1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.
2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.
La Relazione al codice
L'articolo 14 riproduce la direttiva 14 della legge-delega ed attua il principio, sancito dalla sentenza della Corte costituzionale 15 luglio 1983, n. 222, che esclude l'operatività della connessione in caso di reati commessi da imputati minorenni e maggiorenni.
Nel comma 2 è prevista una specificazione della medesima direttiva, nel senso che la connessione e' altresi' esclusa tra reati commessi prima e reati commessi dopo che l'imputato ha compiuto gli anni diciotto.