1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.
3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.
La Relazione al codice
L'articolo 16 contiene una conferma degli ordinari criteri della competenza per territorio determinati dalla connessione. Va tenuto conto, pero', che, nel nuovo codice, la regola generale prevista
nell'art. 4, vale anche per tutti i casi di competenza per connessione ivi compresa quella per territorio.
La disciplina adottata nel comma 1 si discosta da quella dell'art. 47 c.p.p. solo in quanto il criterio sussidiario del luogo in cui e' stato commesso il maggior numero di reati e' stato sostituito da quello del primo reato. La modifica si e' resa necessaria in considerazione della disciplina limitativa che e' stata prevista nei casi di connessione: in base a tale disciplina, infatti, il criterio del luogo in cui è stato commesso il maggior numero di reati potrebbe rivelarsi non praticabile, in quanto tendenzialmente non dovrebbero verificarsi le attuali situazioni di pluralità di reati attribuiti alla cognizione del medesimo giudice.
La regola del comma 2 ha lo scopo di aggiungere, a quelli stabiliti dall'art. 4, ulteriori criteri per la determinazione del reato piu' grave nella ipotesi di concorso di reati.
Nella prima parte si da' la prevalenza al criterio qualitativo e si stabilisce che fra delitti e contravvenzioni devono ritenersi più gravi i delitti, mentre nella seconda si fa riferimento all'entità ed alla specie della pena. Recependo le conclusioni cui e' pervenuta la giurisprudenza della corte di cassazione, si e' previsto che il primo elemento da prendere in considerazione per valutare la gravita' di un reato e' quello della sua pena massima. Quando i reati sono puniti con pena di specie diversa si e' previsto che debba aversi riguardo a quello punito con la pena detentiva e che, solo in caso di parità di pene detentive, rileva la pena pecuniaria.
Massime
Cassazione penale , sez. III , 13/10/2023 , n. 48816
Ai fini della determinazione della competenza per territorio in relazione a reati connessi, tra i quali figuri un delitto associativo, come tale di natura permanente, nel caso in cui la sua consumazione abbia avuto inizio all'estero e sia proseguita in territorio nazionale, trova applicazione la regola suppletiva prevista dall' art. 9, comma 1, c.p.p. per effetto del rinvio ad essa operato dall' art. 10, comma 3, c.p.p. , non potendo detta competenza essere determinata secondo le regole generali di cui all' art. 8 c.p.p.
Cassazione penale , sez. III , 20/12/2022 , n. 17789
In tema di determinazione della competenza per territorio, ove risulti la connessione tra il delitto associativo e i reati-fine ex in quanto fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, tutti i compartecipi, nell'ambito del generico programma criminoso, individuarono già uno o più specifici fatti di reato, dagli stessi poi effettivamente commessi, si applica il criterio di cui all' art. 16 c.p.p. in base al quale la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
Cassazione penale , sez. I , 06/10/2022 , n. 5676
La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell' art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 , l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solo caso di concorso formale tra i reati e non negli altri casi di connessione tra reati previsti dall' art. 12 c.p.p. (Fattispecie relativa al concorso materiale tra il reato di minaccia e di lesioni personali, in cui la Corte ha precisato che non osta alla separazione dei procedimenti il limite di cui all' art. 9 d.lg. n. 274 del 2000 ).
Cassazione penale , sez. III , 01/03/2022 , n. 14537
Ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di connessione tra i reati di omessa dichiarazione e di occultamento o distruzione di documenti contabili, ove non sia possibile stabilire il luogo di commissione di quest'ultimo più grave reato, deve aversi riguardo al reato di natura dichiarativa, per il quale opera tuttavia la regola attributiva della competenza per territorio di cui all' art. 18, comma 2, d.lg. n.74 del 2000 , incentrata sul luogo del domicilio fiscale del contribuente, e non già il criterio residuale del luogo di accertamento di cui all' art. 18, comma 1 , non immediatamente utilizzabile nel caso di connessione di reati, perché non ancorato alla regola della territorialità, espressione del principio costituzionale del giudice naturale.
Cassazione penale , sez. I , 18/03/2022 , n. 17174
La competenza per territorio in ordine al reato di cui al d.lg. n. 74 del 2000, art. 8 , va determinata, avendo riguardo alla regola dettata dall' art. 18 del citato d.lg. n. 74 del 2000 e ai principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell' art. 16 c.p.p. , al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dal d.lg. n. 74 del 2000, art. 18 , va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica.
Cassazione penale , sez. I , 06/10/2022 , n. 5676
La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell' art. 6 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 , l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solo caso di concorso formale tra i reati e non negli altri casi di connessione tra reati previsti dall' art. 12 c.p.p. (Fattispecie relativa al concorso materiale tra il reato di minaccia e di lesioni personali, in cui la Corte ha precisato che non osta alla separazione dei procedimenti il limite di cui all' art. 9 d.lg. n. 274 del 2000 ).
Cassazione penale , sez. I , 14/09/2022 , n. 45488
L'attribuzione delle funzioni inquirenti per i reati di cui all' articolo 51, comma 3-bis, del Cpp all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la vis actractiva del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell'ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo indicato.
Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2021 , n. 2629
In tema di competenza territoriale per connessione, il reato associativo ritenuto più grave in relazione ai reati fine determina lo spostamento della competenza nei confronti di tutti gli imputati, a nulla rilevando che la pena per i meri partecipi risulti inferiore rispetto alla pena prevista per uno dei reati fine connessi, in quanto la competenza va determinata unitariamente con riguardo al reato complessivamente considerato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la competenza era stata determinata con riguardo al reato di associazione di cui all' art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , pur se nei confronti dei partecipi sarebbero stati più gravi i reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 aggravati ex art. 416 bis.1 c.p. e per l'ingente quantitativo).
Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2021 , n. 2629
In tema di competenza per territorio determinata dalla connessione, al fine di stabilire quale sia il reato più grave, occorre far riferimento alla fattispecie per la quale è prevista la pena detentiva più elevata nel massimo, a nulla rilevando che per il reato connesso sia prevista anche la pena pecuniaria.
Cassazione penale , sez. IV , 02/07/2020 , n. 23700
In tema di individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità va svolta secondo la regola di cui all' art. 4 c.p.p. , con conseguente irrilevanza delle circostanze aggravanti indipendenti che non comportano un aumento di pena superiore a un terzo. (Nella fattispecie è stata esclusa la rilevanza della circostanza aggravante di cui all' art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ).
Cassazione penale , sez. III , 16/06/2020 , n. 23177
In tema di competenza per territorio determinata da connessione ai sensi dell' art. 12, comma 1, lett. b) , e 16 c.p.p. , l'intervenuta prescrizione, prima del rinvio a giudizio, del reato fondante la competenza territoriale, in mancanza della relativa declaratoria ex art. 129 c.p.p. , non comporta la nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti consecutivi, attesa la tassatività delle relative ipotesi, né determina il venir meno della competenza così determinata, vigendo il generale principio della perpetuatio jurisditionis.
Cassazione penale , sez. II , 08/04/2021 , n. 38105
In tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica. (Fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello in cui era avvenuta l'iniziale consegna del denaro di provenienza delittuosa, destinato ad essere dapprima trasferito in altri luoghi del territorio nazionale, quindi fatto espatriare per l'impiego in operazioni di investimento).
Cassazione penale , sez. III , 29/09/2020 , n. 31517
In tema di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c) c.p.p. , la competenza per territorio, nel caso in cui il reato connesso più grave, o quello di pari gravità anteriormente commesso sia a sua volta connesso con altro più grave, o di pari gravità ma ancor prima commesso, va individuata in capo al giudice competente per quest'ultimo ai sensi dell' art. 16, comma 1, c.p.p. , anche rispetto all'ulteriore reato soltanto al primo connesso. (Fattispecie in cui il reato ex art. 2 d.lg. n. 74 del 2000 ascritto al ricorrente, di competenza del tribunale di Milano, era connesso con quello, ascritto ad altri, di cui all' art. 8 dello stesso decreto, di competenza del tribunale di Monza, a sua volta connesso con il reato di bancarotta fraudolenta, cui il ricorrente era estraneo, di competenza del Tribunale di Como, che la Corte ha individuato quale giudice territorialmente competente a conoscere di tutti i reati).
Cassazione penale , sez. IV , 02/07/2020 , n. 23700
In tema di individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità va svolta secondo la regola di cui all' art. 4 c.p.p. , con conseguente irrilevanza delle circostanze aggravanti indipendenti che non comportano un aumento di pena superiore a un terzo. (Nella fattispecie è stata esclusa la rilevanza della circostanza aggravante di cui all' art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ).
Cassazione penale , sez. II , 21/11/2019 , n. 50758
La competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura.
Cassazione penale , sez. II , 16/10/2019 , n. 44678
Il principio tempus regit actum riguarda solo la successione nel tempo delle leggi processuali e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime, sicché qualora si succedano, in sede di legittimità, interpretazioni difformi di norme processuali, il provvedimento assunto nell'osservanza di un orientamento in seguito non più condiviso non può considerarsi legittimo.
Cassazione penale , sez. II , 16/10/2019 , n. 44678
Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall' art. 12, comma 1, lett. c) c.p p. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che non interferisce con tale criterio ermeneutico il principio della ragionevole durata del processo ex artt. 111 Cost. e 6 Cedu , da affermarsi pur sempre in relazione a procedimenti incardinati nel rispetto delle norme sulla competenza, quale presupposto processuale di validità e proseguibilità dell'attività giurisdizionale, con cui sono garantiti il giusto processo, l'imparzialità e la terzietà del giudice naturale precostituito ex lege, unitamente al principio dell'efficacia della giurisdizione, assicurato dalla unitarietà della celebrazione del processo).
Cassazione penale , sez. III , 15/07/2019 , n. 42147
In tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell' art. 16 cod. proc. pen. , al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall' art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 , va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica.
Cassazione penale , sez. I , 19/06/2019 , n. 35861
La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen. , il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall' art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen. .
Cassazione penale , sez. I , 12/06/2019 , n. 38871
In materia di competenza territoriale, qualora l'evento del reato sia conseguenza del concorso o della cooperazione tra più agenti, ovvero di condotte indipendenti avvinte da connessione ai sensi dell'art. 12, lett. a), cod. proc. pen., territorialmente competente è, alla stregua della regola prevista dall' art. 16, comma 2, cod. proc. pen. , il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento, anche nel caso in cui detto luogo sia diverso da quelli nei quali sono state realizzate le azioni od omissioni che hanno determinato l'evento stesso. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio colposo in danno di un paziente deceduto in un luogo compreso in un circondario diverso da quelli, a loro volta distinti, nei cui ambiti erano ubicati gli ospedali ove il paziente era stato precedentemente ricoverato ed aveva ricevuto le cure ritenute, nell'imputazione provvisoria elevata a carico dei sanitari di tali ospedali, causative dell'evento morte).
Cassazione penale , sez. III , 10/05/2019 , n. 29519
In tema di reato di emissione di più fatture per operazioni inesistenti relative a periodi di imposta diversi, la competenza per territorio si determina sulla base dei criteri dettati dall' art. 8 c.p.p. , cui rimanda anzitutto l' art.18, comma 1, d.lg. n. 74 del 2000 e, solo ove ciò non sia possibile, sulla base del luogo di accertamento del reato quale criterio sussidiario, da ciò derivando che, in caso di reati connessi, anche a fronte della assenza, nel d.lgs. cit., di una specifica disciplina sul punto, la competenza per territorio si determina sulla base della disciplina dell' art. 16 c.p p.
Cassazione penale , sez. II , 03/05/2019 , n. 29110
Il criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, costituito dalla connessione tra reati, opera indipendentemente dalla pendenza dei relativi procedimenti nello stesso stato e grado, ma non può più trovare applicazione allorquando il procedimento per il reato più grave, che esercita la vis attractiva, sia stato definito con sentenza passata in cosa giudicata, essendo venuta meno la coesistenza di più processi. (In motivazione, la Corte ha precisato che il momento in cui va valutata la sussistenza della connessione non è quello dell'esercizio dell'azione penale ma quello del rinvio a giudizio).
Cassazione penale , sez. V , 05/04/2019 , n. 26398
L'uso di marchi e segni distintivi punito dall' art. 473 c.p. , essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito, più severamente, dall' art. 474 c.p. è direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente determinata, ai sensi degli artt. 12 e 16 c.p.p. , la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria nel cui circondario era stata operata l'apposizione delle etichette contraffatte su alcuni prodotti alimentari, in luogo di quella competente per la sede dello studio grafico che aveva realizzato la contraffazione, su commissione dei titolari dello stabilimento produttivo).
Cassazione penale , sez. V , 01/04/2019 , n. 17954
La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell' art. 6 d.lg.. 28 agosto 2000, n. 274 , l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall' art. 12 cod. proc. pen. , in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso incentrato sulla violazione delle regole sulla competenza in un caso nel quale i reati di minaccia e di lesioni contestati all'imputato non risultavano commessi con unica condotta, ma in attuazione di un medesimo disegno criminoso ai sensi dell' art. 81, comma 2, c.p. ).
Cassazione penale , sez. I , 27/02/2019 , n. 12772
In tema di trasferimento della competenza per connessione fondata sulla continuazione, il giudice non può sottrarsi all'obbligo di accertare l'identità del disegno criminoso tra i più reati, rendendone adeguatamente conto in motivazione, sul presupposto della sufficienza di una configurabilità meramente astratta del vincolo tra i reati stessi, in quanto questa si riferisce soltanto alla minore consistenza del corredo informativo utilizzabile per la decisione rispetto alla concretezza dei risultati probatori acquisibili all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
Cassazione penale , sez. II , 20/11/2018 , n. 57927
In tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la differenza strutturale tra l'ipotesi di cui all'art. 12 lett. b) e quella di cui all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen.)
Cassazione penale , sez. I , 12/11/2018 , n. 16123
In tema di competenza per territorio determinata da connessione, l' art. 51, comma 3-bis, c.p.p. , prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza sollevato in relazione alla connessione tra il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all' art. 260, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 , e quello di associazione per delinquere).
Cassazione penale , sez. I , 25/06/2018 , n. 30433
Ai fini dell'affermazione di sussistenza di un'ipotesi di spostamento della competenza per connessione fondata sulla continuazione, non può il giudice sottrarsi all'obbligo di accertare l'identità del disegno criminoso tra i più reati, rendendone adeguatamente conto in motivazione, sul presupposto della sufficienza di una configurabilità meramente astratta del vincolo tra i reati stessi, in quanto questa si riferisce soltanto alla minore consistenza del corredo informativo utilizzabile per la decisione rispetto alla concretezza dei risultati probatori acquisibili ad esito dell'istruttoria dibattimentale.
Cassazione penale , sez. III , 21/06/2018 , n. 40676
In tema di competenza, la connessione costituisce un criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza per territorio, che si applica anche nelle fasi antecedenti al giudizio, nelle quali, tuttavia, non opera il principio della perpetuatio jurisdictionis; pertanto, qualora, prima della chiusura delle indagini preliminari, sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il suddetto principio per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione. (In motivazione la Corte ha affermato che è onere della parte che eccepisce l'incompetenza per territorio determinata dalla connessione allegare gli elementi di fatto da cui desumere la pendenza del procedimento che si assume connesso, non essendo sufficiente, a tale fine, la produzione di atti delle indagini relativi a tale procedimento, che contengono incolpazioni provvisorie, destinate a divenire definitive solo con l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio).
Cassazione penale , sez. VI , 19/04/2018 , n. 30998
Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall' art. 12, lett. c), c.p.p. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, a condizione che risulti un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi. (In motivazione, la Corte ha precisato che è onere della parte, che deduce la sussistenza della competenza per connessione teleolgica, circostanziare i presupposti di operatività di tale criterio, deducendo non solo la relazione di natura oggettiva fra i delitti commessi in luoghi diversi, ma anche che il nesso finalistico ha costituito oggetto della rappresentazione e volontà dell'agente).
Cassazione penale , sez. I , 23/03/2018 , n. 31335
La competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili. (Fattispecie relativa al reato di ricettazione, in cui la competenza è stata determinata con riferimento al luogo di ricezione della merce di provenienza illecita indicato nel capo d'imputazione).
Cassazione penale , sez. III , 20/03/2018 , n. 45563
La competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si procede, essendo irrilevante la circostanza che solo per alcuni di essi sia stata chiesta e ottenuta la misura.
Cassazione penale , sez. I , 30/01/2018 , n. 17458
Ai fini della sussistenza di un'ipotesi di continuazione idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. , è sufficiente l'astratta configurabilità - sulla base di elementi plausibili - del vincolo della medesimezza del disegno criminoso tra i reati contestati, essendo rimessa alla sentenza ogni valutazione circa l'effettiva esistenza di detto vincolo; conseguentemente, rispetto alla decisione sulla competenza, è irrilevante l'eventuale mancata contestazione della continuazione nei capi d'imputazione enunciati nel decreto che dispone il giudizio.
Cassazione penale , sez. un. , 26/10/2017 , n. 53390
Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un'altro reato.
Cassazione penale , sez. VI , 22/06/2017 , n. 41768
In tema di responsabilità da reato degli enti, la regola del simultaneus processus prevista dall'art. 36 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 si applica anche nel caso in cui la cui competenza è determinata per ragioni di connessione ex art.16 cod. proc. pen. ed il reato più grave, contestato alla persona fisica, non sia compreso fra quelli presupposto della responsabilità dell'ente.
Cassazione penale , sez. I , 21/04/2017 , n. 348
Ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l'individuazione del reato più grave, ai sensi degli artt. 16, comma 1, e 31 c.p.p. , va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto più grave, rispetto ai connessi delitti di corruzione e di peculato, quello di corruzione in atti giudiziari, stante la previsione della pena massima per quest'ultimo risultante, al momento della richiesta di rinvio a giudizio, dalla modifica dell' art. 319-ter, comma 1, c.p. apportata dalla l. 27 maggio 2015, n. 69 , sebbene la disciplina sanzionatoria ratione temporis applicabile fosse quella anteriore alla l. 6 novembre 2012, n. 190 .
Cassazione penale , sez. II , 28/02/2017 , n. 17090
La connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere, con riferimento alla quale la S.C. ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avessero ritenuto, sul presupposto dell'astratta configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine, il radicamento della competenza territoriale nel luogo di prima manifestazione del programma del sodalizio, ossia nel luogo di commissione del fatto più grave contestato al coimputato, ma non anche all'imputato).
Cassazione penale , sez. VI , 18/01/2017 , n. 12405
In tema di competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo, per il principio della perpetuatio iurisdictionis, anche in caso di assoluzione dell'imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso con cui l'imputato eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale, che lo aveva condannato solo per la fattispecie di cui all'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 e non anche per il più grave reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 309 del 1990, sulla base delle considerazioni già svolte dal Tribunale del riesame in sede cautelare, il quale aveva escluso in capo al ricorrente l'esistenza di gravi indizi per il delitto associativo, rilevando la Corte l'autonomia del procedimento incidentale de liberate dal giudizio avente ad oggetto la decisione sul merito).
Cassazione penale , sez. II , 30/11/2016 , n. 4876
L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art.491 cod.proc.pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte entro i termini dell'art. 491 cod.proc.pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza.
Cassazione penale , sez. VI , 22/11/2016 , n. 52550
Ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso in cui queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose.
Cassazione penale , sez. II , 21/10/2016 , n. 3850
Nell'ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen. - che, sia per la collocazione, sia per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo - ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui. (Fattispecie in cui la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in un caso di furto e successiva ricettazione commessi da imputati distinti, non essendo certo il luogo di commissione del secondo reato, più grave, aveva ravvisato la competenza territoriale per entrambi i reati connessi in base al luogo di consumazione del primo).
Cassazione penale , sez. un. , 23/06/2016 , n. 18621
Ai fini della attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari, la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall'art. 4 c.p.p., stante il rinvio contenuto nell'art. 13, comma 2, c.p.p. ai criteri valutabili ai sensi dell'art. 16, comma 3, c.p.p.; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la maggiore gravità e, conseguentemente, la sussistenza della giurisdizione ordinaria, dei reati di cui agli artt. 336 e 266, commi 1, 2 e 4, c.p., rispetto a quello di minaccia ad un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, di cui all'art. 146 c.p. mil. p., aggravato dalla circostanza comune del “grado rivestito” di cui all'art. 47, n. 2, c.p. mil. p.).
Cassazione penale , sez. I , 20/05/2016 , n. 36359
Il reato di frode informatica si consuma nel momento in cui il soggetto agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza per territorio determinata da ragioni di connessione).
Cassazione penale , sez. III , 18/05/2016 , n. 37166
In tema di competenza per territorio in ordine a reati permanenti commessi in parte all'estero, si applica il criterio dettato dall'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen. quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo poi all'estero; qualora, invece, la consumazione abbia avuto inizio all'estero e sia proseguita nel territorio nazionale, la competenza va determinata in base alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza per territorio ai sensi dell'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen. in relazione ad un sodalizio criminoso costituito in Svizzera e radicatosi successivamente in territorio italiano).
Cassazione penale , sez. I , 03/05/2016 , n. 32765
In tema di competenza per territorio determinata da connessione, il procedimento relativo ad un reato ricompreso nell'elencazione nell'art. 51, comma 3-bis, e comma 3-quinquies, c.p.p. esercita una vis attractiva rispetto ai procedimenti relativi ad altri reati ad esso connessi, anche quando tali reati siano più gravi del primo, in deroga alla previsione contenuta nell'art. 16, comma 1, c.p.p..
Cassazione penale , sez. I , 02/03/2016 , n. 5970
Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12 lett. c), cod. proc. pen., è necessario che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie relativa a reati tributari).
Cassazione penale , sez. VI , 04/02/2016 , n. 15502
In tema di competenza per territorio determinata da connessione, il provvedimento con cui il Tribunale per il riesame dichiara l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato più grave, facendo residuare solo reati di competenza di altro giudice, non determina il venir meno della iniziale competenza del giudice anche riguardo ai reati connessi meno gravi.
Cassazione penale , sez. II , 21/01/2016 , n. 3662
In tema di competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo, per il principio della perpetuatio iurisdictionis, anche in caso di assoluzione dell'imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati.
Cassazione penale , sez. II , 04/11/2015 , n. 45337
Per la determinazione della competenza per territorio, nel caso in cui risulti la connessione tra delitto associativo e reati-fine, va applicato il criterio di cui all'art. 16 cod. pen., in base al quale la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. (In motivazione la S.C. ha affermato che detta connessione è configurabile solo nell'ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, i singoli partecipi, nell'ambito del generico programma criminoso, avevano già individuato uno o più specifici fatti di reato, dagli stessi poi effettivamente commessi).
Cassazione penale , sez. III , 22/09/2015 , n. 49643
Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen., che si riferisce a procedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato residuo.
Cassazione penale , sez. III , 02/07/2014 , n. 43320
La competenza per territorio prevista dall'art. 18 del d.lg. n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel “luogo dell'accertamento”, da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica. (Fattispecie relativa a reati di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in cui la Corte ha ritenuto che il luogo di accertamento corrispondesse alla sede dell'A.G. requirente che, disposte le indagini, aveva esaminato la documentazione acquisita in altra sede).
Cassazione penale , sez. III , 04/06/2014 , n. 37858
In tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di false fatture e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi in ogni caso di reati di pari gravità, per la irrilevanza ex art. 4 c.p.p. della configurabilità di eventuali circostanze attenuanti, appartiene a norma dell'art. 16 c.p.p. al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall'art. 18 d.lg. n. 74 del 2000, posto che questi ultimi sono applicabili solo quando è contestato un singolo reato tributario.
Cassazione penale , sez. VI , 15/10/2013 , n. 46213
La competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura. (Fattispecie in cui, in relazione ad un procedimento per reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza avendo riguardo alla fattispecie associativa, sebbene la richiesta di misura fosse stata rigettata per questa contestazione).
Cassazione penale , sez. un. , 28/02/2013 , n. 27343
Le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza.
Cassazione penale , sez. I , 20/12/2012 , n. 5725
La connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, poiché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (Nella specie la Corte ha escluso che assumesse rilievo, al fine dello spostamento della competenza, la valutazione di un determinato reato come più grave, non essendo stato lo stesso oggetto di contestazione nei confronti del ricorrente).
Cassazione penale , sez. II , 03/04/2012 , n. 22232
La competenza funzionale del G.i.p. e del G.u.p. del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, relativa ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma terzo-bis, cod. proc. pen., non viene meno nel caso in cui, per qualsiasi ragione, cada l'originaria imputazione in ordine al reato che detta competenza funzionale radicava, ed il procedimento prosegua unicamente in ordine ai reati connessi.
Cassazione penale , sez. I , 25/01/2011 , n. 7511
La competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura.
Cassazione penale , sez. I , 27/10/2010 , n. 40825
Nell'ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 c.p.p. - che, sia per la collocazione, sia per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo - ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui.
Cassazione penale , sez. I , 10/06/2010 , n. 26857
La connessione tra procedimenti determina lo spostamento della competenza per territorio solo se i procedimenti stessi si trovano nella medesima fase processuale.
Cassazione penale , sez. I , 19/05/2010 , n. 24181
La competenza per territorio nei procedimenti per uno dei reati associativi indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e per reati connessi, ove non sia possibile individuare il luogo di costituzione dell'associazione criminosa, si determina tenendo conto del luogo di commissione dei reati connessi, in ordine di decrescente gravità.