top of page

Codice di procedura penale

Art. 135 c.p.p. - Redazione del verbale

1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.


2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.

bottom of page