche, nel caso in cui - come nella specie - il provvedimento abbia assunto la forma e la sostanza di ordinanza emessa in contraddittorio, limitale ipotesi di impugnabilità in pratica circoscritte ai profili di carattere formale indicati dall' art. 127 c.p.p. , comma 5.
Appare, dunque, evidente che a fronte della decisione pronunciata dal Tribunale in sede di reclamo, l'ordinamento non contempla oggi alcuna forma ulteriore di impugnazione, da cui la radicale improponibilità del ricorso.
Cassazione penale , sez. I , 22/06/2020 , n. 20727
In tema di comunicazioni al difensore, l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale fissata a norma dell' art. 127 c.p.p. a uno dei due difensori dell'interessato non dà luogo a una nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p. , bensì a una nullità a regime intermedio, ai sensi dell' art. 180 c.p.p. Ciò comporta l'effetto che siffatto vizio resta sanato nell'ipotesi in cui il difensore ritualmente avvisato compaia all'udienza, ma non eccepisca il vizio, al pari del caso in cui sia mancata la comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione Il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale a uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza e, più in generale, del provvedimento conclusivo nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati.
Cassazione penale , sez. VI , 27/05/2020 , n. 17836
In tema di rescissione del giudicato, è legittima la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata de plano, in quanto l' art. 629-bis c.p.p. rinvia all' art. 127 c.p.p. , il cui comma 9 consente di provvedere senza formalità di procedura alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, sicché l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione.
Cassazione penale , sez. VI , 30/04/2020 , n. 13541
È illegittima l'adozione della procedura de plano ai fini della dichiarazione di rigetto dell'istanza di ricusazione avanzata dall'imputato, qualora dalla motivazione dell'ordinanza emergano elementi dai quali si possa desumere che la decisione è stata assunta nel merito previo vaglio delle condizioni di ammissibilità dell'istanza, con conseguente violazione della procedura camerale di cui all' art. 127 c.p.p. , richiamata dal comma 3 dell' art. 41 c.p.p. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione proposta dall'imputato nei confronti del presidente del collegio giudicante, non potendosi evincere dalla motivazione dell’ordinanza impugnata elementi indicativi di una valutazione espressa in termini di manifesta infondatezza che possa ricondurre la qualificazione della decisione adottata nello schema dell'inammissibilità).
Cassazione penale , sez. IV , 13/11/2019 , n. 49192
Sull'istanza di restituzione di cose sequestrate presentata successivamente alla fissazione dell'udienza preliminare il giudice delle indagini preliminari, competente a decidere, deve provvedere nel contraddittorio tra le parti, previa fissazione della camera di consiglio ed avviso alle stesse ex art. 127 c.p.p.
Cassazione penale , sez. IV , 24/09/2019 , n. 49778
In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, il rinvio dell'udienza ex art. 127 c.p.p. effettuato per consentire al pubblico ministero di essere presente è irrituale, perché la partecipazione dello stesso non è obbligatoria, ma, se disposto, non determina alcuna nullità, non essendo questa prevista dalla legge.
Cassazione penale , sez. I , 06/06/2019 , n. 39585
Nel giudizio d'appello, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile è legittimamente decisa con procedura de plano, atteso che l' art. 600, comma 3, c.p.p. non contiene alcun richiamo al rito camerale di cui all' art. 127 c.p.p.
Cassazione penale , sez. I , 27/05/2019 , n. 28299
In tema di giudizio di cassazione, la requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza, previsto dall' art. 611, comma 1, c.p.p. , è tardiva e delle relative argomentazioni e conclusioni la Corte di cassazione non deve tener conto, essendo detto termine funzionale alle esigenze di effettività ed adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza
Cassazione penale , sez. I , 07/02/2019 , n. 14622
Nel procedimento di sorveglianza, in sede di udienza camerale partecipata ai sensi dell' art. 127 c.p.p. , è rilevante l'impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, sicchè esso costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest'ultima. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che, decidendo in assenza del difensore, aveva revocato il beneficio della detenzione domiciliare nei confronti del ricorrente, non tenendo conto del fatto che il difensore aveva fatto tempestivamente pervenire un certificato medico attestante l'impossibilità a partecipare all'udienza per broncopolmonite acuta febbrile).
Cassazione penale , sez. II , 06/12/2018 , n. 12680
In tema di ricorso per cassazione avverso un'ordinanza cautelare del tribunale del riesame, devono trovare applicazione le forme previste dall' art. 127 c.p.p. , norma speciale rispetto a quella dell' art. 121 c.p.p. , in ragione del richiamo espresso contenuto nell' art. 311, comma 5, c.p.p. , sicchè le eventuali memorie delle parti devono essere presentate in cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza a pena di inammissibilità.
Cassazione penale , sez. un. , 27/09/2018 , n. 51515
L'appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia stata revocata a seguito delle condotte riparatorie ex art. 17 d.lg. n. 231 del 2001 , poste in essere dalla società indagata, non può essere dichiarato inammissibile de plano, secondo la procedura prevista dall' art. 127, comma 9, c.p.p. ma, considerando che la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale, deve essere deciso nell'udienza camerale e nel contraddittorio delle parti, previamente avvisate; la revoca della misura interdittiva disposta a seguito di condotte riparatorie poste in essere ex art. 17 d.lg. 231 del 2001 , intervenuta nelle more dell'appello cautelare proposto nell'interesse della società indagata, non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
Cassazione penale , sez. VI , 19/01/2018 , n. 26032
Se l'appello avverso un'ordinanza applicativa di una misura interdittiva disposta a carico di una società possa essere dichiarato inammissibile «anche senza formalità», ex art. 127, comma 9, c.p.p. , dal tribunale che ritenga la sopravvenuta mancanza di interesse a seguito della revoca della misura stessa.
Cassazione penale , sez. un. , 21/12/2017 , n. 8914
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 c.p.p. dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 , deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
Cassazione penale , sez. V , 29/05/2017 , n. 39535
Il principio dell'immutabilità del giudice, così sancito, pur riferito alla sentenza pronunciata a seguito di dibattimento, è espressione di un principio generale ed è quindi applicabile anche all'ordinanza emessa all'esito della procedura svolta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con conseguente nullità del provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione della udienza.
Cassazione penale , sez. I , 03/05/2017 , n. 27074
Nel procedimento di sorveglianza, il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato nella sua serietà e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell'udienza in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p., fissata ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 3, richiamato dal primo comma dell'art. 678 c.p.p.
Cassazione penale , sez. V , 21/03/2017 , n. 24494
L’istituto della sospensione del processo per irreperibilità dell'indagato ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. non si applica al procedimento cautelare svolgentesi nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p.
Cassazione penale , sez. III , 26/01/2017 , n. 46379
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per Cassazione, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 409, comma 6, c.p.p. (che rinvia all'art. 127 c.p.p. relativo al procedimento in camera di consiglio), sia perché espressamente previsto dal medesimo art. 409, comma 6 e sia perché il provvedimento di archiviazione non è iscrivibile nel casellario giudiziale, in quanto provvedimento non definitivo, e pertanto viene a mancare l'interesse ad impugnare, non risultando il provvedimento medesimo lesivo di alcun interesse dell'indagato.
Cassazione penale , sez. II , 18/01/2017 , n. 6843
È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 325, comma 3, c.p.p., sollevata in relazione agli art. 24 e 70 cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, prevede la trattazione dei ricorsi ex art. 325 c.p.p. in materia di sequestri, con le forme del rito camerale non partecipato, in quanto, non solo il diritto di difesa è adeguatamente assicurato dalla facoltà del difensore di presentare memorie anche di replica, ma è lo stesso art. 325 c.p.p. che si limita a richiamare le disposizioni dell'art. 311 c.p.p., commi 3 e 4, con esclusione del comma quinto che dispone l'osservanza delle forme del rito partecipato di cui all'art. 127 c.p.p.
Cassazione penale , sez. III , 22/09/2016 , n. 50339
L'inammissibilità dell'appello cautelare proposto avverso il rigetto di un'istanza di revoca di sequestro preventivo, dichiarata all'esito di una valutazione non delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione – ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità soggettiva od oggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare – quanto della proponibilità nel merito della impugnazione medesima, deve essere pronunciata all'esito dell'udienza camerale partecipata fissata ai sensi dell'art. 127, comma 1, c.p.p., atteso che l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato, con rinvio, la dichiarazione di inammissibilità di appello cautelare, pronunciata de plano, fondata su ragioni relative alla esistenza di un provvedimento di confisca ostativo alla richiesta di dissequestro e restituzione)
Cassazione penale , sez. I , 19/05/2016 , n. 26742
L'omessa instaurazione del contraddittorio nei giudizi della magistratura di sorveglianza comporta nullità assoluta di carattere generale, anche qualora non sia espressamente richiamato dal legislatore l'art. 127 c.p.p..
Cassazione penale , sez. un. , 17/12/2015 , n. 51207
Il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di cassazione avente ad oggetto i ricorsi ex art. 325 c.p.p. in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme del rito “non partecipato” previsto dall'art. 611 c.p.p. e non in quelle di cui all'art. 127 c.p.p.
Cassazione penale , sez. VI , 15/09/2015 , n. 39118
Quando il ricorso per Cassazione non è proposto contro un provvedimento emesso nel dibattimento o contro una sentenza deliberata ex art. 442 c.p.p., il rito ordinario davanti alla Corte di cassazione è quello camerale con il solo contraddittorio scritto, secondo la disciplina dell’art. 611 seconda e terza parte. Il rito camerale partecipato, nelle forme dell’art. 127 c.p.p. e in particolare con l’intervento orale delle parti, costituisce un’eccezione, che deve essere espressamente prevista dal legislatore.