top of page

Codice di procedura penale

Art. 144 c.p.p. - Incapacità e incompatibilità dell'interprete

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:


a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;


b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;


c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione ;


d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà d'astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

bottom of page